La ricerca ha per oggetto il vasto settore dei vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale, che hanno ormai acquisito un’importanza non trascurabile come tecniche di organizzazione del patrimonio. In questo quadro d’insieme, l’indagine ha preso le mosse da una ricostruzione di tipo storico-sistematico, tesa ad individuare, pure sul piano concettuale, gli elementi utili per edificare una teoria generale dei patrimoni separati. A questo stesso fine, è stato necessario analizzare le numerose fattispecie di patrimonio separato, disseminate in diversi settori dell’esperienza giuridica, che una tendenza dottrinale già affermata accomuna all’interno di una categoria dogmatica unitaria: dal fondo patrimoniale alla figura, assai più recente, degli atti di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. L’indagine così compiuta ha posto in evidenza che, sebbene tali fattispecie, ove poste a confronto fra loro, presentino talune differenze non trascurabili, è possibile individuare un nucleo essenziale comune, il quale consente di ravvisare in questo insieme di fattispecie una categoria provvista di effettiva rilevanza sistematica e non già un semplice raggruppamento di comodo, la cui utilità è destinata ad esaurirsi sul piano meramente descrittivo. Da questo tipo d’indagine è emersa l’esistenza di un problema comune a tutte le figure di patrimonio separato, che non è stato direttamente affrontato e risolto in sede legislativa: quello dell’operatività, nell’àmbito dei patrimoni separati, dell’istituto che suole definirsi «surrogazione reale». L’utilità di un approfondimento su questo particolare problema, che assai raramente è stato trattato all’interno di una riflessione generale sul punto, è giustificata dall’esigenza, già nota agli operatori, di conservare inalterato il vincolo di destinazione tutte le volte in cui, dopo la sua istituzione, intervenga una modificazione oggettiva dei beni già vincolati allo scopo: una modificazione, questa, che può dipendere da diversi fattori, come, principalmente, il perimento e l’alienazione onerosa di tali beni. Nel silenzio della legge su questo aspetto, il quesito che l’interprete è costretto ad affrontare è, in primo luogo, se la surrogazione reale, pur nella singolarità delle norme che espressamente la prevedono, possa considerarsi un istituto di portata generale, come tale applicabile, in via interpretativa, anche a fattispecie analoghe a quelle disciplinate in modo esplicito o nelle quali si pongono le medesime esigenze di conservazione poste a fondamento di tali norme. Ove questo non sia il caso, occorre altresì appurare se, ed in quale misura, l’autonomia privata possa disporre dell’effetto surrogatorio, cioè colmare il vuoto legislativo con un’apposta convenzione, integrante il contenuto accessorio dell’atto costitutivo del vincolo, tesa a regolare l’effetto medesimo. La presente ricerca si è occupata in modo specifico dei quesiti appena formulati, senza trascurare di ricostruire, anche con l’ausilio dei contributi offerti da altre esperienze giuridiche, le caratteristiche ed il funzionamento della surrogazione reale. Seguendo questa via, si è accertato che l’effetto surrogatorio non corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento, ispirato all’esigenza di conservazione delle situazioni giuridiche, compresi i vincoli di destinazione. Verificato, quindi, che, con riguardo ai patrimoni separati sprovvisti di una disciplina specifica in proposito, la surrogazione reale non può operare come effetto generale e costante, si è giunti alla conclusione che, sempre nell’àmbito dei vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale, tale effetto può essere regolato convenzionalmente con un patto da inserire nell’atto istitutivo della massa patrimoniale separata. In quest’ottica, però, si è altresì appurato che l’autonomia privata incontra numerosi limiti, a cominciare da quelli legati alla necessità di rispettare la sfera giuridica dei soggetti coinvolti, direttamente od indirettamente, nella vicenda destinatoria, come, principalmente, i creditori personali del destinante o del titolare dei beni già vincolati allo scopo. Per questo motivo, la soluzione raggiunta all’esito dell’indagine è che, in mancanza di una norma di legge deputata a regolare il meccanismo surrogatorio, i consociati possono supplire a questa mancanza con una previsione di fonte convenzionale, ma, nel fare ciò, sono tenuti a rispettare ciascuno di tali limiti.

The research topic deals with destination bonds entailing a separation in the estate, which have nowadays obtained a relevant importance among the property organization tecniques. In the first instance, the study tackles the topic from a historical-systematic point of view: such approach aims to identify the elements for building a general theory of separate estates. The same aim have guided the analysis in the study of the numerous types of separate estate, which are provided for in different sectors of law; those are usually associated in a unique dogmatic category by the doctrine: we move from the so called “fondo patrimoniale” to the recent act of destination (provided by art. 2645-ter c.c.). It results that, even if those legal institutes present some relevant differences, they share an essential common core; therefore, it is possible to draft a main category having systematic relevance other than mere descriptive utility. The research has also shown the existence of a common issue to all the hypothesis of separate estate, which has not been directly tackled and solved by the legislator: the role played by “real subrogation” (“surrogazione reale”) in the field of separate estate. The reason for the study of such matter is consistent with the stakeholder’s need for preserving the destination bond any time an objective modification of the bound assets occurs after its establishment (modification that could arise, among others, from the loss or disposal of the goods). In the first instance, it is necessary to understand if the “real subrogation” can be considered a general legal institute, despite of the specificity of the provisions, therefore applicable to any alike situation or to the ones in which the same need for preservation arise. If the answer is found to be negative, it has to be ascertained if and to which extent the freedom of contract can produce an effect of subrogation, i.e. if the parties can cope with the legal lack of rules by entering in an agreement - ancillary to the act which creates the bound - which establish that effect. The present study has tackled such matters and has tried to depict the characteristics and the functioning of the “real subrogation”, also referring to the foreign experience. The effect of subrogation has been found not to match a general principle headed for the preservation of legal positions, including destination bonds. However, even if the “real subrogation” cannot be seen as a general effect of separate estate every time any specific provision lacks, the parties can reach a similar effect by agreement at the time the separation is established. Nevertheless, the freedom of contract meets several limits, among others the ones linked to the need for protection of the people directly or indirectly involved in the disposal, in particular the personal creditors of the one who has created the bound or of the owner of the bound assets. In conclusion, when any legal provision ruling subrogation lacks, the parties can reach the same effect by agreement, but they have to comply with the enlightened limits.

Patrimoni separati e patto di sostituzione

BALLERINI, Luca
2013-01-01

Abstract

The research topic deals with destination bonds entailing a separation in the estate, which have nowadays obtained a relevant importance among the property organization tecniques. In the first instance, the study tackles the topic from a historical-systematic point of view: such approach aims to identify the elements for building a general theory of separate estates. The same aim have guided the analysis in the study of the numerous types of separate estate, which are provided for in different sectors of law; those are usually associated in a unique dogmatic category by the doctrine: we move from the so called “fondo patrimoniale” to the recent act of destination (provided by art. 2645-ter c.c.). It results that, even if those legal institutes present some relevant differences, they share an essential common core; therefore, it is possible to draft a main category having systematic relevance other than mere descriptive utility. The research has also shown the existence of a common issue to all the hypothesis of separate estate, which has not been directly tackled and solved by the legislator: the role played by “real subrogation” (“surrogazione reale”) in the field of separate estate. The reason for the study of such matter is consistent with the stakeholder’s need for preserving the destination bond any time an objective modification of the bound assets occurs after its establishment (modification that could arise, among others, from the loss or disposal of the goods). In the first instance, it is necessary to understand if the “real subrogation” can be considered a general legal institute, despite of the specificity of the provisions, therefore applicable to any alike situation or to the ones in which the same need for preservation arise. If the answer is found to be negative, it has to be ascertained if and to which extent the freedom of contract can produce an effect of subrogation, i.e. if the parties can cope with the legal lack of rules by entering in an agreement - ancillary to the act which creates the bound - which establish that effect. The present study has tackled such matters and has tried to depict the characteristics and the functioning of the “real subrogation”, also referring to the foreign experience. The effect of subrogation has been found not to match a general principle headed for the preservation of legal positions, including destination bonds. However, even if the “real subrogation” cannot be seen as a general effect of separate estate every time any specific provision lacks, the parties can reach a similar effect by agreement at the time the separation is established. Nevertheless, the freedom of contract meets several limits, among others the ones linked to the need for protection of the people directly or indirectly involved in the disposal, in particular the personal creditors of the one who has created the bound or of the owner of the bound assets. In conclusion, when any legal provision ruling subrogation lacks, the parties can reach the same effect by agreement, but they have to comply with the enlightened limits.
2013
Vincoli di destinazione - Patrimoni separati - Surrogazione reale - Patto di sostituzione
La ricerca ha per oggetto il vasto settore dei vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale, che hanno ormai acquisito un’importanza non trascurabile come tecniche di organizzazione del patrimonio. In questo quadro d’insieme, l’indagine ha preso le mosse da una ricostruzione di tipo storico-sistematico, tesa ad individuare, pure sul piano concettuale, gli elementi utili per edificare una teoria generale dei patrimoni separati. A questo stesso fine, è stato necessario analizzare le numerose fattispecie di patrimonio separato, disseminate in diversi settori dell’esperienza giuridica, che una tendenza dottrinale già affermata accomuna all’interno di una categoria dogmatica unitaria: dal fondo patrimoniale alla figura, assai più recente, degli atti di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. L’indagine così compiuta ha posto in evidenza che, sebbene tali fattispecie, ove poste a confronto fra loro, presentino talune differenze non trascurabili, è possibile individuare un nucleo essenziale comune, il quale consente di ravvisare in questo insieme di fattispecie una categoria provvista di effettiva rilevanza sistematica e non già un semplice raggruppamento di comodo, la cui utilità è destinata ad esaurirsi sul piano meramente descrittivo. Da questo tipo d’indagine è emersa l’esistenza di un problema comune a tutte le figure di patrimonio separato, che non è stato direttamente affrontato e risolto in sede legislativa: quello dell’operatività, nell’àmbito dei patrimoni separati, dell’istituto che suole definirsi «surrogazione reale». L’utilità di un approfondimento su questo particolare problema, che assai raramente è stato trattato all’interno di una riflessione generale sul punto, è giustificata dall’esigenza, già nota agli operatori, di conservare inalterato il vincolo di destinazione tutte le volte in cui, dopo la sua istituzione, intervenga una modificazione oggettiva dei beni già vincolati allo scopo: una modificazione, questa, che può dipendere da diversi fattori, come, principalmente, il perimento e l’alienazione onerosa di tali beni. Nel silenzio della legge su questo aspetto, il quesito che l’interprete è costretto ad affrontare è, in primo luogo, se la surrogazione reale, pur nella singolarità delle norme che espressamente la prevedono, possa considerarsi un istituto di portata generale, come tale applicabile, in via interpretativa, anche a fattispecie analoghe a quelle disciplinate in modo esplicito o nelle quali si pongono le medesime esigenze di conservazione poste a fondamento di tali norme. Ove questo non sia il caso, occorre altresì appurare se, ed in quale misura, l’autonomia privata possa disporre dell’effetto surrogatorio, cioè colmare il vuoto legislativo con un’apposta convenzione, integrante il contenuto accessorio dell’atto costitutivo del vincolo, tesa a regolare l’effetto medesimo. La presente ricerca si è occupata in modo specifico dei quesiti appena formulati, senza trascurare di ricostruire, anche con l’ausilio dei contributi offerti da altre esperienze giuridiche, le caratteristiche ed il funzionamento della surrogazione reale. Seguendo questa via, si è accertato che l’effetto surrogatorio non corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento, ispirato all’esigenza di conservazione delle situazioni giuridiche, compresi i vincoli di destinazione. Verificato, quindi, che, con riguardo ai patrimoni separati sprovvisti di una disciplina specifica in proposito, la surrogazione reale non può operare come effetto generale e costante, si è giunti alla conclusione che, sempre nell’àmbito dei vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale, tale effetto può essere regolato convenzionalmente con un patto da inserire nell’atto istitutivo della massa patrimoniale separata. In quest’ottica, però, si è altresì appurato che l’autonomia privata incontra numerosi limiti, a cominciare da quelli legati alla necessità di rispettare la sfera giuridica dei soggetti coinvolti, direttamente od indirettamente, nella vicenda destinatoria, come, principalmente, i creditori personali del destinante o del titolare dei beni già vincolati allo scopo. Per questo motivo, la soluzione raggiunta all’esito dell’indagine è che, in mancanza di una norma di legge deputata a regolare il meccanismo surrogatorio, i consociati possono supplire a questa mancanza con una previsione di fonte convenzionale, ma, nel fare ciò, sono tenuti a rispettare ciascuno di tali limiti.
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