Le regole di partecipazione all'udienza incidentale si sovrappongono, per alcuni aspetti, e si distaccano, per altri, da quelle dettate in via generale dall'art.127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio. Con riguardo alla persona sottoposta alle indagini, la disciplina codicistica, ai fini di un pieno e diretto esercizio del diritto di difesa, le riconosce la facoltà di intervenire: facoltà assoluta, qualora si tratti di esaminare un teste o un altro soggetto; facoltà subordinata ad una previa autorizzazione del giudice, nei casi di assunzione di un diverso mezzo di prova. La normativa disciplina, però, anche la situazione - contrapposta a quella appena descritta - in cui la presenza dell'indagato all'udienza possa venire imposta coattivamente. Al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art.401 comma 3 c.p.p. la persona sottoposta alle indagini ha facoltà di assistere all'udienza di assunzione anticipata della prova, è stabilito, infatti, che quando la presenza dell'indagato sia comunque necessaria ai fini del compimento dell'atto da assumere mediante incidente e questi non si sia presentato senza addurre legittimo impedimento, il giudice ne disponga l'accompagnamento coattivo. Si pone un problema di legittimità dell'attribuzione al giudice di un siffatto potere di coercizione fisica sia rispetto al principio di inviolabilità della libertà personale, affermato nell'art.13 Cost., sia rispetto alla garanzia del nemo tenutur se detegere, espressione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost.

Commento all'art.399 c.p.p.

RENON, Paolo
2005-01-01

Abstract

Le regole di partecipazione all'udienza incidentale si sovrappongono, per alcuni aspetti, e si distaccano, per altri, da quelle dettate in via generale dall'art.127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio. Con riguardo alla persona sottoposta alle indagini, la disciplina codicistica, ai fini di un pieno e diretto esercizio del diritto di difesa, le riconosce la facoltà di intervenire: facoltà assoluta, qualora si tratti di esaminare un teste o un altro soggetto; facoltà subordinata ad una previa autorizzazione del giudice, nei casi di assunzione di un diverso mezzo di prova. La normativa disciplina, però, anche la situazione - contrapposta a quella appena descritta - in cui la presenza dell'indagato all'udienza possa venire imposta coattivamente. Al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art.401 comma 3 c.p.p. la persona sottoposta alle indagini ha facoltà di assistere all'udienza di assunzione anticipata della prova, è stabilito, infatti, che quando la presenza dell'indagato sia comunque necessaria ai fini del compimento dell'atto da assumere mediante incidente e questi non si sia presentato senza addurre legittimo impedimento, il giudice ne disponga l'accompagnamento coattivo. Si pone un problema di legittimità dell'attribuzione al giudice di un siffatto potere di coercizione fisica sia rispetto al principio di inviolabilità della libertà personale, affermato nell'art.13 Cost., sia rispetto alla garanzia del nemo tenutur se detegere, espressione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost.
2005
9788813252243
udienza di incidente probatorio; presenza della persona sottoposta alle indagini; accompagnamento coattivo
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