Con la sentenza del 13 maggio 2014 (c.d. caso Google/Spagna) la Corte di Giustizia ha affermato la prevalenza dei diritti tutelati dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in determinate condizioni, rispetto alla libertà di espressione e agli interessi economici dei providers, rafforzando in questo modo la posizione giuridica della persona interessata da un trattamento di dati personali, benchè non sia pacifico poter ricavare dalle norme della direttiva 95/46, interpretate alla luce delle disposizioni dalla Carta, un diritto “generalizzato” all’oblio. Questa sentenza giunge dopo un’altra importante decisione (c.d. caso data retention) , in cui i Giudici di Lussemburgo hanno affrontato per la prima volta la delicata questione concernente il bilanciamento fra le esigenze di repressione ed accertamento dei reati e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, che possono essere fortemente limitati dagli obblighi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nella società informazione, annullando la direttiva 2006/24 perché contraria agli artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In quest’ultima sentenza la Corte ha esaminato gli obblighi di conservazione dei dati nell’UE alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto e nell’interesse della sicurezza nazionale, del buon funzionamento del mercato interno e del rafforzamento del rispetto della vita privata, nonché del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, fornendo alcune linee guida essenziali, che si inseriscono inevitabilmente nel contesto più ampio della riforma in atto, a livello europeo, di tutta la disciplina in materia di tutela della privacy, attraverso un corpus unico di norme . Queste ultime due decisioni, in particolare, se da un lato rafforzano la tutela della riservatezza, dall’altro segnano uno strappo epocale nell’odierna società di Internet, ponendo dei limiti decisi all’uso delle tecnologie e della rete, che non sempre possono produrre effetti positivi rispetto alla tutela di rilevanti contro interessi di natura generale e collettiva.
La giustizia penale nella rete? Tutela della riservatezza versus interesse all’accertamento e alla prevenzione dei reati nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
FLOR, Roberto
2015-01-01
Abstract
Con la sentenza del 13 maggio 2014 (c.d. caso Google/Spagna) la Corte di Giustizia ha affermato la prevalenza dei diritti tutelati dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in determinate condizioni, rispetto alla libertà di espressione e agli interessi economici dei providers, rafforzando in questo modo la posizione giuridica della persona interessata da un trattamento di dati personali, benchè non sia pacifico poter ricavare dalle norme della direttiva 95/46, interpretate alla luce delle disposizioni dalla Carta, un diritto “generalizzato” all’oblio. Questa sentenza giunge dopo un’altra importante decisione (c.d. caso data retention) , in cui i Giudici di Lussemburgo hanno affrontato per la prima volta la delicata questione concernente il bilanciamento fra le esigenze di repressione ed accertamento dei reati e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, che possono essere fortemente limitati dagli obblighi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nella società informazione, annullando la direttiva 2006/24 perché contraria agli artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In quest’ultima sentenza la Corte ha esaminato gli obblighi di conservazione dei dati nell’UE alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto e nell’interesse della sicurezza nazionale, del buon funzionamento del mercato interno e del rafforzamento del rispetto della vita privata, nonché del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, fornendo alcune linee guida essenziali, che si inseriscono inevitabilmente nel contesto più ampio della riforma in atto, a livello europeo, di tutta la disciplina in materia di tutela della privacy, attraverso un corpus unico di norme . Queste ultime due decisioni, in particolare, se da un lato rafforzano la tutela della riservatezza, dall’altro segnano uno strappo epocale nell’odierna società di Internet, ponendo dei limiti decisi all’uso delle tecnologie e della rete, che non sempre possono produrre effetti positivi rispetto alla tutela di rilevanti contro interessi di natura generale e collettiva.File | Dimensione | Formato | |
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