La presente ricerca di dottorato ha ad oggetto l’esame della disciplina dell’obbligo di informazione nel contesto del più ampio settore dei contratti stipulati dagli intermediari finanziari per la vendita di prodotti finanziari, con particolare riferimento al problema relativo alle conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e all’individuazione dei rimedi relativi, aspetto quest’ultimo in cui maggiormente si avverte la necessità di assicurare una tutela concreta all’investitore. La disciplina dell’obbligo di informazione rappresenta invero solo uno dei numerosi profili di interesse che si presentano al giurista in quest’ambito. Molti sono infatti i temi inscindibilmente legati all’informazione: si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla tematica dei requisiti soggettivi che deve possedere l’intermediario finanziario, o alla forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto concluso dall’intermediario finanziario, oppure alle problematiche relative alla natura giuridica degli stessi. Tutte queste questioni sono state ampiamente esaminate nella prima parte del presente lavoro di dottorato, che si è occupata di individuare il contenuto analitico e la natura giuridica del cennato obbligo di informazione, portando ad affermare che l’art. 21 t.u.f. disciplina un vero e proprio obbligo di consulenza di fonte legale, che esula dagli obblighi di comportamento strictu sensu intesi. Il dibattito in merito all’individuazione dei rimedi civilistici azionabili in caso di violazione del cennato art. 21 t.u.f. è attualmente oggetto di ampio e inesaurito dibattito, nonostante siano intervenute a porre qualche punto fermo in merito le Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007. Ancora oggi, infatti, le Corti italiane riconoscono a volte la nullità del contratto, altre volte la risoluzione dello stesso, altre volte ancora l’annullamento per dolo o per errore, ovvero il solo risarcimento del danno, con una gamma di soluzioni così disparate tra loro da rendere all’interprete quanto mai arduo individuare anche solo un orientamento che possa definirsi prevalente. Molto interessante è stata l’analisi dei problemi in esame in chiave comparatistica con la giurisprudenza e la dottrina tedesche, le quali ipotizzano, cronologicamente già nel primo momento in cui le parti entrano in contatto tra loro, la conclusione tacita di un contratto di consulenza (Beratungsvertrag), con ciò da un lato confermando la qualificazione del dovere di informazione a carico dell’intermediario finanziario quale obbligo di consulenza, dall’altro privilegiando, sotto il profilo rimediale, lo strumento risarcitorio di tipo contrattuale. Anche al fine di indagare le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza più recente e parte della dottrina italiane a non aderire all’indirizzo prospettato dai giudici di legittimità, il presente lavoro si pone quindi l’obiettivo di analizzare i diversi orientamenti ed evidenziare i profili di maggiore criticità della soluzione prospettata dalla Suprema Corte, con particolare riguardo all’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della nullità al caso di specie, in considerazione del principio tradizionale di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento.

The object of my Ph. D. thesis is the regulation of information duties in financial services contracts, specially refers to the consequences of the breach of these information duties and to the finding of the related legal remedies. In this last topic specially it’s possible to feel the necessity to ensure the real protection of the investor. The discipline of information duties represents only one of the several interesting topics of this matter, as for example the issue of the subjective requirements of the financial brokers, either the issue concerning the written form of the financial service contract requested ad substantiam, or about the legal nature of the information duties. These matters have been examined in the first part of the present study. A particular analysis has been dedicated to the analytic meaning and to the legal entity of this duty. On the basis of this research, we assert that art. 21 Testo Unico della Finanza (t.u.f.) concerns a real counselling duty, different from good faith obligation strictly intended. The approach to the civil law remedies in case of breach of art. 21 t.u.f. is currently the object of a large and boundless debate, even after the judgement nn. 26724 and 26725 of 19.12.2007 of Sezioni Unite of Cassazione civile. Still now the Italian Courts sometimes recognise the voidness of the contract, sometimes the breach of the contract and sometimes the compensation of damages. The analysis of the issues is very interesting from a comparative law perspective upon the German solutions. The German literature and the case law suppose, in the first instance when the contracting parties meet each others, the conclusion of a consultancy agreement (Beratungsvertrag), on one hand confirming the qualification of this information duty as a counselling obligation, on the other hand preferring – in relation to the remedies - the compensation of damages for breach of contract. This study has also the purpose of proving the reasons which have led the newest Italian case law and some Authors in a not conforming approach regarding the judgement of the Supreme Court, more specifically trying to outline and analyse the different approaches to the solution of the Sezioni Unite of 2007, mainly referring to the exclusion in this case of the invalidity remedy, in regard of the traditional non-interference principle between validity rules and behaviour rules.

Gli obblighi di informazione a carico dell'intermediario finanziario: natura giuridica e rimedi

Ruffo, Emanuela
2015-01-01

Abstract

The object of my Ph. D. thesis is the regulation of information duties in financial services contracts, specially refers to the consequences of the breach of these information duties and to the finding of the related legal remedies. In this last topic specially it’s possible to feel the necessity to ensure the real protection of the investor. The discipline of information duties represents only one of the several interesting topics of this matter, as for example the issue of the subjective requirements of the financial brokers, either the issue concerning the written form of the financial service contract requested ad substantiam, or about the legal nature of the information duties. These matters have been examined in the first part of the present study. A particular analysis has been dedicated to the analytic meaning and to the legal entity of this duty. On the basis of this research, we assert that art. 21 Testo Unico della Finanza (t.u.f.) concerns a real counselling duty, different from good faith obligation strictly intended. The approach to the civil law remedies in case of breach of art. 21 t.u.f. is currently the object of a large and boundless debate, even after the judgement nn. 26724 and 26725 of 19.12.2007 of Sezioni Unite of Cassazione civile. Still now the Italian Courts sometimes recognise the voidness of the contract, sometimes the breach of the contract and sometimes the compensation of damages. The analysis of the issues is very interesting from a comparative law perspective upon the German solutions. The German literature and the case law suppose, in the first instance when the contracting parties meet each others, the conclusion of a consultancy agreement (Beratungsvertrag), on one hand confirming the qualification of this information duty as a counselling obligation, on the other hand preferring – in relation to the remedies - the compensation of damages for breach of contract. This study has also the purpose of proving the reasons which have led the newest Italian case law and some Authors in a not conforming approach regarding the judgement of the Supreme Court, more specifically trying to outline and analyse the different approaches to the solution of the Sezioni Unite of 2007, mainly referring to the exclusion in this case of the invalidity remedy, in regard of the traditional non-interference principle between validity rules and behaviour rules.
2015
intermediazione finanziaria; Doveri d'informazione; Nullità del contratto; Responsabilità civile
La presente ricerca di dottorato ha ad oggetto l’esame della disciplina dell’obbligo di informazione nel contesto del più ampio settore dei contratti stipulati dagli intermediari finanziari per la vendita di prodotti finanziari, con particolare riferimento al problema relativo alle conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e all’individuazione dei rimedi relativi, aspetto quest’ultimo in cui maggiormente si avverte la necessità di assicurare una tutela concreta all’investitore. La disciplina dell’obbligo di informazione rappresenta invero solo uno dei numerosi profili di interesse che si presentano al giurista in quest’ambito. Molti sono infatti i temi inscindibilmente legati all’informazione: si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla tematica dei requisiti soggettivi che deve possedere l’intermediario finanziario, o alla forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto concluso dall’intermediario finanziario, oppure alle problematiche relative alla natura giuridica degli stessi. Tutte queste questioni sono state ampiamente esaminate nella prima parte del presente lavoro di dottorato, che si è occupata di individuare il contenuto analitico e la natura giuridica del cennato obbligo di informazione, portando ad affermare che l’art. 21 t.u.f. disciplina un vero e proprio obbligo di consulenza di fonte legale, che esula dagli obblighi di comportamento strictu sensu intesi. Il dibattito in merito all’individuazione dei rimedi civilistici azionabili in caso di violazione del cennato art. 21 t.u.f. è attualmente oggetto di ampio e inesaurito dibattito, nonostante siano intervenute a porre qualche punto fermo in merito le Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007. Ancora oggi, infatti, le Corti italiane riconoscono a volte la nullità del contratto, altre volte la risoluzione dello stesso, altre volte ancora l’annullamento per dolo o per errore, ovvero il solo risarcimento del danno, con una gamma di soluzioni così disparate tra loro da rendere all’interprete quanto mai arduo individuare anche solo un orientamento che possa definirsi prevalente. Molto interessante è stata l’analisi dei problemi in esame in chiave comparatistica con la giurisprudenza e la dottrina tedesche, le quali ipotizzano, cronologicamente già nel primo momento in cui le parti entrano in contatto tra loro, la conclusione tacita di un contratto di consulenza (Beratungsvertrag), con ciò da un lato confermando la qualificazione del dovere di informazione a carico dell’intermediario finanziario quale obbligo di consulenza, dall’altro privilegiando, sotto il profilo rimediale, lo strumento risarcitorio di tipo contrattuale. Anche al fine di indagare le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza più recente e parte della dottrina italiane a non aderire all’indirizzo prospettato dai giudici di legittimità, il presente lavoro si pone quindi l’obiettivo di analizzare i diversi orientamenti ed evidenziare i profili di maggiore criticità della soluzione prospettata dalla Suprema Corte, con particolare riguardo all’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della nullità al caso di specie, in considerazione del principio tradizionale di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento.
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Tipologia: Tesi di dottorato
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