La posizione del singolo all’interno dell’ordinamento europeo ha assunto nell’ultima decade, sempre maggior rilievo. Da un lato abbiamo assistito creazione pretoria dei diritti fondamentali dell’Unione da parte della Corte di Giustizia, dall’altro all’implementazione legislativa in materia di diritti dei singoli, prima con il riconoscimento della tutela dei diritti con il trattato di Maastricht, poi con la Carta di Nizza ora parte integrante del Trattato costituzionale. L’introduzione della cittadinanza europea rappresenta ulteriore elemento di compartecipazione e di riconoscimento del ruolo dei singoli cives nel sistema comunitario. Ci si è quindi interrogati se, a fronte di una così massiccia implementazione sostanziale di diritti di matrice comunitaria introdotti negli ordinamenti nazionali, la Comunità si sia preoccupata di rafforzare ed adeguare il sistema di tutela giurisdizionale alle nuove connotazioni dell’ordinamento comunitario. Va, infatti, osservato che il sistema di tutela giurisdizionale disegnato dal TUE ricalcava la struttura prevista dal Trattato CECA, in cui L’autorità suprema dava applicazione diretta alle norme della comunità. La protezione dei soggetti singoli nei confronti di norme comunitarie illegittime era un problema di secondaria importanza posto che la Comunità era una struttura sopranazionale che vedeva gli stati membri come soli destinatari degli atti normativi comunitari. Al contrario, ora, la parte più consistente della produzione legislativa dell’Unione Europea trova ora effetto direttamente negli ordinamenti nazionali. Sotto questo profilo i singoli soggetti sono destinatari diretti delle medesime. Inoltre spetta ai giudici nazionali e alle autorità amministrative dare applicazione alle norme comunitarie. L’elaborazione del principio dell’effetto diretto e della primazia del diritto comunitario rispetto alle norme di diritto nazionale, hanno, di fatto, cambiato il volto dell’Unione. Essa ha, infatti, perso le tradizionali connotazioni di organizzazione internazionale, assumendo un peculiare profilo di ordinamento sopranazionale di carattere integrato. Nonostante la differenza sostanziale nella struttura e nella natura del sistema europeo, il TCE replica tuttora i meccanismi di tutela giurisdizionale del sistema CECA. Sotto questo profilo il sistema europeo sembra aver sottovalutato la rilevanza che il singolo avrebbe, come ha, acquisito all’interno dell’ordinamento comunitario. D’altro canto, probabilmente, a quel tempo nessuno avrebbe potuto prevedere l’attuale ruolo che il singolo avrebbe guadagnato all’interno del sistema europeo. Considerata l’inadeguatezza del sistema, la Corte di giustizia si è presa carico dell’incombenza di “aggiornare”, attraverso la propria giurisprudenza sull’interpretazione dei trattati, la disciplina di medesimi in tema di tutela giurisdizionale. I giudici europei, spesso forzando il dato letterale delle norme, hanno sicuramente consentito il rafforzamento del sistema di tutela, ma un altro passo deve ancora essere fatto. In particolare, da un lato si rende necessario ampliare l’accesso al sistema di controllo di legittimità degli atti normativi comunitari. In un sistema come quello europeo, accusato sotto diversi profili di subire un deficit democratico, sembra oltremodo importante, non solo nella prospettiva della tutela del singolo, ma anche un’un’ottica di legittimità del sistema facilitare e incoraggiare l’accesso del private applicant alle vie di judicial review. Dall’altro, pare necessario, al fine di una effettiva tutela del singolo, uno sforzo di maggior integrazione tra rimedi di tutela azionabili avanti ai giudici nazionale e rimedi azionabili avanti ai giudici comunitari. Se pure si può parlare sicuramente di un sistema di tutela giurisdizionale unico ed integrato, esso comunque presenta non poche lacune e profili di incoerenza che dovrebbero essere colmati.

Non disponibile

La tutela giurisdizionale del singolo nel sistema europeo

FERRARI, Giulia
2007-01-01

Abstract

Non disponibile
2007
tutela giurisdizionale; sistema europeo
La posizione del singolo all’interno dell’ordinamento europeo ha assunto nell’ultima decade, sempre maggior rilievo. Da un lato abbiamo assistito creazione pretoria dei diritti fondamentali dell’Unione da parte della Corte di Giustizia, dall’altro all’implementazione legislativa in materia di diritti dei singoli, prima con il riconoscimento della tutela dei diritti con il trattato di Maastricht, poi con la Carta di Nizza ora parte integrante del Trattato costituzionale. L’introduzione della cittadinanza europea rappresenta ulteriore elemento di compartecipazione e di riconoscimento del ruolo dei singoli cives nel sistema comunitario. Ci si è quindi interrogati se, a fronte di una così massiccia implementazione sostanziale di diritti di matrice comunitaria introdotti negli ordinamenti nazionali, la Comunità si sia preoccupata di rafforzare ed adeguare il sistema di tutela giurisdizionale alle nuove connotazioni dell’ordinamento comunitario. Va, infatti, osservato che il sistema di tutela giurisdizionale disegnato dal TUE ricalcava la struttura prevista dal Trattato CECA, in cui L’autorità suprema dava applicazione diretta alle norme della comunità. La protezione dei soggetti singoli nei confronti di norme comunitarie illegittime era un problema di secondaria importanza posto che la Comunità era una struttura sopranazionale che vedeva gli stati membri come soli destinatari degli atti normativi comunitari. Al contrario, ora, la parte più consistente della produzione legislativa dell’Unione Europea trova ora effetto direttamente negli ordinamenti nazionali. Sotto questo profilo i singoli soggetti sono destinatari diretti delle medesime. Inoltre spetta ai giudici nazionali e alle autorità amministrative dare applicazione alle norme comunitarie. L’elaborazione del principio dell’effetto diretto e della primazia del diritto comunitario rispetto alle norme di diritto nazionale, hanno, di fatto, cambiato il volto dell’Unione. Essa ha, infatti, perso le tradizionali connotazioni di organizzazione internazionale, assumendo un peculiare profilo di ordinamento sopranazionale di carattere integrato. Nonostante la differenza sostanziale nella struttura e nella natura del sistema europeo, il TCE replica tuttora i meccanismi di tutela giurisdizionale del sistema CECA. Sotto questo profilo il sistema europeo sembra aver sottovalutato la rilevanza che il singolo avrebbe, come ha, acquisito all’interno dell’ordinamento comunitario. D’altro canto, probabilmente, a quel tempo nessuno avrebbe potuto prevedere l’attuale ruolo che il singolo avrebbe guadagnato all’interno del sistema europeo. Considerata l’inadeguatezza del sistema, la Corte di giustizia si è presa carico dell’incombenza di “aggiornare”, attraverso la propria giurisprudenza sull’interpretazione dei trattati, la disciplina di medesimi in tema di tutela giurisdizionale. I giudici europei, spesso forzando il dato letterale delle norme, hanno sicuramente consentito il rafforzamento del sistema di tutela, ma un altro passo deve ancora essere fatto. In particolare, da un lato si rende necessario ampliare l’accesso al sistema di controllo di legittimità degli atti normativi comunitari. In un sistema come quello europeo, accusato sotto diversi profili di subire un deficit democratico, sembra oltremodo importante, non solo nella prospettiva della tutela del singolo, ma anche un’un’ottica di legittimità del sistema facilitare e incoraggiare l’accesso del private applicant alle vie di judicial review. Dall’altro, pare necessario, al fine di una effettiva tutela del singolo, uno sforzo di maggior integrazione tra rimedi di tutela azionabili avanti ai giudici nazionale e rimedi azionabili avanti ai giudici comunitari. Se pure si può parlare sicuramente di un sistema di tutela giurisdizionale unico ed integrato, esso comunque presenta non poche lacune e profili di incoerenza che dovrebbero essere colmati.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/337852
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