Il numero delle SIM iscritte all’Albo Consob si è ridotto, nei soli ultimi 5 anni, del 25%, passando dalle 110 società attive al 31 dicembre 2009 alle 83 alla data del 31 dicembre 2015. Il trend in atto è determinato da un compendio di fattori: da un lato, i cambiamenti normativi che hanno interessato il settore finanziario negli ultimi tempi hanno comportato una progressiva crescita della complessità organizzativa e un conseguente aumento dei costi di compliance; dall’altro, la riduzione del margine di interesse ha spinto operatori del comparto bancario a cercare margini economici in attività fee-based (tipicamente servizi di consulenza e gestione patrimoniale), accrescendo così la competizione nei segmenti di mercato occupati da molte SIM. Tali meccanismi sono ancora in atto ed hanno generato una fase di transizione degli assetti di mercato che durerà probabilmente ancora qualche anno. E’ quindi intuibile come gli intermediari di più piccole dimensioni, e tra questi molte SIM, si trovino oggi in un contesto più sfidante e in generale più soggetto che in passato a fenomeni quali leva operativa ed economie di scala. Tenuto conto della forza dei fenomeni di mercato descritti e dei dati esposti, le SIM di minore dimensione dovranno valutare con attenzione possibili opzioni di crescita dimensionale. Sembra quindi avviato un processo di razionalizzazione del settore nel quale è auspicabile l’aggregazione di operatori di medio-piccole dimensioni allo scopo di generare realtà dotate di adeguato capitale oltre che di una struttura che possa competere generando un più stabile flusso di reddito. Il D. Lgs. 38 del 2005 ha introdotto nell’ordinamento italiano le opzioni previste dal Regolamento Comunitario 1606 del 2002, varando l’obbligo per gli intermediari finanziari di redigere i bilanci di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). Tuttavia, il compito di fornire le regole e le istruzioni per la redazione di tali prospetti è attribuito, in quanto soggetto vigilante, alla Banca d’Italia. In materia di bilancio delle SIM, infatti, i principali riferimenti normativi sono la Circolare Banca d’Italia n.262 del 22 dicembre 2005 e il Regolamento del 14 Febbraio 2006 aggiornati alla loro ultima versione del 15 Dicembre 2015. Le istruzioni dell’ultimo provvedimento Banca d’Italia si applicano ai bilanci relativi ad esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2015. La Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 fornisce poi un “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati”, entrato in vigore il 1° luglio 2010, in cui viene specificato che le SIM sono tenute ad inviare il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato entro i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio d’esercizio. L’Allegato C del Supplemento Straordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.2015 mostra la più recente struttura dei cinque schemi di bilancio delle SIM: - Stato Patrimoniale; - Conto Economico; - Prospetto della Redditività Complessiva; - Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto; - Rendiconto finanziario (metodo diretto e metodo indiretto). Agli schemi di bilancio devono seguire la nota integrativa e la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione attuale e prospettica della SIM. Il capitolo 17 ripercorre i principali criteri di redazione del bilancio, per poi mettere in luce alcuni aspetti peculiari che caratterizzano i prospetti delle SIM e che li differenziano (non nella struttura) da quelli delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Il bilancio delle Società di Intermediazione Mobiliare

CARLUCCIO, Emanuele Maria;
2016-01-01

Abstract

Il numero delle SIM iscritte all’Albo Consob si è ridotto, nei soli ultimi 5 anni, del 25%, passando dalle 110 società attive al 31 dicembre 2009 alle 83 alla data del 31 dicembre 2015. Il trend in atto è determinato da un compendio di fattori: da un lato, i cambiamenti normativi che hanno interessato il settore finanziario negli ultimi tempi hanno comportato una progressiva crescita della complessità organizzativa e un conseguente aumento dei costi di compliance; dall’altro, la riduzione del margine di interesse ha spinto operatori del comparto bancario a cercare margini economici in attività fee-based (tipicamente servizi di consulenza e gestione patrimoniale), accrescendo così la competizione nei segmenti di mercato occupati da molte SIM. Tali meccanismi sono ancora in atto ed hanno generato una fase di transizione degli assetti di mercato che durerà probabilmente ancora qualche anno. E’ quindi intuibile come gli intermediari di più piccole dimensioni, e tra questi molte SIM, si trovino oggi in un contesto più sfidante e in generale più soggetto che in passato a fenomeni quali leva operativa ed economie di scala. Tenuto conto della forza dei fenomeni di mercato descritti e dei dati esposti, le SIM di minore dimensione dovranno valutare con attenzione possibili opzioni di crescita dimensionale. Sembra quindi avviato un processo di razionalizzazione del settore nel quale è auspicabile l’aggregazione di operatori di medio-piccole dimensioni allo scopo di generare realtà dotate di adeguato capitale oltre che di una struttura che possa competere generando un più stabile flusso di reddito. Il D. Lgs. 38 del 2005 ha introdotto nell’ordinamento italiano le opzioni previste dal Regolamento Comunitario 1606 del 2002, varando l’obbligo per gli intermediari finanziari di redigere i bilanci di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). Tuttavia, il compito di fornire le regole e le istruzioni per la redazione di tali prospetti è attribuito, in quanto soggetto vigilante, alla Banca d’Italia. In materia di bilancio delle SIM, infatti, i principali riferimenti normativi sono la Circolare Banca d’Italia n.262 del 22 dicembre 2005 e il Regolamento del 14 Febbraio 2006 aggiornati alla loro ultima versione del 15 Dicembre 2015. Le istruzioni dell’ultimo provvedimento Banca d’Italia si applicano ai bilanci relativi ad esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2015. La Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 fornisce poi un “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati”, entrato in vigore il 1° luglio 2010, in cui viene specificato che le SIM sono tenute ad inviare il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato entro i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio d’esercizio. L’Allegato C del Supplemento Straordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.2015 mostra la più recente struttura dei cinque schemi di bilancio delle SIM: - Stato Patrimoniale; - Conto Economico; - Prospetto della Redditività Complessiva; - Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto; - Rendiconto finanziario (metodo diretto e metodo indiretto). Agli schemi di bilancio devono seguire la nota integrativa e la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione attuale e prospettica della SIM. Il capitolo 17 ripercorre i principali criteri di redazione del bilancio, per poi mettere in luce alcuni aspetti peculiari che caratterizzano i prospetti delle SIM e che li differenziano (non nella struttura) da quelli delle banche e degli altri intermediari finanziari.
2016
8823834880
SIM
Bilancio
Nota integrativa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/955432
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