Il contributo è dedicato alla nuova formulazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori per la parte dedicata espressamente al licenziamento discriminatorio. A partire dall'attuale configurazione del licenziamento discriminatorio come nullo, al quale si applicano le conseguenze previste dall'art. 18 (in passato escluse per il licenziamento per gravidanza e genitorialità e per causa di matrimonio), l'A. si sofferma sul licenziamento discriminatorio in generale ovvero per la sussistenza di una discriminazione diretta, indiretta o associata. Dopo un confronto tra licenziamento discriminatorio e licenziamento nullo, anche mediante la verifica del trattamento del licenziamento per rappresaglia, le conclusioni sono dedicate all'ipotesi similare contenuta nell'art. 8 del d.l. 133/12 dedicato alla contrattazione cd. di prossimità.
Sul licenziamento discriminatorio
Calafà, Laura
2012-01-01
Abstract
Il contributo è dedicato alla nuova formulazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori per la parte dedicata espressamente al licenziamento discriminatorio. A partire dall'attuale configurazione del licenziamento discriminatorio come nullo, al quale si applicano le conseguenze previste dall'art. 18 (in passato escluse per il licenziamento per gravidanza e genitorialità e per causa di matrimonio), l'A. si sofferma sul licenziamento discriminatorio in generale ovvero per la sussistenza di una discriminazione diretta, indiretta o associata. Dopo un confronto tra licenziamento discriminatorio e licenziamento nullo, anche mediante la verifica del trattamento del licenziamento per rappresaglia, le conclusioni sono dedicate all'ipotesi similare contenuta nell'art. 8 del d.l. 133/12 dedicato alla contrattazione cd. di prossimità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.