Il problema del rapporto tra forma e sostanza appare essere una costante del fenomeno giuridico moderno ed è, nell’ambito del diritto amministrativo, un tema particolarmente discusso soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 15/2005 che, codificando in parte alcune elaborazioni giurisprudenziali, esclude espressamente la «annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti» in presenza di due circostanze: la natura vincolata del provvedimento e la «non alternatività» in concreto del suo contenuto dispositivo. In questo quadro può essere inserito il presente lavoro articolato in due parti. Nella prima sono esaminate alcune significative pro-blematiche di carattere generale relative all’art. 21 octies secondo com-ma primo alinea della l. n. 241/1990. In particolare, viene ricercata la natura e la funzione di questa disposizione che suscita alcuni dubbi di legittimità costituzionale, riapre la vexata quæstio dei rapporti fra illegittimità ed invalidità ed è paradigmatica espressione di un nuovo modello di amministrazione. Nella seconda parte, le risultanze acquisite sono discusse con riferimento all’incompetenza al fine di individuare se ed in quali limiti tale vizio sia riconducibile alla predetta previsione normativa ed abbia, quindi, natura formale e quando, invece, continui ad essere saldo presidio dell’organizzazione amministrativa che la Costituzione considera necessario presupposto dell’esigenza di imparzialità e buon andamento.
L'incompetenza fra forma e sostanza
MORO, Sergio
2008-01-01
Abstract
Il problema del rapporto tra forma e sostanza appare essere una costante del fenomeno giuridico moderno ed è, nell’ambito del diritto amministrativo, un tema particolarmente discusso soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 15/2005 che, codificando in parte alcune elaborazioni giurisprudenziali, esclude espressamente la «annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti» in presenza di due circostanze: la natura vincolata del provvedimento e la «non alternatività» in concreto del suo contenuto dispositivo. In questo quadro può essere inserito il presente lavoro articolato in due parti. Nella prima sono esaminate alcune significative pro-blematiche di carattere generale relative all’art. 21 octies secondo com-ma primo alinea della l. n. 241/1990. In particolare, viene ricercata la natura e la funzione di questa disposizione che suscita alcuni dubbi di legittimità costituzionale, riapre la vexata quæstio dei rapporti fra illegittimità ed invalidità ed è paradigmatica espressione di un nuovo modello di amministrazione. Nella seconda parte, le risultanze acquisite sono discusse con riferimento all’incompetenza al fine di individuare se ed in quali limiti tale vizio sia riconducibile alla predetta previsione normativa ed abbia, quindi, natura formale e quando, invece, continui ad essere saldo presidio dell’organizzazione amministrativa che la Costituzione considera necessario presupposto dell’esigenza di imparzialità e buon andamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.