L’istituto della conferenza di servizi è preordinato a contemperare il policentrismo istituzionale con la “unicità” della decisione sull’assetto degli interessi nella fattispecie concreta. Duplici appaiono le ragioni giustificatrici o, se si vuole, due sono i poli di oscillazione dell’istituto in esame: il coordinamento e la semplificazione. In tale prospettiva si inserisce il presente contributo il quale ha un duplice oggetto: il dissenso in sede di conferenza di servizi c.d. simultanea e i conseguenti rimedi previsti per le amministrazioni dissenzienti. In particolare, si cerca di ricostruirne la disciplina alla luce del principio di leale collaborazione originariamente elaborato dalla Corte costituzionale, recepito dalla lettera d), comma 3, l. n. 59/1997 e successivamente dall’art. 120 della Costituzione.
Principio di leale collaborazione e superamento del dissenso nella conferenza di servizi: profili problematici
Moro Sergio
2017-01-01
Abstract
L’istituto della conferenza di servizi è preordinato a contemperare il policentrismo istituzionale con la “unicità” della decisione sull’assetto degli interessi nella fattispecie concreta. Duplici appaiono le ragioni giustificatrici o, se si vuole, due sono i poli di oscillazione dell’istituto in esame: il coordinamento e la semplificazione. In tale prospettiva si inserisce il presente contributo il quale ha un duplice oggetto: il dissenso in sede di conferenza di servizi c.d. simultanea e i conseguenti rimedi previsti per le amministrazioni dissenzienti. In particolare, si cerca di ricostruirne la disciplina alla luce del principio di leale collaborazione originariamente elaborato dalla Corte costituzionale, recepito dalla lettera d), comma 3, l. n. 59/1997 e successivamente dall’art. 120 della Costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.