My research activity focuses on different types of liability stemming out from the various range of GMOs damages, in the light of the entry into force of the Directive no. 2015/412/EU. The Regulation of GMOs has always been considered a 'hot' topic for the required balance between scientific and industrial research and freedom of economic initiative on the one hand, and protection of health and the environment, on the other hand. Starting from both the legal definition of GMOs, and the analysis of the European legislation concerning them, the reserach focuses on the cases of GMOs damages, with a final focus on the changes by the Directive of 2015. The doctrine in fact has indicated a three-fold partition of GMOs damages, based on the type of juridical right protected: the damage to human health, to the environment and to genetic contamination. On the first hypothesis, having highlighted the importance of health both in our legal framework and in the European one – since GMOs are potentially harmful non only for the individual injured but also for the entire community –the research proceeds to a subdivision, attempting to explore which rules can be relevant in case of damage by GMOs to human health: on the one hand, the approach based on the civil liability system – art. 2050 cod. civ. or the rules on product liability –, on the other hand the approach based on the precautionary principle. Highlighting the weaknesses inherent in both of the systems, a compromise solution achieved through a reconciliation of the precautionary principle with the traditional civil liability, is proposed, re-evaluating the insurance contract, in order to be able to manage potential risks, such as those arising by the market placement of GMOs. The last part of my dissertation analyses the damage rising from genetic contamination, a specific type of damage caused to agricultural production – wether traditional or biological – by genetic pollution. After considering the meaning and the normative evolution of the co-existence principle, both under European and Italian law, and analyzing the main case-law concernig the damage to genetic contamination, the research emphasises that the recent modification (with the introduction of Article 26 bis, paragraph 1 bis in the Directive 2001/18/EC) opens new horizons in the configuration of damage caused by genetic contamination. According to the new provision, Member States in which GMOs are cultivated shall take appropriate measures in border areas of their territory with the aim of avoiding possible cross-border contamination into neighbouring Member States in which the cultivation of those GMOs is prohibited. As a consequence of that, the structure of damage to genetic contamination has been modified on the EU level to (essentially) a transboundary damage. In the light of the aforementioned considerations, the research will single out the rules applicable to the liability of a certain Member State for cross-border contamination towards another Member State, while noticing the differential treatment of cases depending on whether the contamination takes place between two both EU member States or not.

La presente analisi si propone l’obiettivo di affrontare il tema della responsabilità per danno da OGM, alla luce delle recenti evoluzioni registratesi nel contesto dell’UE con l’entrata in vigore della Direttiva n. 2015/412/UE: tematica, questa, da sempre considerata ‘scottante’, alla luce del necessario bilanciamento che gli OGM richiedono tra ricerca scientifica, anche a fini industriali, e libertà di iniziativa economica da un lato, e tutela della salute e dell’ambiente, dall’altro lato. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della vicenda degli OGM – partendo dalla definizione giuridica di OGM, attraverso una ricognizione della normativa europea in tema, con un focus finale sulle novità introdotte dalla Direttiva del 2015 – si è passati all’analisi delle ipotesi di danno da OGM, che la dottrina suddivide, in considerazione del bene giuridico che verrebbe di volta in volta leso, in danno alla salute dell’uomo, danno all’ambiente e danno da contaminazione genetica. Focalizzandosi sulla prima ipotesi, dopo una breve disamina sull’importanza assunta, sia nel nostro ordinamento giuridico sia in quello europeo, dal bene ‘salute’ – alla luce del fatto che gli OGM rappresentano una fattispecie potenzialmente dannosa che travalica i confini del singolo individuo leso, per investire l’intera collettività –nel tentativo di vagliare quali norme possano venire in rilievo in caso di danno da OGM alla salute, si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione, analizzando da un lato, l’approccio basato sul sistema della responsabilità civile – art. 2050 cod. civ. o disciplina della responsabilità del produttore –, dall’altro lato quello fondantesi su una logica precauzionale ed evidenziando i punti deboli insiti in ognuno dei sistemi. Si propone pertanto una soluzione di contemperamento degli strumenti precauzionali con quello tradizionale della responsabilità civile, attraverso una rivalutazione del contratto di assicurazione, in maniera tale da poter, attraverso tale strumento, gestire i rischi anche potenziali, quali appunto quelli derivanti dall’immissione in commercio di OGM. L’ultima parte del lavoro è riservata all’analisi al danno da contaminazione genetica, per tale intendendosi il danno creato alle coltivazioni tradizionali o biologiche dalla contaminazione proveniente da coltivazioni transgeniche. Dopo aver vagliato il significato e l’evoluzione normativa del principio di coesistenza, sia a livello europeo, che a livello interno ed aver analizzato i principali casi giurisprudenziali in tema di danno da contaminazione genetica, ci si è focalizzati sulle novità introdotte dalla Direttiva del 2015 in tema: si prevede che a decorrere dal 3 aprile 2017 gli Stati membri in cui sono coltivati OGM dovranno adottare i provvedimenti necessari, nelle zone di frontiera del loro territorio, al fine di evitare eventuali contaminazioni trasnfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata. Individuata pertanto una nuova natura del danno da contaminazione genetica, che diventa un danno cd. transfrontaliero, si indaga quali regole utilizzare per disciplinare la responsabilità di uno Stato per danno da contaminazione genetica ad un altro Stato, differenziando il caso in cui la contaminazione avvenga tra due Stati membri dell’UE da quello in cui uno o entrambi gli Stati non sono membri dell’UE.

Profili di responsabilità per danno da OGM con particolare riferimento al danno alla salute e al danno da contaminazione genetica

Salvatori, Giulia Carlotta
2017-01-01

Abstract

My research activity focuses on different types of liability stemming out from the various range of GMOs damages, in the light of the entry into force of the Directive no. 2015/412/EU. The Regulation of GMOs has always been considered a 'hot' topic for the required balance between scientific and industrial research and freedom of economic initiative on the one hand, and protection of health and the environment, on the other hand. Starting from both the legal definition of GMOs, and the analysis of the European legislation concerning them, the reserach focuses on the cases of GMOs damages, with a final focus on the changes by the Directive of 2015. The doctrine in fact has indicated a three-fold partition of GMOs damages, based on the type of juridical right protected: the damage to human health, to the environment and to genetic contamination. On the first hypothesis, having highlighted the importance of health both in our legal framework and in the European one – since GMOs are potentially harmful non only for the individual injured but also for the entire community –the research proceeds to a subdivision, attempting to explore which rules can be relevant in case of damage by GMOs to human health: on the one hand, the approach based on the civil liability system – art. 2050 cod. civ. or the rules on product liability –, on the other hand the approach based on the precautionary principle. Highlighting the weaknesses inherent in both of the systems, a compromise solution achieved through a reconciliation of the precautionary principle with the traditional civil liability, is proposed, re-evaluating the insurance contract, in order to be able to manage potential risks, such as those arising by the market placement of GMOs. The last part of my dissertation analyses the damage rising from genetic contamination, a specific type of damage caused to agricultural production – wether traditional or biological – by genetic pollution. After considering the meaning and the normative evolution of the co-existence principle, both under European and Italian law, and analyzing the main case-law concernig the damage to genetic contamination, the research emphasises that the recent modification (with the introduction of Article 26 bis, paragraph 1 bis in the Directive 2001/18/EC) opens new horizons in the configuration of damage caused by genetic contamination. According to the new provision, Member States in which GMOs are cultivated shall take appropriate measures in border areas of their territory with the aim of avoiding possible cross-border contamination into neighbouring Member States in which the cultivation of those GMOs is prohibited. As a consequence of that, the structure of damage to genetic contamination has been modified on the EU level to (essentially) a transboundary damage. In the light of the aforementioned considerations, the research will single out the rules applicable to the liability of a certain Member State for cross-border contamination towards another Member State, while noticing the differential treatment of cases depending on whether the contamination takes place between two both EU member States or not.
2017
GMOs, liability, damage, human health, genetic contamination
OGM, responsabilità, danno da OGM, salute umana, contaminazione genetica
La presente analisi si propone l’obiettivo di affrontare il tema della responsabilità per danno da OGM, alla luce delle recenti evoluzioni registratesi nel contesto dell’UE con l’entrata in vigore della Direttiva n. 2015/412/UE: tematica, questa, da sempre considerata ‘scottante’, alla luce del necessario bilanciamento che gli OGM richiedono tra ricerca scientifica, anche a fini industriali, e libertà di iniziativa economica da un lato, e tutela della salute e dell’ambiente, dall’altro lato. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della vicenda degli OGM – partendo dalla definizione giuridica di OGM, attraverso una ricognizione della normativa europea in tema, con un focus finale sulle novità introdotte dalla Direttiva del 2015 – si è passati all’analisi delle ipotesi di danno da OGM, che la dottrina suddivide, in considerazione del bene giuridico che verrebbe di volta in volta leso, in danno alla salute dell’uomo, danno all’ambiente e danno da contaminazione genetica. Focalizzandosi sulla prima ipotesi, dopo una breve disamina sull’importanza assunta, sia nel nostro ordinamento giuridico sia in quello europeo, dal bene ‘salute’ – alla luce del fatto che gli OGM rappresentano una fattispecie potenzialmente dannosa che travalica i confini del singolo individuo leso, per investire l’intera collettività –nel tentativo di vagliare quali norme possano venire in rilievo in caso di danno da OGM alla salute, si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione, analizzando da un lato, l’approccio basato sul sistema della responsabilità civile – art. 2050 cod. civ. o disciplina della responsabilità del produttore –, dall’altro lato quello fondantesi su una logica precauzionale ed evidenziando i punti deboli insiti in ognuno dei sistemi. Si propone pertanto una soluzione di contemperamento degli strumenti precauzionali con quello tradizionale della responsabilità civile, attraverso una rivalutazione del contratto di assicurazione, in maniera tale da poter, attraverso tale strumento, gestire i rischi anche potenziali, quali appunto quelli derivanti dall’immissione in commercio di OGM. L’ultima parte del lavoro è riservata all’analisi al danno da contaminazione genetica, per tale intendendosi il danno creato alle coltivazioni tradizionali o biologiche dalla contaminazione proveniente da coltivazioni transgeniche. Dopo aver vagliato il significato e l’evoluzione normativa del principio di coesistenza, sia a livello europeo, che a livello interno ed aver analizzato i principali casi giurisprudenziali in tema di danno da contaminazione genetica, ci si è focalizzati sulle novità introdotte dalla Direttiva del 2015 in tema: si prevede che a decorrere dal 3 aprile 2017 gli Stati membri in cui sono coltivati OGM dovranno adottare i provvedimenti necessari, nelle zone di frontiera del loro territorio, al fine di evitare eventuali contaminazioni trasnfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata. Individuata pertanto una nuova natura del danno da contaminazione genetica, che diventa un danno cd. transfrontaliero, si indaga quali regole utilizzare per disciplinare la responsabilità di uno Stato per danno da contaminazione genetica ad un altro Stato, differenziando il caso in cui la contaminazione avvenga tra due Stati membri dell’UE da quello in cui uno o entrambi gli Stati non sono membri dell’UE.
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