La posizione del danneggiato rispetto all'istituto dell'incidente probatorio presenta profili apparentemente contraddittori. Da un lato, la sua partecipazione alla procedura de qua appare interdetta: il danneggiato in quanto tale (al di fuori, quindi, dell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del danneggiato e di quella di offeso dal reato) non rientra, infatti, tra i soggetti ammessi ad intervenire. Dall'altro, si prevede che la sentenza conclusiva del giudizio, se pronunciata sulla base della prova assunta in sede di incidente, al quale il danneggiato non sia stato posto in grado di presenziare, non produca nei confronti di quest'ultimo gli effetti di giudicato prescritti dall'art.652 c.p.p. In realtà, la esclusione della efficacia di giudicato della pronuncia assolutoria appare direttamente connessa alla mancata partecipazione del soggetto interessato alla formazione del materiale conoscitivo, su cui la decisione sia stata emessa, e va ricondotta all'esigenza di tutela del diritto della parte al comtraddittorio. La regola, espressa dall'art.404 c.p.p., circoscrivendo, però, i suoi effetti alla sola sentenza di assoluzione e subordinandoli, comunque, alla duplice condizione della determinante incidenza della prova anticipatamente acquisita sulla pronuncia finale, e alla mancata accettazione della stessa ad opera del danneggiato, apre ad una serie di questioni esegetiche, tali da impegnare l'interprete in un non sempre facile lavoro di definizione del contenuto normativo.

Commento all'art.404 c.p.p.

RENON, Paolo
2005-01-01

Abstract

La posizione del danneggiato rispetto all'istituto dell'incidente probatorio presenta profili apparentemente contraddittori. Da un lato, la sua partecipazione alla procedura de qua appare interdetta: il danneggiato in quanto tale (al di fuori, quindi, dell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del danneggiato e di quella di offeso dal reato) non rientra, infatti, tra i soggetti ammessi ad intervenire. Dall'altro, si prevede che la sentenza conclusiva del giudizio, se pronunciata sulla base della prova assunta in sede di incidente, al quale il danneggiato non sia stato posto in grado di presenziare, non produca nei confronti di quest'ultimo gli effetti di giudicato prescritti dall'art.652 c.p.p. In realtà, la esclusione della efficacia di giudicato della pronuncia assolutoria appare direttamente connessa alla mancata partecipazione del soggetto interessato alla formazione del materiale conoscitivo, su cui la decisione sia stata emessa, e va ricondotta all'esigenza di tutela del diritto della parte al comtraddittorio. La regola, espressa dall'art.404 c.p.p., circoscrivendo, però, i suoi effetti alla sola sentenza di assoluzione e subordinandoli, comunque, alla duplice condizione della determinante incidenza della prova anticipatamente acquisita sulla pronuncia finale, e alla mancata accettazione della stessa ad opera del danneggiato, apre ad una serie di questioni esegetiche, tali da impegnare l'interprete in un non sempre facile lavoro di definizione del contenuto normativo.
2005
9788813252243
danneggiato dal reato, incidente probatorio
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