Oggetto del lavoro è il contratto di rete, introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore italiano con l’art. 3, comma 4-ter e seguenti del d.l. n° 5/2009 (e successive modifiche ed integrazioni). Attraverso tale contratto si cerca di fornire una prima regolamentazione ad un fenomeno economico ed imprenditoriale noto da alcuni anni: quello della collaborazione tra piccole e medie imprese finalizzata alla crescita delle stesse dal punto di vista della competitività e della capacità innovativa. Mentre in altri ordinamenti, per disciplinare i reciproci rapporti all’interno della rete e verso i terzi, vengono utilizzate forme contrattuali note, non necessariamente proprie esclusivamente del fenomeno reticolare, il nostro legislatore ha invece optato per l’introduzione di un contratto che, pur avvicinandosi ad altri, pare manifestare una sua autonomia e distinte peculiarità. Partendo dalla disamina dei diversi testi normativi che si sono succeduti nel breve volgere di pochi anni, si è tentata una ricostruzione del contratto di rete in grado di metterne in evidenza la particolare causa nonché l’oggetto che lo contraddistingue. Da tale ricostruzione pare poter convenire con quella parte di dottrina che individua nel contratto di rete un “tipo” contrattuale autonomo (distinguendosi da altra pur autorevole posizione dottrinale che si esprime in termini di contratto “trans-tipico”), da ascriversi alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo a struttura associativa. Trai vari aspetti di rilievo che caratterizzano la disciplina del contratto di rete, si è posta particolare attenzione alla funzione del “programma di rete”, al ruolo e alla composizione dell’organo comune (elemento peraltro facoltativo), alla natura giuridica e alla funzione del fondo comune (altro elemento la cui presenza non è necessaria) e, infine, alla possibilità di far acquisire alla rete una propria soggettività (tale ultima scelta lasciata all’esercizio di un’espressa opzione da parte dei contraenti). Dopo aver tentato un inquadramento sistematico del contratto, l’ultima parte del lavoro è rivolta all’esame di alcune questioni problematiche poste dall’utilizzo di una rete tra imprese nel momento in cui si verifichi una situazione di crisi o, peggio, di decozione di uno degli aderenti o (se configurabile) della stessa rete nel suo complesso. A tal fine si è distinta l’ipotesi di una rete con soggettività, per la quale è predicabile un fallimento in proprio in quanto impresa autonoma rispetto ai singoli retisti, dall’ipotesi della rete-contratto, dove invece non pare individuabile un “soggetto” fallibile. In entrambe le situazioni si è cercato poi di comprendere quali conseguenze possano aversi dalla dichiarazione di fallimento di uno o più imprese legate dal contratto di rete in particolare sulle residue possibilità di realizzare il programma di rete originario. Proprio nell’affrontare tali questioni rilevano le modalità in cui concretamente può risultare strutturata la rete (e di cui si è tentata una ricostruzione nei capitoli precedenti): quindi rete con o senza soggettività; nel caso di assenza della soggettività, rete senza organo comune e fondo comune, oppure rete con organo e fondo; nel caso in cui vi sia l’organo comune, se questo venga strutturato come mandatario con o senza rappresentanza.

The object of the present paper is the network contract that Italian legislator has ruled in the art. 3, par. 4-ter and following of the d.l. n° 5/2009 (as subsequently modified and integrated). This particular type of contract tries to give a first legal framework to the economic phenomena, well known for many years, of interfirm cooperation and collaboration: where firms are small o medium size, one way to increase competitivity and innovation is to create a net among them. In other states, law doesn’t regulate relations between firms linked in a net with specific rules: are used common contractual forms of agreement that are not specific for a network. Instead, Italian legislator has introduced a specific contractual form which is similar to other, but it is not the same: a contract that has autonomous identity and own peculiarities. The paper begins examining the different laws that in few years was issued one after the others, the last modifying the previous, trying to find out the essential elements of the contract and, especially, to describe its object and its particular cause. Seems to be correct the opinion of that part of the doctrine that recognize in the network agreement an autonomous “type” of contract (differently, other part of the doctrine speak about “trans-typical” contract). We can probably say that it is a multilateral contract with common purpose and associative structure. Many aspects of the network agreement are relevant but our attention goes especially to: the function of the “network program”; the role and the composition of the managing joint body, called “organo comune” (but it isn’t a necessary element); the nature and the function of the mutual fund, called “fondo comune” (but it is another non necessary element); finally, the possibility for the network to get, through a specific contractor’s option, legal personality. So, the first part of the paper is dedicated to reconstruct the “Systematic” for the network contract, the last part of the paper is dedicated to the examination of some problematic aspects: for examples, what happens when one or more firms linked in the net enter a state of crisis or, worst, gets bankrupt; or, if it’s possible, when the net itself gets bankrupt. We distinguish between network with own legal personality or without it: the first case the network itself can go bankrupt regardless the state of crisis of one or more firm linked in the net; in the second case of network without legal personality, it’s not possible to find a subject who can go bankrupt. In both situations we have tried to find out the consequences of the bankruptcy of one or more firms part of the net and, inter alia, if there are residual possibilities to carry out the original network program. Facing the last questions, it’s important to have cleared before the different ways in which network can operate (aspects seen in the previous chapters): network with or without legal personality; network without legal personality, with or without a managing joint body (“organo comune”) and a mutual fund (“fondo comune”); and if the managing joint body is present, how it acts for, and represents, the firms linked in the net (in other words, which is the agency scheme).

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RETE E DISCIPLINA DELL’IMPRESA: UNA COMPLESSA VICENDA ERMENEUTICA

RIOLFO, Gianluca
2015-01-01

Abstract

The object of the present paper is the network contract that Italian legislator has ruled in the art. 3, par. 4-ter and following of the d.l. n° 5/2009 (as subsequently modified and integrated). This particular type of contract tries to give a first legal framework to the economic phenomena, well known for many years, of interfirm cooperation and collaboration: where firms are small o medium size, one way to increase competitivity and innovation is to create a net among them. In other states, law doesn’t regulate relations between firms linked in a net with specific rules: are used common contractual forms of agreement that are not specific for a network. Instead, Italian legislator has introduced a specific contractual form which is similar to other, but it is not the same: a contract that has autonomous identity and own peculiarities. The paper begins examining the different laws that in few years was issued one after the others, the last modifying the previous, trying to find out the essential elements of the contract and, especially, to describe its object and its particular cause. Seems to be correct the opinion of that part of the doctrine that recognize in the network agreement an autonomous “type” of contract (differently, other part of the doctrine speak about “trans-typical” contract). We can probably say that it is a multilateral contract with common purpose and associative structure. Many aspects of the network agreement are relevant but our attention goes especially to: the function of the “network program”; the role and the composition of the managing joint body, called “organo comune” (but it isn’t a necessary element); the nature and the function of the mutual fund, called “fondo comune” (but it is another non necessary element); finally, the possibility for the network to get, through a specific contractor’s option, legal personality. So, the first part of the paper is dedicated to reconstruct the “Systematic” for the network contract, the last part of the paper is dedicated to the examination of some problematic aspects: for examples, what happens when one or more firms linked in the net enter a state of crisis or, worst, gets bankrupt; or, if it’s possible, when the net itself gets bankrupt. We distinguish between network with own legal personality or without it: the first case the network itself can go bankrupt regardless the state of crisis of one or more firm linked in the net; in the second case of network without legal personality, it’s not possible to find a subject who can go bankrupt. In both situations we have tried to find out the consequences of the bankruptcy of one or more firms part of the net and, inter alia, if there are residual possibilities to carry out the original network program. Facing the last questions, it’s important to have cleared before the different ways in which network can operate (aspects seen in the previous chapters): network with or without legal personality; network without legal personality, with or without a managing joint body (“organo comune”) and a mutual fund (“fondo comune”); and if the managing joint body is present, how it acts for, and represents, the firms linked in the net (in other words, which is the agency scheme).
2015
rete imprese; contratto di rete; crisi di impresa
Oggetto del lavoro è il contratto di rete, introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore italiano con l’art. 3, comma 4-ter e seguenti del d.l. n° 5/2009 (e successive modifiche ed integrazioni). Attraverso tale contratto si cerca di fornire una prima regolamentazione ad un fenomeno economico ed imprenditoriale noto da alcuni anni: quello della collaborazione tra piccole e medie imprese finalizzata alla crescita delle stesse dal punto di vista della competitività e della capacità innovativa. Mentre in altri ordinamenti, per disciplinare i reciproci rapporti all’interno della rete e verso i terzi, vengono utilizzate forme contrattuali note, non necessariamente proprie esclusivamente del fenomeno reticolare, il nostro legislatore ha invece optato per l’introduzione di un contratto che, pur avvicinandosi ad altri, pare manifestare una sua autonomia e distinte peculiarità. Partendo dalla disamina dei diversi testi normativi che si sono succeduti nel breve volgere di pochi anni, si è tentata una ricostruzione del contratto di rete in grado di metterne in evidenza la particolare causa nonché l’oggetto che lo contraddistingue. Da tale ricostruzione pare poter convenire con quella parte di dottrina che individua nel contratto di rete un “tipo” contrattuale autonomo (distinguendosi da altra pur autorevole posizione dottrinale che si esprime in termini di contratto “trans-tipico”), da ascriversi alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo a struttura associativa. Trai vari aspetti di rilievo che caratterizzano la disciplina del contratto di rete, si è posta particolare attenzione alla funzione del “programma di rete”, al ruolo e alla composizione dell’organo comune (elemento peraltro facoltativo), alla natura giuridica e alla funzione del fondo comune (altro elemento la cui presenza non è necessaria) e, infine, alla possibilità di far acquisire alla rete una propria soggettività (tale ultima scelta lasciata all’esercizio di un’espressa opzione da parte dei contraenti). Dopo aver tentato un inquadramento sistematico del contratto, l’ultima parte del lavoro è rivolta all’esame di alcune questioni problematiche poste dall’utilizzo di una rete tra imprese nel momento in cui si verifichi una situazione di crisi o, peggio, di decozione di uno degli aderenti o (se configurabile) della stessa rete nel suo complesso. A tal fine si è distinta l’ipotesi di una rete con soggettività, per la quale è predicabile un fallimento in proprio in quanto impresa autonoma rispetto ai singoli retisti, dall’ipotesi della rete-contratto, dove invece non pare individuabile un “soggetto” fallibile. In entrambe le situazioni si è cercato poi di comprendere quali conseguenze possano aversi dalla dichiarazione di fallimento di uno o più imprese legate dal contratto di rete in particolare sulle residue possibilità di realizzare il programma di rete originario. Proprio nell’affrontare tali questioni rilevano le modalità in cui concretamente può risultare strutturata la rete (e di cui si è tentata una ricostruzione nei capitoli precedenti): quindi rete con o senza soggettività; nel caso di assenza della soggettività, rete senza organo comune e fondo comune, oppure rete con organo e fondo; nel caso in cui vi sia l’organo comune, se questo venga strutturato come mandatario con o senza rappresentanza.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Monografia reti avanzata_REV.pdf

non disponibili

Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Accesso ristretto
Dimensione 1.21 MB
Formato Adobe PDF
1.21 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/911187
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact