La tematica dell’intervento delle banche nel risanamento delle imprese in crisi rappresenta un argomento di estrema attualità, alla luce, da un lato, del clamore suscitato dalle recenti difficoltà coinvolgenti complessi aziendali di grandi dimensioni che sono riusciti a tornare in bonis anche in virtù di un atteggiamento responsabile e collaborativo delle banche finanziatrici, e, dall’altro lato, dell’acceso dibattito scaturito dalla riforma del diritto fallimentare, portata a compimento mediante il decreto legge 35/2005, in seguito convertito nella legge 80/2005, e con il decreto legislativo 5/2006. Lo scopo che si propone la ricerca è comprendere il ruolo ricoperto dalle banche italiane nelle fasi della prevenzione della crisi aziendale, della scelta tra liquidazione e risanamento e in quella eventuale del risanamento. Alla base di tale scelta, vi è la considerazione che nella maggior parte delle circostanze il risanamento si concretizza solamente a patto che vi sia un atteggiamento di favore delle banche creditrici; alla luce delle novità legislative introdotte, in primis la riforma fallimentare, tale atteggiamento potrebbe essere oggetto di sostanziali modifiche rispetto al passato. Per tale motivo, si tenterà di indagare le ragioni che giustificano il probabile cambiamento di ruolo degli intermediari bancari nei risanamenti aziendali, con uno specifico focus su quelli realizzati in via stragiudiziale, avanzando delle proposte sulle modalità con le quali potrebbero essere ulteriormente incentivati comportamenti attivi delle banche nel salvataggio delle imprese, già a partire dal momento dell’erogazione del credito. Ciò considerando, inoltre, come la possibilità per le banche di sfruttare degli strumenti che consentano, in aggiunta all’obiettivo di salvataggio delle imprese, una riduzione sia dei tempi di incasso sia della loss given default possa apportare dei benefici al sistema economico in generale. Per quanto riguarda l’attività preventiva delle crisi d’impresa, la banca rappresenta un soggetto in grado di acquisire informazioni riservate utili per ridurre le asimmetrie informative esistenti nei confronti della clientela corporate e, di conseguenza, verificarne costantemente il mutevole stato di salute. Infatti, nel corso della propria vita le imprese possono affrontare delle fasi in cui non sono in grado, per molteplici cause, di creare valore, ovvero di operare secondo regole di economicità rispettando le fondamentali condizioni di equilibrio reddituale e monetario. In sostanza, nella fase antecedente alla manifestazione palese della crisi, le funzioni che le banche possono svolgere si concretano nel compiere un’efficace attività di screening e di monitoring finalizzate, rispettivamente, ad evitare di finanziare imprese che manifestano segnali di difficoltà e ad identificare per tempo i sintomi della distruzione di valore, prima che si raggiunga l’insolvenza. Di fronte all’insolvenza riguardante le imprese che esercitano un’attività commerciale e che non siano enti pubblici o piccoli imprenditori, i creditori possono decidere di liquidare l’impresa, ricorrendo alla procedura del fallimento; qualora invece il risanamento dell’impresa fosse giudicato conveniente, si può fa ricorso alternativamente alle procedure concorsuali oppure agli accordi stragiudiziali (corporate workouts), ponderando i punti di forza e di debolezza di ognuna delle due soluzioni. Tuttavia, essendo tali strumenti di risanamento attivabili, a differenza del fallimento, anche nei momenti che precedono l’insorgere dell’insolvenza si sottolinea già in questa sede come la valutazione circa il loro utilizzo dovrebbe essere compiuta prima che l’impresa finisca in default, ovvero quando la libertà d’azione risulta maggiore...

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Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare.

FACCINCANI, Lorenzo
2007-01-01

Abstract

Non disponibile
2007
banche; imprese; crisi; accordi stragiudiziali; diritto fallimentare
La tematica dell’intervento delle banche nel risanamento delle imprese in crisi rappresenta un argomento di estrema attualità, alla luce, da un lato, del clamore suscitato dalle recenti difficoltà coinvolgenti complessi aziendali di grandi dimensioni che sono riusciti a tornare in bonis anche in virtù di un atteggiamento responsabile e collaborativo delle banche finanziatrici, e, dall’altro lato, dell’acceso dibattito scaturito dalla riforma del diritto fallimentare, portata a compimento mediante il decreto legge 35/2005, in seguito convertito nella legge 80/2005, e con il decreto legislativo 5/2006. Lo scopo che si propone la ricerca è comprendere il ruolo ricoperto dalle banche italiane nelle fasi della prevenzione della crisi aziendale, della scelta tra liquidazione e risanamento e in quella eventuale del risanamento. Alla base di tale scelta, vi è la considerazione che nella maggior parte delle circostanze il risanamento si concretizza solamente a patto che vi sia un atteggiamento di favore delle banche creditrici; alla luce delle novità legislative introdotte, in primis la riforma fallimentare, tale atteggiamento potrebbe essere oggetto di sostanziali modifiche rispetto al passato. Per tale motivo, si tenterà di indagare le ragioni che giustificano il probabile cambiamento di ruolo degli intermediari bancari nei risanamenti aziendali, con uno specifico focus su quelli realizzati in via stragiudiziale, avanzando delle proposte sulle modalità con le quali potrebbero essere ulteriormente incentivati comportamenti attivi delle banche nel salvataggio delle imprese, già a partire dal momento dell’erogazione del credito. Ciò considerando, inoltre, come la possibilità per le banche di sfruttare degli strumenti che consentano, in aggiunta all’obiettivo di salvataggio delle imprese, una riduzione sia dei tempi di incasso sia della loss given default possa apportare dei benefici al sistema economico in generale. Per quanto riguarda l’attività preventiva delle crisi d’impresa, la banca rappresenta un soggetto in grado di acquisire informazioni riservate utili per ridurre le asimmetrie informative esistenti nei confronti della clientela corporate e, di conseguenza, verificarne costantemente il mutevole stato di salute. Infatti, nel corso della propria vita le imprese possono affrontare delle fasi in cui non sono in grado, per molteplici cause, di creare valore, ovvero di operare secondo regole di economicità rispettando le fondamentali condizioni di equilibrio reddituale e monetario. In sostanza, nella fase antecedente alla manifestazione palese della crisi, le funzioni che le banche possono svolgere si concretano nel compiere un’efficace attività di screening e di monitoring finalizzate, rispettivamente, ad evitare di finanziare imprese che manifestano segnali di difficoltà e ad identificare per tempo i sintomi della distruzione di valore, prima che si raggiunga l’insolvenza. Di fronte all’insolvenza riguardante le imprese che esercitano un’attività commerciale e che non siano enti pubblici o piccoli imprenditori, i creditori possono decidere di liquidare l’impresa, ricorrendo alla procedura del fallimento; qualora invece il risanamento dell’impresa fosse giudicato conveniente, si può fa ricorso alternativamente alle procedure concorsuali oppure agli accordi stragiudiziali (corporate workouts), ponderando i punti di forza e di debolezza di ognuna delle due soluzioni. Tuttavia, essendo tali strumenti di risanamento attivabili, a differenza del fallimento, anche nei momenti che precedono l’insorgere dell’insolvenza si sottolinea già in questa sede come la valutazione circa il loro utilizzo dovrebbe essere compiuta prima che l’impresa finisca in default, ovvero quando la libertà d’azione risulta maggiore...
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