La legge 14 febbraio 2006, n. 55, dedicata a “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia” ed entrata in vigore il 16 marzo 2006, ha inserito nel codice civile italiano l’istituto del patto di famiglia, che consente la trasmissione di un’azienda o di partecipazioni societarie quando l’imprenditore o colui che detiene tali partecipazioni è ancora in vita, incidendo sui diritti dei futuri legittimari. La nuova normativa pone rilevanti problemi ermeneutici in ragione del non chiaro dettato legislativo: tra questi assume notevole importanza sul piano teorico e su quello applicativo il problema relativo all’individuazione di quali siano le parti essenziali, a pena di nullità, del patto di famiglia; in particolare, se siano tali il coniuge e i legittimari non assegnatari dell’azienda e/o delle quote societarie. Il problema deriva, in particolare, dal primo comma dell’art. 768-quater c.c., il quale recita: “Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”. Dall’interpretazione della locuzione “devono partecipare” discendono le differenti letture che si sono fornite al tema: se i legittimari siano parti del contratto o se debbano solamente intervenire alla stipulazione del medesimo. L’ambiguo testo delle norme di cui agli artt. 768 bis, 768 quater, 1º comma, e 768 sexies, 1º comma, c.c., ha invero suscitato tre diverse ricostruzioni interpretative. Secondo un primo filone i legittimari devono intervenire alla stipulazione del patto di famiglia, ma la partecipazione non è requisito strutturale del contratto stesso, mentre per un secondo filone la mancata partecipazione da parte dei legittimari esistenti al momento della stipula del patto di cui all’art. 768 bis e ss. rende lo stesso invalido. Le due contrapposte ricostruzioni, una in termini di necessaria partecipazione di tutti i legittimari e l’altra nel senso della sufficiente bilateralità del contratto, non esauriscono il quadro delle ipotesi interpretative avanzate da coloro che hanno indagato la funzione e la struttura del patto di famiglia. Si è sostenuto, altresì, che il nuovo istituto costituisce un’applicazione dello schema del contratto a favore di terzi. Secondo quest’ultima ricostruzione del patto di famiglia, il legislatore, pur richiedendo nell’art. 768 quater, cod. civ., la partecipazione al contratto di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del disponente, in realtà assegna ai legittimari non assegnatari un ruolo diverso rispetto a quello rivestito dai soggetti richiamati dall’art. 768 bis, cod. civ: ascendente disponente e discendente assegnatario. La sola presenza di quest’ultimi, infatti, sarebbe necessaria al fine di rendere valido il contratto, mentre l’accordo prestato dai legittimari non assegnatari sarebbe essenziale al fine di rendere il patto efficace nei loro confronti, restando finalizzato a consolidare definitivamente l’acquisto del diritto nascente dal patto e convertendo la legittima nel diritto di credito al valore della quota di riserva, quantificato in relazione al valore patrimoniale dell’azienda e/o delle partecipazioni. La tesi di dottorato ha indagato e tentato di risolvere il problema relativo all’individuazione di quali siano le parti essenziali del contratto e se tra esse rientrino anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se, al momento della stipula del patto, si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Il tema è stato affrontato movendo dal sistema successorio francese e, in quell’ambito, dall’istituto della donation-partage, di cui agli artt. 1076 e ss. Code civil, individuando il ruolo attribuito dal legislatore francese - nelle diverse modifiche che hanno interessato l’istituto dal 1804 ad oggi - ai legittimari all’interno della figura della donation partage. L’indagine effettuata ha portato a concludere che la partecipazione dei legittimari non assegnatari sia elemento integrante nella struttura dell’accordo. La disciplina del patto di famiglia appare, infatti, ispirata al criterio del coinvolgimento necessario ed obbligatorio di tutti i legittimari esistenti in un dato momento temporale. La rilevanza degli interessi in gioco dei legittimari esige che gli stessi prendano parte attiva alla stipulazione e alla valutazione dei beni oggetto del contratto: i soggetti in questione sono stati considerati non quali meri partecipanti, bensì quali vere e proprie parti essenziali, necessarie al fine della predisposizione del regolamento negoziale del patto di famiglia, a pena di nullità originaria dello stesso (ex art. 1418, comma primo, cod. civ.). Di conseguenza, se uno dei legittimari non assegnatari non possa o non voglia intervenire all’atto, non potrà procedersi alla conclusione del patto di famiglia e si dovrà, semmai, ricorrere all’utilizzo di altro strumento negoziale per assicurare la trasmissione dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie. Questa conclusione pare trovare conferma anche nei tentativi, non andati a buon fine, succedutesi nel corso dell’anno 2011, per la modifica della disciplina del patto di famiglia. Tutte le iniziate legislative prevedevano, infatti, la modifica dell’art. 768 quater cod. civ. dedicato alla “Partecipazione”, con la possibilità che l’atto sia redatto anche senza la presenza di tutti i legittimari. Tale intervento pare, quindi, confermare che, secondo la disciplina ancora ad oggi in vigore, la stipulazione del patto sia vietata qualora non vi partecipino tutti i legittimari esistenti al momento in cui viene stipulato il patto di famiglia.

Law 55/2006 (entitled “Amendments to the Civil Code dealing with “Patto di Famiglia”), which came into force on March 16th 2006, amended the Italian Civil Code by creating the legal institute of “patto di famiglia”, which aim is to allow the transfer of enterprise or shareholdings during the life of the enterpreurner and entails an exception to inheritance rules. Many interpretative problems arise from the unclear phrasing of the new regulation; among these the most relevant one - both in theory and in practice - relates to the identification of the necessary parties of the “patto di famiglia”, whose defect of consent leads to voidness of the contract. In particular, it is not certain whether the spouse and the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate to whom the enterprise and/or the shares are not assigned must participate to the contract. Namely, since the first paragraph of article 768-quater CC, provides that “the spouse and any person who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at the time of the conclusion of the agreement must participate to the agreement”, some authors argue that the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate should give their consent to the “patto di famiglia”, while, according to others, those have just to attend its conclusion. Three theories were formulated with regard to articles 768 bis, 768 quater, paragraph 1 and 768 paragraph 1 CC. According to both first and second theory, the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate must be a party to the “patto di famiglia”, however, while according to the former their participation is not essential, for the latter the lack of the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at the time of the conclusion of the agreement makes the contract void. A third point of view assumes the ‘patto di famiglia’ as a special contract for the benefit of third parties: the participation to the contract of any person who is not assignee of the enterprise and/or the shares and would be entitled by law to a share of the deceased’s estate is considered to be required by art. 768 quater CC for a different purpose than the participation of the disposing ascendant and assignee descendant (art. 768 bis). Namely, whilst the presence of the latters is necessary for the validity of the contract, the agreement of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate and are not assignees is required in order to make the agreement enforceable towards them and to convert the share of the testator’s estate reserved by law for certain heirs into the right to receive its monetary value, which has to be calculated considering the enterprise and/or the shareholdings’ value. The doctoral thesis analyses the matter above also with reference to the French succession system, paying particular attention to the donation partage, provided by Art. 1076 and following of the Code civil, and to the role the persons who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate have in relation to such legal institute under French law since its first enacting in 1804. The research leads to the conclusion that the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate non-assegnees is required for the validity of the contract. The regulation of “patto di famiglia” appears to be inspired by the criterion of the compulsory involvement at law of all persons entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at a given time, because of the relevancy of the their interests at stake: far from being considered mere parties of the contract, they must be regarded as essential parties instead, whose consent is necessary for the validity of the “patto di famiglia” (Art. 1418, paragraph 1, of the Civil Code). Therefore, if one of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate cannot or does not want to participate to the agreement, it will not be possibile to conclude the “patto di famiglia” ; instead, the enterprises’s and/or the enterprises shareholdings’ transfer should be guaranteed by using different kinds of contractual agreements. This conclusion also seems to be confirmed by the unsuccessful attempts made to amend the Italian “patto di famiglia” regulation over 2011. Namely, all the legislative initiatives providing the amendment of Art. 768, letter d) CC, concerning the “participation” to the ‘patto di famiglia’, layed out the possibility for the agreement to be drawn up also without the presence of all the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate. Such proposals seem to confirm the fact that the regulation now in force subordinates the validity of the “patto di famiglia” to the consent of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate.

Patto di famiglia e parti necessarieLa partecipazione dei legittimari fra donation-partage e modello italiano

MACCARI, MARIA VIRGINIA
2012-01-01

Abstract

Law 55/2006 (entitled “Amendments to the Civil Code dealing with “Patto di Famiglia”), which came into force on March 16th 2006, amended the Italian Civil Code by creating the legal institute of “patto di famiglia”, which aim is to allow the transfer of enterprise or shareholdings during the life of the enterpreurner and entails an exception to inheritance rules. Many interpretative problems arise from the unclear phrasing of the new regulation; among these the most relevant one - both in theory and in practice - relates to the identification of the necessary parties of the “patto di famiglia”, whose defect of consent leads to voidness of the contract. In particular, it is not certain whether the spouse and the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate to whom the enterprise and/or the shares are not assigned must participate to the contract. Namely, since the first paragraph of article 768-quater CC, provides that “the spouse and any person who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at the time of the conclusion of the agreement must participate to the agreement”, some authors argue that the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate should give their consent to the “patto di famiglia”, while, according to others, those have just to attend its conclusion. Three theories were formulated with regard to articles 768 bis, 768 quater, paragraph 1 and 768 paragraph 1 CC. According to both first and second theory, the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate must be a party to the “patto di famiglia”, however, while according to the former their participation is not essential, for the latter the lack of the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at the time of the conclusion of the agreement makes the contract void. A third point of view assumes the ‘patto di famiglia’ as a special contract for the benefit of third parties: the participation to the contract of any person who is not assignee of the enterprise and/or the shares and would be entitled by law to a share of the deceased’s estate is considered to be required by art. 768 quater CC for a different purpose than the participation of the disposing ascendant and assignee descendant (art. 768 bis). Namely, whilst the presence of the latters is necessary for the validity of the contract, the agreement of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate and are not assignees is required in order to make the agreement enforceable towards them and to convert the share of the testator’s estate reserved by law for certain heirs into the right to receive its monetary value, which has to be calculated considering the enterprise and/or the shareholdings’ value. The doctoral thesis analyses the matter above also with reference to the French succession system, paying particular attention to the donation partage, provided by Art. 1076 and following of the Code civil, and to the role the persons who would be entitled by law to a share of the deceased’s estate have in relation to such legal institute under French law since its first enacting in 1804. The research leads to the conclusion that the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate non-assegnees is required for the validity of the contract. The regulation of “patto di famiglia” appears to be inspired by the criterion of the compulsory involvement at law of all persons entitled by law to a share of the deceased’s estate existing at a given time, because of the relevancy of the their interests at stake: far from being considered mere parties of the contract, they must be regarded as essential parties instead, whose consent is necessary for the validity of the “patto di famiglia” (Art. 1418, paragraph 1, of the Civil Code). Therefore, if one of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate cannot or does not want to participate to the agreement, it will not be possibile to conclude the “patto di famiglia” ; instead, the enterprises’s and/or the enterprises shareholdings’ transfer should be guaranteed by using different kinds of contractual agreements. This conclusion also seems to be confirmed by the unsuccessful attempts made to amend the Italian “patto di famiglia” regulation over 2011. Namely, all the legislative initiatives providing the amendment of Art. 768, letter d) CC, concerning the “participation” to the ‘patto di famiglia’, layed out the possibility for the agreement to be drawn up also without the presence of all the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate. Such proposals seem to confirm the fact that the regulation now in force subordinates the validity of the “patto di famiglia” to the consent of the persons entitled by law to a share of the deceased’s estate.
2012
PATTO DI FAMIGLIA; PARTECIPAZIONE DEI LEGITTIMARI
La legge 14 febbraio 2006, n. 55, dedicata a “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia” ed entrata in vigore il 16 marzo 2006, ha inserito nel codice civile italiano l’istituto del patto di famiglia, che consente la trasmissione di un’azienda o di partecipazioni societarie quando l’imprenditore o colui che detiene tali partecipazioni è ancora in vita, incidendo sui diritti dei futuri legittimari. La nuova normativa pone rilevanti problemi ermeneutici in ragione del non chiaro dettato legislativo: tra questi assume notevole importanza sul piano teorico e su quello applicativo il problema relativo all’individuazione di quali siano le parti essenziali, a pena di nullità, del patto di famiglia; in particolare, se siano tali il coniuge e i legittimari non assegnatari dell’azienda e/o delle quote societarie. Il problema deriva, in particolare, dal primo comma dell’art. 768-quater c.c., il quale recita: “Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”. Dall’interpretazione della locuzione “devono partecipare” discendono le differenti letture che si sono fornite al tema: se i legittimari siano parti del contratto o se debbano solamente intervenire alla stipulazione del medesimo. L’ambiguo testo delle norme di cui agli artt. 768 bis, 768 quater, 1º comma, e 768 sexies, 1º comma, c.c., ha invero suscitato tre diverse ricostruzioni interpretative. Secondo un primo filone i legittimari devono intervenire alla stipulazione del patto di famiglia, ma la partecipazione non è requisito strutturale del contratto stesso, mentre per un secondo filone la mancata partecipazione da parte dei legittimari esistenti al momento della stipula del patto di cui all’art. 768 bis e ss. rende lo stesso invalido. Le due contrapposte ricostruzioni, una in termini di necessaria partecipazione di tutti i legittimari e l’altra nel senso della sufficiente bilateralità del contratto, non esauriscono il quadro delle ipotesi interpretative avanzate da coloro che hanno indagato la funzione e la struttura del patto di famiglia. Si è sostenuto, altresì, che il nuovo istituto costituisce un’applicazione dello schema del contratto a favore di terzi. Secondo quest’ultima ricostruzione del patto di famiglia, il legislatore, pur richiedendo nell’art. 768 quater, cod. civ., la partecipazione al contratto di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del disponente, in realtà assegna ai legittimari non assegnatari un ruolo diverso rispetto a quello rivestito dai soggetti richiamati dall’art. 768 bis, cod. civ: ascendente disponente e discendente assegnatario. La sola presenza di quest’ultimi, infatti, sarebbe necessaria al fine di rendere valido il contratto, mentre l’accordo prestato dai legittimari non assegnatari sarebbe essenziale al fine di rendere il patto efficace nei loro confronti, restando finalizzato a consolidare definitivamente l’acquisto del diritto nascente dal patto e convertendo la legittima nel diritto di credito al valore della quota di riserva, quantificato in relazione al valore patrimoniale dell’azienda e/o delle partecipazioni. La tesi di dottorato ha indagato e tentato di risolvere il problema relativo all’individuazione di quali siano le parti essenziali del contratto e se tra esse rientrino anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se, al momento della stipula del patto, si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Il tema è stato affrontato movendo dal sistema successorio francese e, in quell’ambito, dall’istituto della donation-partage, di cui agli artt. 1076 e ss. Code civil, individuando il ruolo attribuito dal legislatore francese - nelle diverse modifiche che hanno interessato l’istituto dal 1804 ad oggi - ai legittimari all’interno della figura della donation partage. L’indagine effettuata ha portato a concludere che la partecipazione dei legittimari non assegnatari sia elemento integrante nella struttura dell’accordo. La disciplina del patto di famiglia appare, infatti, ispirata al criterio del coinvolgimento necessario ed obbligatorio di tutti i legittimari esistenti in un dato momento temporale. La rilevanza degli interessi in gioco dei legittimari esige che gli stessi prendano parte attiva alla stipulazione e alla valutazione dei beni oggetto del contratto: i soggetti in questione sono stati considerati non quali meri partecipanti, bensì quali vere e proprie parti essenziali, necessarie al fine della predisposizione del regolamento negoziale del patto di famiglia, a pena di nullità originaria dello stesso (ex art. 1418, comma primo, cod. civ.). Di conseguenza, se uno dei legittimari non assegnatari non possa o non voglia intervenire all’atto, non potrà procedersi alla conclusione del patto di famiglia e si dovrà, semmai, ricorrere all’utilizzo di altro strumento negoziale per assicurare la trasmissione dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie. Questa conclusione pare trovare conferma anche nei tentativi, non andati a buon fine, succedutesi nel corso dell’anno 2011, per la modifica della disciplina del patto di famiglia. Tutte le iniziate legislative prevedevano, infatti, la modifica dell’art. 768 quater cod. civ. dedicato alla “Partecipazione”, con la possibilità che l’atto sia redatto anche senza la presenza di tutti i legittimari. Tale intervento pare, quindi, confermare che, secondo la disciplina ancora ad oggi in vigore, la stipulazione del patto sia vietata qualora non vi partecipino tutti i legittimari esistenti al momento in cui viene stipulato il patto di famiglia.
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Tipologia: Tesi di dottorato
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