Il saggio trae origine da un problema interpretativo derivante da un "vuoto" all'interno della disciplina normativa in tema di reati ministeriali. L’art. 2, comma 1, della L. n. 219/1989 prevede che, nel caso di archiviazione "anomala" per "non ministerialità" del reato, il Tribunale dei Ministri «dispone» la «trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato», ma non indica se lo stesso Tribunale debba informare la Camera alla quale spetta di concedere l’autorizzazione a procedere ex art. 96 Cost., come avviene nei casi di archiviazione "normale" (art. 8 della L. cost. n. 1/1989). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere informata (sentenza n. 241/2009). Condiviso il principio, si ritiene però che il compito di informare la Camera non spetti al Tribunale dei Ministri (organo privo di competenza in merito al procedimento), ma al giudice ordinario competente per territorio. Quanto al problema della qualificazione giuridica del reato, si sostiene che, spettando alla Camera competente l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro, è la medesima Camera l’organo cui dovrebbe competere di pronunciarsi sulla "ministerialità" del reato. La pronuncia è tuttavia impugnabile dal giudice ordinario, il quale potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, lamentando che la Camera (o il Senato) ha qualificato erroneamente come "ministeriale" un reato "comune".

Le norme sui reati ministeriali e il «coinvolgimento» del Parlamento in caso di archiviazione anomala

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2012-01-01

Abstract

Il saggio trae origine da un problema interpretativo derivante da un "vuoto" all'interno della disciplina normativa in tema di reati ministeriali. L’art. 2, comma 1, della L. n. 219/1989 prevede che, nel caso di archiviazione "anomala" per "non ministerialità" del reato, il Tribunale dei Ministri «dispone» la «trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato», ma non indica se lo stesso Tribunale debba informare la Camera alla quale spetta di concedere l’autorizzazione a procedere ex art. 96 Cost., come avviene nei casi di archiviazione "normale" (art. 8 della L. cost. n. 1/1989). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere informata (sentenza n. 241/2009). Condiviso il principio, si ritiene però che il compito di informare la Camera non spetti al Tribunale dei Ministri (organo privo di competenza in merito al procedimento), ma al giudice ordinario competente per territorio. Quanto al problema della qualificazione giuridica del reato, si sostiene che, spettando alla Camera competente l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro, è la medesima Camera l’organo cui dovrebbe competere di pronunciarsi sulla "ministerialità" del reato. La pronuncia è tuttavia impugnabile dal giudice ordinario, il quale potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, lamentando che la Camera (o il Senato) ha qualificato erroneamente come "ministeriale" un reato "comune".
2012
9788834826997
immunità, reati ministeriali, archiviazione, Parlamento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/356383
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