La società politica è edificata dal contratto sociale come matrice del diritto: il contratto autorizza il potere consentito ad usare il diritto per inverarsi storicamente, nella forma di un legame doveroso fra un presupposto ed una conseguenza (nella norma imperativa, obbedita come se fosse consentita; nella norma contrattuale, obbedita perché frutto del consenso). Senonché, il diritto, per realizzare la diacronia del contratto sociale, deve poterne conservare i soggetti e le condizioni, sottraendoli alla variabile temporale. Questa funzione è affidata alla costituzione ‘ideale’, autoprotetta dalla rigidità garantita (un diritto costituzionale provvisto, dunque, di sanzione giuridica), ossia al modello idoneo a preservare la pace sociale. Alla costituzione ideale corrispondono le costituzioni ‘reali’ che, in diverso modo, replicano il modello del potere consentito a tutela della pacifica convivenza. Al di fuori del ‘modello ideale-reale’ stanno differenze di forza costituenti mediamente obbedite, delle quali non si può dire che si raccolgano attorno a poteri consentiti, l’obbedienza essendo muta rispetto al consenso. Il diritto costituzionale non rappresenta dunque soltanto il vertice dell’ordinamento, ma il nucleo essenziale attorno al quale l’ordinamento stesso si costruisce attraverso la produzione giuridica e la giurisprudenza. Ad esse spetta di saper cogliere le virtualità espresse dalle disposizioni costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità normativa e storia.

Il patto costituzionale. Potere e diritto fra protezione ed obbedienza. Seconda edizione

PEDRAZZA GORLERO, Maurizio
2012-01-01

Abstract

La società politica è edificata dal contratto sociale come matrice del diritto: il contratto autorizza il potere consentito ad usare il diritto per inverarsi storicamente, nella forma di un legame doveroso fra un presupposto ed una conseguenza (nella norma imperativa, obbedita come se fosse consentita; nella norma contrattuale, obbedita perché frutto del consenso). Senonché, il diritto, per realizzare la diacronia del contratto sociale, deve poterne conservare i soggetti e le condizioni, sottraendoli alla variabile temporale. Questa funzione è affidata alla costituzione ‘ideale’, autoprotetta dalla rigidità garantita (un diritto costituzionale provvisto, dunque, di sanzione giuridica), ossia al modello idoneo a preservare la pace sociale. Alla costituzione ideale corrispondono le costituzioni ‘reali’ che, in diverso modo, replicano il modello del potere consentito a tutela della pacifica convivenza. Al di fuori del ‘modello ideale-reale’ stanno differenze di forza costituenti mediamente obbedite, delle quali non si può dire che si raccolgano attorno a poteri consentiti, l’obbedienza essendo muta rispetto al consenso. Il diritto costituzionale non rappresenta dunque soltanto il vertice dell’ordinamento, ma il nucleo essenziale attorno al quale l’ordinamento stesso si costruisce attraverso la produzione giuridica e la giurisprudenza. Ad esse spetta di saper cogliere le virtualità espresse dalle disposizioni costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità normativa e storia.
2012
9788813331450
potestalità del diritto; contratto sociale; costituzione; diritto costituzionale
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