La disciplina del contratto d’opera professionale riferita al compenso del professionista intellettuale e alla determinazione dello stesso presenta profili di specialità, dovuti alla particolare natura del rapporto contrattuale. Negli ultimi anni si è assistito ad una complessa evoluzione legislativa, avviata con l’abrogazione dei minimi tariffari ad opera del d.l. 4.7.2006, n. 223 – c.d. decreto Bersani –, convertito con l. 4.8.2006, n. 248. Successivamente con il d.l. 24.2.2012, n. 1 – c.d. decreto Cresci Italia o D.L. liberalizzazioni –, convertito in legge 24.3.2012, n. 27, sono stati statuiti la generalizzata abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; il riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale per il caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale; e il principio della pattuizione del compenso medesimo con il cliente al momento del conferimento dell’incarico nelle forme previste dall’ordinamento. La Relazione ministeriale al decreto ha inteso l’abrogazione delle tariffe, nello specifico, quale misura idonea a consentire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici, nonché come rimedio per assicurare un maggiore grado di concorrenza e per ridurre i margini di profitto di coloro che offrono beni o servizi con conseguenti vantaggi per gli utenti. Nel quadro attuale, la disciplina relativa all’attività dell’avvocato trova la propria fonte principale nella l. n. 247/2012, il cui art. 13 regola le questioni connesse alla determinazione del compenso professionale. La norma dell’art. 13, l. n. 247/2012, assume un significato preminente, considerato che essa, in conformità a quanto stabilito nell’art. 2233, comma 1, c.c., riconosce la piena autonomia delle parti nella pattuizione del compenso dovuto all’avvocato e, con ciò, assegna alla libertà negoziale delle stesse la qualità di criterio prevalente per la determinazione del compenso del professionista intellettuale. Il legislatore del 2012, d’altro canto, ha regolato un meccanismo di liquidazione giudiziale per i casi in cui manchi un accordo fra le parti in ordine al compenso professionale, ex art. 13, comma 6, l. n. 247/2012. Il processo di riforma, attuato negli ultimi anni dal legislatore italiano, trae fondamento dall’idea in base alla quale una riduzione della regolamentazione dell’attività professionale sia l’unica soluzione per consentire una maggiore tutela della libera concorrenza. A questo riguardo, tuttavia, la disciplina tedesca sul compenso dell’avvocato dimostra che ritenere una violazione dei principi europei della libera concorrenza in ragione della mera previsione di un sistema tariffario vincolante potrebbe apparire del tutto inconferente ai principi medesimi. Ed invero, l’imposizione dei valori di tariffa, seppur di applicazione imperativa, troverebbe autonoma legittimazione negli interessi e nei diritti fondamentali sottesi all’esercizio della professione forense (per esempio, il diritto alla difesa e l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia) e dovrebbe essere ammessa laddove temperata da adeguati correttivi. Nel sistema tedesco, il legislatore ha introdotto un efficace bilanciamento tra l’autonomia delle parti, che trova il proprio limite nelle previsioni di tariffa, e l’applicazione delle tariffe, alle quali è possibile derogare convenzionalmente al ricorrere di date circostanze. In questo modo, si tende ad assicurare la concorrenza dei servizi legali, senza pregiudicare, pur tuttavia, l’importanza delle funzioni svolte dall’avvocato nel più ampio contesto dell’amministrazione della giustizia.

Italian law provides for special legal provisions with regard to the determination of legal fees in contracts concluded with a lawyer, due to the peculiar nature of the contract. Since 2006, the Italian system of fees owed to lawyers has been object of several amendments, which have completely modified the discipline. The Italian Competition Law (Law Decree 223/2006 – known as “Decreto Bersani”) abolished minimum statutory fixed fares, and, later, the Law Decree 1/2012 (known as “Decreto Cresci Italia” or “D. L. Liberalizzazioni”) abolished regulated rates. Legal services are now ruled by Law 247/2012; in particular, its Article 13 provides for the criteria for the determination of attorney fares. Said article has a paramount importance, considering that, in accordance with Article 2233 of the Civil Code, it recognizes the negotiating autonomy of the Parties in the fee agreement. In case no fee agreement is reached between client and attorney, a subsidiary judicial computing system applies (Ministerial Decree 55/2014). One of the basic principles underlying the reform is that the only way to protect free competitions is to reduce regulation. In fact, one of the most relevant restrictions to free competition has been identified in the regulated fare system. To the contrary German regulation on attorney fares shows that the sole provision of a regulated rate system does not involve a violation of the European principles of free competition. Under such perspective, the imposition of a regulated rate system is fully justified by the fundamental rights underlying lawyers’ practice (e.g. rights of defense, interest in the proper administration of justice) and should be admitted to the extent that it is moderated by appropriate remedial actions. Under German law, there is an effective balance between negotiating autonomy of the Parties and application of regulated tariffs, which could be derogated by an agreement on certain grounds. In this way competition in legal services is ensured, without prejudice to those functions assigned to lawyers within the contest of the administration of justice.

Accordi sul compenso del professionista legale tra autonomia delle parti e regole di concorrenza - Vereinbarung der Anwaltsvergütung zwischen Autonomie und Wettbewerb -

Sgubin, Elisa
2015-01-01

Abstract

Italian law provides for special legal provisions with regard to the determination of legal fees in contracts concluded with a lawyer, due to the peculiar nature of the contract. Since 2006, the Italian system of fees owed to lawyers has been object of several amendments, which have completely modified the discipline. The Italian Competition Law (Law Decree 223/2006 – known as “Decreto Bersani”) abolished minimum statutory fixed fares, and, later, the Law Decree 1/2012 (known as “Decreto Cresci Italia” or “D. L. Liberalizzazioni”) abolished regulated rates. Legal services are now ruled by Law 247/2012; in particular, its Article 13 provides for the criteria for the determination of attorney fares. Said article has a paramount importance, considering that, in accordance with Article 2233 of the Civil Code, it recognizes the negotiating autonomy of the Parties in the fee agreement. In case no fee agreement is reached between client and attorney, a subsidiary judicial computing system applies (Ministerial Decree 55/2014). One of the basic principles underlying the reform is that the only way to protect free competitions is to reduce regulation. In fact, one of the most relevant restrictions to free competition has been identified in the regulated fare system. To the contrary German regulation on attorney fares shows that the sole provision of a regulated rate system does not involve a violation of the European principles of free competition. Under such perspective, the imposition of a regulated rate system is fully justified by the fundamental rights underlying lawyers’ practice (e.g. rights of defense, interest in the proper administration of justice) and should be admitted to the extent that it is moderated by appropriate remedial actions. Under German law, there is an effective balance between negotiating autonomy of the Parties and application of regulated tariffs, which could be derogated by an agreement on certain grounds. In this way competition in legal services is ensured, without prejudice to those functions assigned to lawyers within the contest of the administration of justice.
2015
avvocati; compenso; contratto; d'opera; intellettuale
La disciplina del contratto d’opera professionale riferita al compenso del professionista intellettuale e alla determinazione dello stesso presenta profili di specialità, dovuti alla particolare natura del rapporto contrattuale. Negli ultimi anni si è assistito ad una complessa evoluzione legislativa, avviata con l’abrogazione dei minimi tariffari ad opera del d.l. 4.7.2006, n. 223 – c.d. decreto Bersani –, convertito con l. 4.8.2006, n. 248. Successivamente con il d.l. 24.2.2012, n. 1 – c.d. decreto Cresci Italia o D.L. liberalizzazioni –, convertito in legge 24.3.2012, n. 27, sono stati statuiti la generalizzata abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; il riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale per il caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale; e il principio della pattuizione del compenso medesimo con il cliente al momento del conferimento dell’incarico nelle forme previste dall’ordinamento. La Relazione ministeriale al decreto ha inteso l’abrogazione delle tariffe, nello specifico, quale misura idonea a consentire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici, nonché come rimedio per assicurare un maggiore grado di concorrenza e per ridurre i margini di profitto di coloro che offrono beni o servizi con conseguenti vantaggi per gli utenti. Nel quadro attuale, la disciplina relativa all’attività dell’avvocato trova la propria fonte principale nella l. n. 247/2012, il cui art. 13 regola le questioni connesse alla determinazione del compenso professionale. La norma dell’art. 13, l. n. 247/2012, assume un significato preminente, considerato che essa, in conformità a quanto stabilito nell’art. 2233, comma 1, c.c., riconosce la piena autonomia delle parti nella pattuizione del compenso dovuto all’avvocato e, con ciò, assegna alla libertà negoziale delle stesse la qualità di criterio prevalente per la determinazione del compenso del professionista intellettuale. Il legislatore del 2012, d’altro canto, ha regolato un meccanismo di liquidazione giudiziale per i casi in cui manchi un accordo fra le parti in ordine al compenso professionale, ex art. 13, comma 6, l. n. 247/2012. Il processo di riforma, attuato negli ultimi anni dal legislatore italiano, trae fondamento dall’idea in base alla quale una riduzione della regolamentazione dell’attività professionale sia l’unica soluzione per consentire una maggiore tutela della libera concorrenza. A questo riguardo, tuttavia, la disciplina tedesca sul compenso dell’avvocato dimostra che ritenere una violazione dei principi europei della libera concorrenza in ragione della mera previsione di un sistema tariffario vincolante potrebbe apparire del tutto inconferente ai principi medesimi. Ed invero, l’imposizione dei valori di tariffa, seppur di applicazione imperativa, troverebbe autonoma legittimazione negli interessi e nei diritti fondamentali sottesi all’esercizio della professione forense (per esempio, il diritto alla difesa e l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia) e dovrebbe essere ammessa laddove temperata da adeguati correttivi. Nel sistema tedesco, il legislatore ha introdotto un efficace bilanciamento tra l’autonomia delle parti, che trova il proprio limite nelle previsioni di tariffa, e l’applicazione delle tariffe, alle quali è possibile derogare convenzionalmente al ricorrere di date circostanze. In questo modo, si tende ad assicurare la concorrenza dei servizi legali, senza pregiudicare, pur tuttavia, l’importanza delle funzioni svolte dall’avvocato nel più ampio contesto dell’amministrazione della giustizia.
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