La tesi di dottorato alla quale ho lavorato nel corso di questi anni ha ad oggetto un accordo (: il contratto autonomo di garanzia) che pure nella diversità di tipologie che si possono rinvenire al suo interno, e di come in concreto possa modularsi la complessa operazione economica nella quale esso si inserisce, la sua essenza consiste (sempre) nell’attribuire al beneficiario il diritto a pretendere il pagamento dalla banca “indipendentemente dall’esistenza, validità e coercibilità dell’obbligazione garantita”. E se tale meccanismo costantemente alimenta la grande diffusione del Garantievertrag in ambito transnazionale (in quanto lo rende idoneo a coprire i rischi c.d. “atipici” connessi al commercio con l’estero), esso specularmente pone gravi ostacoli nell’individuazione della disciplina ad esso applicabile e, più a monte, nella qualificazione giuridica di tale accordo. In proposito ho infatti constatato che tutt’ora sussistono forti incertezze nella delineazione della disciplina che regola la garanzia autonoma e, gli aspetti di maggior incertezza emergono quando la giurisprudenza viene chiamata a definire la tutela spettante all’ordinante per evitare che il beneficiario ottenga il pagamento pur in assenza dei presupposti sostanziali del suo diritto, derivanti dall’accordo sottostante. La questione può dirsi infatti a tutt’oggi risolta solo marginalmente, posto che se dalla lettura dei precedenti giurisprudenziali emerge l’accoglimento, pressoché unanime, del principio per cui al verificarsi dell’eventualità indicata, la banca sia tenuta a sollevare l’exceptio doli ogni qualvolta disponga della prova c.d. “liquida” dell’abusività e/o fraudolenza dell’escussione, si deve però con immediatezza osservare che la stessa giurisprudenza è ancora lontana dal risolvere univocamente il problema di qualificazione (della garanzia) che ne sta a monte e dal quale, invece, dovrebbero discendere conseguenze applicative diverse (ciascuna coerente con la ricostruzione dogmatica accolta) in termini di disciplina applicabile al Garantievertrag in sede di escussione. E’ chiaro infatti che affermare, oppure negare, l’esistenza di un nesso causale tra la garanzia e l’entità che attraverso la stessa si mira a garantire, implicherà conseguenze differenti in fase di escussione, in particolare laddove si accerti il venir meno dell’entità garantita. Si pensi ai diversi rimedi che in tal caso saranno invocabili alla stregua delle varie ricostruzioni proposte dalla letteratura teorica: la banca dovrà restare del tutto indifferente al verificarsi di tale evento qualora si accolga la proposta di ricondurre il Garantievertrag alla categoria dei crediti di firma; dovrà rifiutare il pagamento solo in caso di c.d. “nullità della doppia causa” (: della causa del rapporto di valuta e di quello di provvista) laddove si ritenga di poter estendere analogicamente al Garantievertrag la disciplina dettata in tema di delegazione (ex artt. 1268 ss. c.c.); ovvero dovrà esperire il rimedio dell’eccezione di difetto di causa nell’eventualità che la garanzia venga ricostruita come negozio causale, caratterizzato dalla accessorietà nei confronti dell’interesse economico che attraverso la stessa si mira a garantire; ovvero ancora sarà tenuta ad invocare l’exceptio doli nel caso in cui il contratto autonomo venga concepito come negozio dotato di causa esterna, e quindi astratto (nei termini che verranno esposti più diffusamente oltre), posto che in tal caso (e solo in tal caso!) il rimedio invocabile non potrà che essere quello nato per reagire all’esercizio di un diritto formalmente attribuito. In considerazione dei rilievi appena svolti, l’obiettivo che ho cercato di perseguire, nella stesura di questo elaborato, è stato quello di cogliere i momenti salienti del dibattito in corso circa gli aspetti che determinano la validità del contratto autonomo dal punto di vista causale, per poi procedere a determinare i tratti essenziali della disciplina ad esso applicabile. Così, il piano d’indagine è stato organizzato in tre distinti capitoli. Nel primo, ho tentato di definire i tratti essenziali del negozio giuridico oggetto del presente studio e della complessa operazione economica all’interno della quale esso si inserisce. Nel secondo capitolo, ho affrontato l’esigenza di definire la natura giuridica del Garantievertrag e, a tal fine, ho raggruppato i tentativi volti a legittimare tale accordo sul terreno causale in tre distinti gruppi: a) Tesi che riconducono le garanzie autonome all’alveo di figure negoziali note; il riferimento è, in particolare, all’istituto ex art. 1381 c.c.; alla categoria dei crediti di firma, ed alla delegazione pura cumulativa. Così, per ciascuna delle proposte ricostruttive indicate, ho cercato di precisare le motivazioni che hanno indotto i loro Autori a sostenerle; la disciplina che ne deriverebbe una volta accolte le premesse di ciascuna teoria ed, infine, i motivi per i quali si ritiene che le tesi indicate non possano essere accolte. b) Teorie che sembrerebbero accettare come connotato essenziale del Garantievertrag la sua accessorietà (posto che ontologicamente lo stesso concetto di garanzia postulerebbe quello di accessorietà), in quanto con quest’ultimo connotato si alluda all’esistenza di un quid [che viene identificato nell’interesse economico] che si intenda rendere più sicuro, e dal quale, di conseguenza, la garanzia medesima non può che fare necessario e costante riferimento. Nel cercare di esporre l’orientamento appena indicato, ho altresì tentato di individuare le ragioni che ostano al suo definitivo accoglimento nell’ordinamento italiano. c) Teorie che qualificano il Garantievertrag come contratto caratterizzato dalla stessa specie di “astrattezza” di cui è dotata quella incombente sulla banca nel credito documentario irrevocabile (art. 1530 c. 2 c.c.), quindi “astratto” in quanto con tale concetto si esprima «l’indipendenza (della validità) dell’attribuzione dai vizi (mancanza o mancato avveramento) della sua funzione economica», senza tuttavia provocare, per le ragioni che si sono esposte, spostamenti definitivi privi di giusta causa. Nell’ultimo capitolo ho considerato come la qualificazione giuridica dell’istituto in termini di “negozio astratto” incida nella definizione della sua regolamentazione, ed ho approfondito l’indagine relativa alla disciplina applicabile ai seguenti aspetti: • Eccezioni letterali; • Eccezioni derivanti da rapporti personali tra garante e beneficiario, con particolare riguardo alla “compensazione”; • Eccezione di difetto di causa (quale limite immanente all’astrattezza delle garanzie autonome) e le altre eccezioni di invalidità della garanzia; • Exceptio doli generalis quale altro limite immanente all’astrattezza delle garanzie autonome. • Tutela cautelar dell’ordinante

The subject of this doctoral thesis is a financial instrument which guarantees that the beneficiary will receive the payment from the bank irrespective of the existence, validity and enforceability of the contract guaranteed (between the account party and the beneficiary). And if this characteristics of this guarantee allows that this operation is very common in the international trade (because the guarantee is able to ensure the beneficiary from the “atypical risks” concerning the international commercial transactions), the same characteristics are a problem for the identification of the applicable law principals and for the identification of the legal nature of the guarantee from which the applicable law depends. In fact, it must be noted that still exist a confusion in the identification of the applicable law, and the main problems concerns the definition of the applicable law to prevent inequitable results which may result from fraudulent request of payment. In these types of cases the judjes say that bank must refuse to honor the payment under the Grarantievertrag if the bank has the extrinsic evidence indicating the fraud of the beneficiary. But the jurisprudence is still far from solving the problem of uniquely qualified of the guarantee, from which, however, should derive different consequences application (each consistent with the accepteded dogmatic reconstruction) in terms of the applicable regulation in the Garantievertrag in the moment of the request for payment. The aim that was pursued, in the writing of this these is therefore to try to understand, immediately after defining the essential features of the "independent contract of guarantee", the essential stages of the evolution of doctrine and jurisprudence, focusing on aspects that determine the validity of the causal point of view, and then proceed to determine the discipline to apply it. Thus, the paper was organized in three distinct chapters. (Chapter I). In the first chapters, I have sought to define the essential features of the Garantievertrag, and of the economic operation of guarantee, trying to point out what are the aspects of that agreement which determine the uncertainties mentioned above. (Chapter II). In the second chapter, I try to define the legal nature of the Garantievertrag. Under Italian law, in fact, it should be noted that there is no unanimity in doctrine and in jurisprudence in delineation of the case under investigation. In relation to this problem, interpreters have proposed several theories that I have tried to bring into the following main groups: a) Thesis which bring the Garantievertrag into the contract ex art. 1381 c.c.; into the category of credit commitments and into the contract ex art. 1268 ss. of the Italian civil code. In trying to explain the theories just indicated, I have also tried to indicate the reasons for refusing to final acceptance of this theory under Italian law. b)Theories which qualify the Garantievertrag as a guarantee "incidental" to the economic interest pursued through the basic contract. In trying to explain the theory just indicated, I have also tried to indicate the reasons for refusing to final acceptance of this theory in Italian law. c) Theories which qualify the Garantievertrag as "abstract" contract: in particular, as a contract characterized by the same kind of "abstraction” of an irrevocable documentary credit (art. 1530 c. 2 c.c.). In trying to explain the theory just indicated, I have also tried to indicate the reasons for final acceptance of this theory under Italian law. (Chapter III). In the last chapter I finally try to identify the applicable law for the exceptions applicable to Garantievertrag after a payment request of the beneficiary, first considering how the legal nature of "abstract contract" affects the definition of the discipline. In particular I considered the following problems: •Terms which conditions the obligation of the bank to honor the beneficiary’s request of payment; specially terms which must respect the bank to verify the correspondence of the formal request of the beneficiary to the operating conditions of the guarantee. The main problem is to determine if the statements provided should be considered as having the same meaning as that required by the guarantee with “strict compliance” or “reasonable compliance”. • Literal exceptions: in particular the main problems concern: - exceptions from the modification of the contract guaranteed, given the rules that govern the impact of such changes on the regulation of independent contract of guarantee; - exception from lack of legitimacy of the beneficiary, given the rules that govern the transfer of the guarantee and the transfer of the principal contract; - exception of the expiry of the guarantee, given the debate on the applicability, to the Garantievertrag, of the rule ex art. 1957 of the Italian Civil Code (and the other theories intended to prevent the continuing obligation of the guarantor for an indefinite period). • Exceptions from personal relations between the guarantor and the beneficiary (with particular regard to the "compensation"); • The exception of lack of cause (as a limitation to the abstract of the Garantievertrag) and other exceptions to void warranty; • The exceptio doli generalis as another limitation to the abstract of the Garantievertrag. As we have seen, the autonomy principle presupposes that the letter of credit transaction remains autonomous from the sales contract between the account party and the beneficiary. In other words, the two basic contractual relationships illustrated above are considered independent of each other. This separation is considered crucial to the continued utility of the Garantievertrag and is the principal basis upon which banks enter into such transactions. In effect, the autonomy principle is at the core of this guarantee. But in case of beneficiary fraud the courts have attempted to strike a balance between the utility of the guarantee against the desire to prevent the inequitable results. Finally, I considered the possibility, for the debtor, to apply to proceedings under art. 700 c.p.c. Through this it will be possible to inhibit the payment of the guarantee improperly requested by the beneficiary or, in cases where the request of the beneficiary has been satisfied, may prevent the right of recourse against his client.

Profili critici dell'astrattezza delle garanzie bancarie autonome

FORLANI, Federica
2012-01-01

Abstract

The subject of this doctoral thesis is a financial instrument which guarantees that the beneficiary will receive the payment from the bank irrespective of the existence, validity and enforceability of the contract guaranteed (between the account party and the beneficiary). And if this characteristics of this guarantee allows that this operation is very common in the international trade (because the guarantee is able to ensure the beneficiary from the “atypical risks” concerning the international commercial transactions), the same characteristics are a problem for the identification of the applicable law principals and for the identification of the legal nature of the guarantee from which the applicable law depends. In fact, it must be noted that still exist a confusion in the identification of the applicable law, and the main problems concerns the definition of the applicable law to prevent inequitable results which may result from fraudulent request of payment. In these types of cases the judjes say that bank must refuse to honor the payment under the Grarantievertrag if the bank has the extrinsic evidence indicating the fraud of the beneficiary. But the jurisprudence is still far from solving the problem of uniquely qualified of the guarantee, from which, however, should derive different consequences application (each consistent with the accepteded dogmatic reconstruction) in terms of the applicable regulation in the Garantievertrag in the moment of the request for payment. The aim that was pursued, in the writing of this these is therefore to try to understand, immediately after defining the essential features of the "independent contract of guarantee", the essential stages of the evolution of doctrine and jurisprudence, focusing on aspects that determine the validity of the causal point of view, and then proceed to determine the discipline to apply it. Thus, the paper was organized in three distinct chapters. (Chapter I). In the first chapters, I have sought to define the essential features of the Garantievertrag, and of the economic operation of guarantee, trying to point out what are the aspects of that agreement which determine the uncertainties mentioned above. (Chapter II). In the second chapter, I try to define the legal nature of the Garantievertrag. Under Italian law, in fact, it should be noted that there is no unanimity in doctrine and in jurisprudence in delineation of the case under investigation. In relation to this problem, interpreters have proposed several theories that I have tried to bring into the following main groups: a) Thesis which bring the Garantievertrag into the contract ex art. 1381 c.c.; into the category of credit commitments and into the contract ex art. 1268 ss. of the Italian civil code. In trying to explain the theories just indicated, I have also tried to indicate the reasons for refusing to final acceptance of this theory under Italian law. b)Theories which qualify the Garantievertrag as a guarantee "incidental" to the economic interest pursued through the basic contract. In trying to explain the theory just indicated, I have also tried to indicate the reasons for refusing to final acceptance of this theory in Italian law. c) Theories which qualify the Garantievertrag as "abstract" contract: in particular, as a contract characterized by the same kind of "abstraction” of an irrevocable documentary credit (art. 1530 c. 2 c.c.). In trying to explain the theory just indicated, I have also tried to indicate the reasons for final acceptance of this theory under Italian law. (Chapter III). In the last chapter I finally try to identify the applicable law for the exceptions applicable to Garantievertrag after a payment request of the beneficiary, first considering how the legal nature of "abstract contract" affects the definition of the discipline. In particular I considered the following problems: •Terms which conditions the obligation of the bank to honor the beneficiary’s request of payment; specially terms which must respect the bank to verify the correspondence of the formal request of the beneficiary to the operating conditions of the guarantee. The main problem is to determine if the statements provided should be considered as having the same meaning as that required by the guarantee with “strict compliance” or “reasonable compliance”. • Literal exceptions: in particular the main problems concern: - exceptions from the modification of the contract guaranteed, given the rules that govern the impact of such changes on the regulation of independent contract of guarantee; - exception from lack of legitimacy of the beneficiary, given the rules that govern the transfer of the guarantee and the transfer of the principal contract; - exception of the expiry of the guarantee, given the debate on the applicability, to the Garantievertrag, of the rule ex art. 1957 of the Italian Civil Code (and the other theories intended to prevent the continuing obligation of the guarantor for an indefinite period). • Exceptions from personal relations between the guarantor and the beneficiary (with particular regard to the "compensation"); • The exception of lack of cause (as a limitation to the abstract of the Garantievertrag) and other exceptions to void warranty; • The exceptio doli generalis as another limitation to the abstract of the Garantievertrag. As we have seen, the autonomy principle presupposes that the letter of credit transaction remains autonomous from the sales contract between the account party and the beneficiary. In other words, the two basic contractual relationships illustrated above are considered independent of each other. This separation is considered crucial to the continued utility of the Garantievertrag and is the principal basis upon which banks enter into such transactions. In effect, the autonomy principle is at the core of this guarantee. But in case of beneficiary fraud the courts have attempted to strike a balance between the utility of the guarantee against the desire to prevent the inequitable results. Finally, I considered the possibility, for the debtor, to apply to proceedings under art. 700 c.p.c. Through this it will be possible to inhibit the payment of the guarantee improperly requested by the beneficiary or, in cases where the request of the beneficiary has been satisfied, may prevent the right of recourse against his client.
2012
GARANZIE BANCARIE AUTONOME; CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA; GARANTIEVERTRAG
La tesi di dottorato alla quale ho lavorato nel corso di questi anni ha ad oggetto un accordo (: il contratto autonomo di garanzia) che pure nella diversità di tipologie che si possono rinvenire al suo interno, e di come in concreto possa modularsi la complessa operazione economica nella quale esso si inserisce, la sua essenza consiste (sempre) nell’attribuire al beneficiario il diritto a pretendere il pagamento dalla banca “indipendentemente dall’esistenza, validità e coercibilità dell’obbligazione garantita”. E se tale meccanismo costantemente alimenta la grande diffusione del Garantievertrag in ambito transnazionale (in quanto lo rende idoneo a coprire i rischi c.d. “atipici” connessi al commercio con l’estero), esso specularmente pone gravi ostacoli nell’individuazione della disciplina ad esso applicabile e, più a monte, nella qualificazione giuridica di tale accordo. In proposito ho infatti constatato che tutt’ora sussistono forti incertezze nella delineazione della disciplina che regola la garanzia autonoma e, gli aspetti di maggior incertezza emergono quando la giurisprudenza viene chiamata a definire la tutela spettante all’ordinante per evitare che il beneficiario ottenga il pagamento pur in assenza dei presupposti sostanziali del suo diritto, derivanti dall’accordo sottostante. La questione può dirsi infatti a tutt’oggi risolta solo marginalmente, posto che se dalla lettura dei precedenti giurisprudenziali emerge l’accoglimento, pressoché unanime, del principio per cui al verificarsi dell’eventualità indicata, la banca sia tenuta a sollevare l’exceptio doli ogni qualvolta disponga della prova c.d. “liquida” dell’abusività e/o fraudolenza dell’escussione, si deve però con immediatezza osservare che la stessa giurisprudenza è ancora lontana dal risolvere univocamente il problema di qualificazione (della garanzia) che ne sta a monte e dal quale, invece, dovrebbero discendere conseguenze applicative diverse (ciascuna coerente con la ricostruzione dogmatica accolta) in termini di disciplina applicabile al Garantievertrag in sede di escussione. E’ chiaro infatti che affermare, oppure negare, l’esistenza di un nesso causale tra la garanzia e l’entità che attraverso la stessa si mira a garantire, implicherà conseguenze differenti in fase di escussione, in particolare laddove si accerti il venir meno dell’entità garantita. Si pensi ai diversi rimedi che in tal caso saranno invocabili alla stregua delle varie ricostruzioni proposte dalla letteratura teorica: la banca dovrà restare del tutto indifferente al verificarsi di tale evento qualora si accolga la proposta di ricondurre il Garantievertrag alla categoria dei crediti di firma; dovrà rifiutare il pagamento solo in caso di c.d. “nullità della doppia causa” (: della causa del rapporto di valuta e di quello di provvista) laddove si ritenga di poter estendere analogicamente al Garantievertrag la disciplina dettata in tema di delegazione (ex artt. 1268 ss. c.c.); ovvero dovrà esperire il rimedio dell’eccezione di difetto di causa nell’eventualità che la garanzia venga ricostruita come negozio causale, caratterizzato dalla accessorietà nei confronti dell’interesse economico che attraverso la stessa si mira a garantire; ovvero ancora sarà tenuta ad invocare l’exceptio doli nel caso in cui il contratto autonomo venga concepito come negozio dotato di causa esterna, e quindi astratto (nei termini che verranno esposti più diffusamente oltre), posto che in tal caso (e solo in tal caso!) il rimedio invocabile non potrà che essere quello nato per reagire all’esercizio di un diritto formalmente attribuito. In considerazione dei rilievi appena svolti, l’obiettivo che ho cercato di perseguire, nella stesura di questo elaborato, è stato quello di cogliere i momenti salienti del dibattito in corso circa gli aspetti che determinano la validità del contratto autonomo dal punto di vista causale, per poi procedere a determinare i tratti essenziali della disciplina ad esso applicabile. Così, il piano d’indagine è stato organizzato in tre distinti capitoli. Nel primo, ho tentato di definire i tratti essenziali del negozio giuridico oggetto del presente studio e della complessa operazione economica all’interno della quale esso si inserisce. Nel secondo capitolo, ho affrontato l’esigenza di definire la natura giuridica del Garantievertrag e, a tal fine, ho raggruppato i tentativi volti a legittimare tale accordo sul terreno causale in tre distinti gruppi: a) Tesi che riconducono le garanzie autonome all’alveo di figure negoziali note; il riferimento è, in particolare, all’istituto ex art. 1381 c.c.; alla categoria dei crediti di firma, ed alla delegazione pura cumulativa. Così, per ciascuna delle proposte ricostruttive indicate, ho cercato di precisare le motivazioni che hanno indotto i loro Autori a sostenerle; la disciplina che ne deriverebbe una volta accolte le premesse di ciascuna teoria ed, infine, i motivi per i quali si ritiene che le tesi indicate non possano essere accolte. b) Teorie che sembrerebbero accettare come connotato essenziale del Garantievertrag la sua accessorietà (posto che ontologicamente lo stesso concetto di garanzia postulerebbe quello di accessorietà), in quanto con quest’ultimo connotato si alluda all’esistenza di un quid [che viene identificato nell’interesse economico] che si intenda rendere più sicuro, e dal quale, di conseguenza, la garanzia medesima non può che fare necessario e costante riferimento. Nel cercare di esporre l’orientamento appena indicato, ho altresì tentato di individuare le ragioni che ostano al suo definitivo accoglimento nell’ordinamento italiano. c) Teorie che qualificano il Garantievertrag come contratto caratterizzato dalla stessa specie di “astrattezza” di cui è dotata quella incombente sulla banca nel credito documentario irrevocabile (art. 1530 c. 2 c.c.), quindi “astratto” in quanto con tale concetto si esprima «l’indipendenza (della validità) dell’attribuzione dai vizi (mancanza o mancato avveramento) della sua funzione economica», senza tuttavia provocare, per le ragioni che si sono esposte, spostamenti definitivi privi di giusta causa. Nell’ultimo capitolo ho considerato come la qualificazione giuridica dell’istituto in termini di “negozio astratto” incida nella definizione della sua regolamentazione, ed ho approfondito l’indagine relativa alla disciplina applicabile ai seguenti aspetti: • Eccezioni letterali; • Eccezioni derivanti da rapporti personali tra garante e beneficiario, con particolare riguardo alla “compensazione”; • Eccezione di difetto di causa (quale limite immanente all’astrattezza delle garanzie autonome) e le altre eccezioni di invalidità della garanzia; • Exceptio doli generalis quale altro limite immanente all’astrattezza delle garanzie autonome. • Tutela cautelar dell’ordinante
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