La sentenza si presta a un commento per la specificità della fattispecie cui viene applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c., disposizione che - com'è noto - consegna al giudice il potere di emanare una condanna di natura punitiva a carico di chi abbia promosso un giudizio con temerarietà: infatti nel caso di specie la temerarietà era da identificarsi nella manifesta insostenibilità delle difese. Dunque la giurisprudenza estende lo scrutinio alla diligenza che viene richiesta nel radicare un giudizio sotto il profilo di diritto.

La Suprema Corte precisa che l'infondatezza della prospettazione in iure può dar luogo a una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

DALLA MASSARA, Tommaso;
2017-01-01

Abstract

La sentenza si presta a un commento per la specificità della fattispecie cui viene applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c., disposizione che - com'è noto - consegna al giudice il potere di emanare una condanna di natura punitiva a carico di chi abbia promosso un giudizio con temerarietà: infatti nel caso di specie la temerarietà era da identificarsi nella manifesta insostenibilità delle difese. Dunque la giurisprudenza estende lo scrutinio alla diligenza che viene richiesta nel radicare un giudizio sotto il profilo di diritto.
2017
articolo 96, comma 3, c.p.c., lite temeraria, prospettazione in iure
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