L’utilizzazione su larga scala delle nuove tecnologie è destinata a trasformare profondamente la struttura socio-istituzionale, facendo sì che i rapporti interpersonali e l’assetto economico-produttivo siano sempre più dipendenti dalla raccolta, dal trattamento e dalla circolazione delle informazioni. Segnatamente, l’informatica, la telematica e Internet comportano che gli individui che riuscivano ad avere una sfera solidamente personale in passato si espongano in un ambito esterno dai tratti quasi immateriali. Al giorno d’oggi, la protezione giuridica della privacy è una tematica sempre più rilevante nei vari ordinamenti giuridici. Nello stesso tempo, non è trascurabile il fatto che la tutela penale sia già diventata altresì una problematica di grande rilievo in materia di dati personali. Rispetto al diritto alla privacy, visto che non v’è più dubbio sulla sua qualificazione di diritto fondamentale e pertanto sulla meritevolezza di tutela penale, sembra opportuno illustrare l’evoluzione della normativa in materia di dati personali rispettivamente nell’ordinamento italiano e in quello cinese. In un settore come appunto la privacy, l’orientamento internazionale quasi unanime non comporta che anche le soluzioni penalistiche adottate dai singoli Stati sovrani siano altamente simili. Dunque, si devono esaminare in particolare i rispettivi e concreti approcci penalistici dei due ordinamenti, tenendo conto delle differenti prese di posizione di fronte alla materia in parola. Inoltre, i dati a carattere sensibile, oltre a rivelare con maggiore immediatezza l’identità e la personalità del soggetto a cui si riferiscono, sono sovente impiegati per realizzare le condotte lesive dei diritti e i comportamenti discriminatori ai danni dell’interessato. Per il raffronto fra ordinamento italiano e cinese a tal proposito, è ragionevole l’impostazione secondo cui il trattamento dei dati sensibili (come costituenti una categoria autonoma) debba essere disciplinato per mezzo di istituti appositamente elaborati, in modo tale che sia assicurato un livello più elevato di tutela per i diritti e le libertà dei soggetti interessati. D’altro canto, rispetto ai dati sanitari, i contesti, le finalità e le modalità dei trattamenti dei medesimi espongono, in maniera più incisiva, la persona al rischio concreto di discriminazioni sociali. Questo richiede di porre in essere una tutela estrinsecatasi in molteplici strumenti, al fine di ridurre al massimo i pregiudizi ai diritti e alle libertà fondamentali dei soggetti interessati. Infine, con riferimento alla normativa italiana e cinese riguardo a Internet, la tutela della privacy on-line, anche dal punto di vista penalistico, richiede una combinazione di norme a carattere legislativo, di autoregolamentazione e di strumenti tecnologici di carattere informatico. In effetti, è rilevante non solo stabilire i contenuti, ma anche le proporzioni e i rapporti tra tali elementi appositamente elaborati.

The large-scale use of new technology is destined to transform profoundly the socio-institutional structure, and thus the interpersonal relations and the economic-productive structure become more and more dependent on the collection, processing and circulation of information. In particular, the computer science, telematics and Internet determine that the individuals that had a strictly personal sphere in the past are exposed in an almost immaterial external ambit. Nowadays, the legal protection of privacy is becoming a more and more significant legal theme. Meanwhile, it can not be neglected the fact that the penal protection on personal data has already become an issue of great importance. As to the right to privacy, since there is no doubt about its qualification as a fundamental right and the worthiness of its penal protection, it seems appropriate to illustrate the evolution of the legislation on personal data respectively in Italian law and in Chinese law. In a sector as privacy, the unanimous international orientation doesn’t imply that the penal solutions adopted by single State are highly similar. Therefore, the concrete penal approaches in these two countries’ law should be examined, taking into account the different positions taken in front of the subject in question. Moreover, the sensitive data, in addition to revealing immediately the identity and the personality of the subject, are often exploited to carry out prejudicial acts to the rights and discriminatory behaviours that cause damage to the person concerned. For the comparison between Italian law and Chinese law in this regard, it is proper to insist that the processing of sensitive data (as autonomy category) must be regulated by expressly elaborated institutes, so that a higher level of protection for the rights and freedom of the person concerned can be assured. On the other hand, with respect to health data, the contexts, purposes and methods of processing expose, more forcefully, the person to the real risk of social discriminations. This requires setting a protection, which is expressed in many instruments, in order to minimize the prejudice to the rights and to the freedoms of the persons concerned. Finally, with reference to the Chinese and Italian law regarding the Internet, the protection of privacy on-line, even from the penal point of view, requires a combination of legislative norms, self-regulations and technological tools of computer science. In fact, it is important to establish not only their contents, but also the proportions and relations between theses specially elaborated elements.

LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NELL'EPOCA DI INTERNET - ESPERIENZE ITALIANE E CINESI A CONFRONTO

WU, Shenkuo
2011-01-01

Abstract

The large-scale use of new technology is destined to transform profoundly the socio-institutional structure, and thus the interpersonal relations and the economic-productive structure become more and more dependent on the collection, processing and circulation of information. In particular, the computer science, telematics and Internet determine that the individuals that had a strictly personal sphere in the past are exposed in an almost immaterial external ambit. Nowadays, the legal protection of privacy is becoming a more and more significant legal theme. Meanwhile, it can not be neglected the fact that the penal protection on personal data has already become an issue of great importance. As to the right to privacy, since there is no doubt about its qualification as a fundamental right and the worthiness of its penal protection, it seems appropriate to illustrate the evolution of the legislation on personal data respectively in Italian law and in Chinese law. In a sector as privacy, the unanimous international orientation doesn’t imply that the penal solutions adopted by single State are highly similar. Therefore, the concrete penal approaches in these two countries’ law should be examined, taking into account the different positions taken in front of the subject in question. Moreover, the sensitive data, in addition to revealing immediately the identity and the personality of the subject, are often exploited to carry out prejudicial acts to the rights and discriminatory behaviours that cause damage to the person concerned. For the comparison between Italian law and Chinese law in this regard, it is proper to insist that the processing of sensitive data (as autonomy category) must be regulated by expressly elaborated institutes, so that a higher level of protection for the rights and freedom of the person concerned can be assured. On the other hand, with respect to health data, the contexts, purposes and methods of processing expose, more forcefully, the person to the real risk of social discriminations. This requires setting a protection, which is expressed in many instruments, in order to minimize the prejudice to the rights and to the freedoms of the persons concerned. Finally, with reference to the Chinese and Italian law regarding the Internet, the protection of privacy on-line, even from the penal point of view, requires a combination of legislative norms, self-regulations and technological tools of computer science. In fact, it is important to establish not only their contents, but also the proportions and relations between theses specially elaborated elements.
2011
PRIVACY; TUTELA PENALE; ITALIA; CINA
L’utilizzazione su larga scala delle nuove tecnologie è destinata a trasformare profondamente la struttura socio-istituzionale, facendo sì che i rapporti interpersonali e l’assetto economico-produttivo siano sempre più dipendenti dalla raccolta, dal trattamento e dalla circolazione delle informazioni. Segnatamente, l’informatica, la telematica e Internet comportano che gli individui che riuscivano ad avere una sfera solidamente personale in passato si espongano in un ambito esterno dai tratti quasi immateriali. Al giorno d’oggi, la protezione giuridica della privacy è una tematica sempre più rilevante nei vari ordinamenti giuridici. Nello stesso tempo, non è trascurabile il fatto che la tutela penale sia già diventata altresì una problematica di grande rilievo in materia di dati personali. Rispetto al diritto alla privacy, visto che non v’è più dubbio sulla sua qualificazione di diritto fondamentale e pertanto sulla meritevolezza di tutela penale, sembra opportuno illustrare l’evoluzione della normativa in materia di dati personali rispettivamente nell’ordinamento italiano e in quello cinese. In un settore come appunto la privacy, l’orientamento internazionale quasi unanime non comporta che anche le soluzioni penalistiche adottate dai singoli Stati sovrani siano altamente simili. Dunque, si devono esaminare in particolare i rispettivi e concreti approcci penalistici dei due ordinamenti, tenendo conto delle differenti prese di posizione di fronte alla materia in parola. Inoltre, i dati a carattere sensibile, oltre a rivelare con maggiore immediatezza l’identità e la personalità del soggetto a cui si riferiscono, sono sovente impiegati per realizzare le condotte lesive dei diritti e i comportamenti discriminatori ai danni dell’interessato. Per il raffronto fra ordinamento italiano e cinese a tal proposito, è ragionevole l’impostazione secondo cui il trattamento dei dati sensibili (come costituenti una categoria autonoma) debba essere disciplinato per mezzo di istituti appositamente elaborati, in modo tale che sia assicurato un livello più elevato di tutela per i diritti e le libertà dei soggetti interessati. D’altro canto, rispetto ai dati sanitari, i contesti, le finalità e le modalità dei trattamenti dei medesimi espongono, in maniera più incisiva, la persona al rischio concreto di discriminazioni sociali. Questo richiede di porre in essere una tutela estrinsecatasi in molteplici strumenti, al fine di ridurre al massimo i pregiudizi ai diritti e alle libertà fondamentali dei soggetti interessati. Infine, con riferimento alla normativa italiana e cinese riguardo a Internet, la tutela della privacy on-line, anche dal punto di vista penalistico, richiede una combinazione di norme a carattere legislativo, di autoregolamentazione e di strumenti tecnologici di carattere informatico. In effetti, è rilevante non solo stabilire i contenuti, ma anche le proporzioni e i rapporti tra tali elementi appositamente elaborati.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/351878
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