Il saggio affronta il problema storico e dogmatico dei rapporti tra garanzia e obbligazione, per poi concentrarsi sul regime consumeristico della 'responsabilità' del venditore-professionista nel caso di perimento o deterioramento della cosa venduta ante traditionem. Attraverso una lettura che - giusta il dettato di legge ex artt. 129-130 cod. cons. (con esclusione della richiamabilità degli artt. 1477 e 1476, n. 1 c.c., consacranti l’obbligo del venditore di tradere la merce nel suo stato reale e giuridico con riguardo al momento perfezionativo del contratto, nonché del secondo comma dell’art. 1258) - vuole recuperare la struttura di Schuld e Haftung, al contempo si estende il concetto di responsabilità in modo tale da rendere irrilevanti tutti i problemi di periculum e, quindi, di coordinamento con il regime comune (1465 c.c.), e così si ritiene altresì vada abbandonata la diretta invocabilità degli artt. 1256, 1453, 1463, 1492 c.c. (e ciò o appellandosi al principio per cui lex specialis derogat generali, o, meglio, postulandosi la non sussumibilità delle fattispecie concrete rilevanti per l'applicazione degli artt. 129-130 cod.cons. in quelle astratte rispettivamente scolpite negli artt. del codice civile testé ricordati).

Il deterioramento e il perimento ‘ante traditionem’ del bene compravenduto: rimedi consumeristici e di diritto comune

PELLOSO, Carlo
2015-01-01

Abstract

Il saggio affronta il problema storico e dogmatico dei rapporti tra garanzia e obbligazione, per poi concentrarsi sul regime consumeristico della 'responsabilità' del venditore-professionista nel caso di perimento o deterioramento della cosa venduta ante traditionem. Attraverso una lettura che - giusta il dettato di legge ex artt. 129-130 cod. cons. (con esclusione della richiamabilità degli artt. 1477 e 1476, n. 1 c.c., consacranti l’obbligo del venditore di tradere la merce nel suo stato reale e giuridico con riguardo al momento perfezionativo del contratto, nonché del secondo comma dell’art. 1258) - vuole recuperare la struttura di Schuld e Haftung, al contempo si estende il concetto di responsabilità in modo tale da rendere irrilevanti tutti i problemi di periculum e, quindi, di coordinamento con il regime comune (1465 c.c.), e così si ritiene altresì vada abbandonata la diretta invocabilità degli artt. 1256, 1453, 1463, 1492 c.c. (e ciò o appellandosi al principio per cui lex specialis derogat generali, o, meglio, postulandosi la non sussumibilità delle fattispecie concrete rilevanti per l'applicazione degli artt. 129-130 cod.cons. in quelle astratte rispettivamente scolpite negli artt. del codice civile testé ricordati).
2015
978-88-921-0090-9
periculum, obblighi del venditore, responsabilità, garanzia
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