La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, conclusa a Vienna l’11 aprile 1980, rappresenta indubbiamente uno dei maggiori successi conseguiti in sede di uniformazione del diritto. Nel presente lavoro si vuole dare conto della talora problematica coesistenza tra la suddetta Convenzione, quale corpus di regole uniformi mirante a disciplinare in modo omogeneo il diritto della vendita internazionale di beni mobili su scala globale, e determinati settori del diritto europeo. Il primo capitolo dell’indagine de qua è incentrato sul rapporto tra la Convenzione di Vienna, in quanto diritto uniforme a carattere universale, e l’unificazione regionale del diritto privato in atto in Europa. La valenza globale della normativa convenzionale e il riscontro che ha riscosso su scala mondiale sembrerebbero escludere, negli ambiti disciplinati dalla stessa, che al diritto regionale “europeo” possa essere attribuito un qualche spazio. In realtà, la Convenzione non solo ha un ambito di applicazione geograficamente limitato, ma essa è altresì caratterizzata da un ben circoscritto ambito di operatività sul piano sostanziale; sembrerebbe illogico, pertanto, negare la legittimità di interventi di armonizzazione condotti su base regionale che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione o che riguardano aspetti della vendita non regolamentati nel testo convenzionale. Quanto detto non deve però indurre a ritenere che, nell’ambito territoriale e materiale di rilevanza della Convenzione, le norme comunitarie di diritto privato suscettibili di incidere sulla disciplina dei contratti di vendita internazionale di beni mobili siano inevitabilmente destinate a soccombere dinanzi alla precettività delle disposizioni della normativa convenzionale. La tesi che si svilupperà in questa sede evidenzia come gli Stati europei che hanno ratificato la Convenzione di Vienna possano evitare tale effetto attraverso la dichiarazione di una specifica riserva. Nel secondo capitolo viene, invece, analizzato il rapporto tra la normativa sostanziale contenuta nella Convenzione di Vienna e le norme europee uniformi di conflitto rilevanti per i contratti di compravendita internazionale di beni mobili. La ricerca compiuta si sforza di evidenziare come, a dispetto di alcune opinioni contrarie, l’operatività della disciplina uniforme non permetta di escludere la rilevanza delle norme di diritto internazionale privato. Ciò si evince non solo dal fatto che è la stessa Convenzione a postulare, a determinati fini, il riferimento alle norme di conflitto del foro, ma anche dal carattere non esaustivo della normativa convenzionale, dalla sua natura dispositiva e dalla sua ridotta vincolatività per gli Stati contraenti che si siano avvalsi di specifiche riserve. La terza parte è dedicata all’interazione tra la Convenzione di Vienna e la normativa regionale che ha unificato la materia della giurisdizione nello spazio giudiziario europeo. Se questo tipo di indagine può apparire, prima facie, bizzara dal momento che il profilo della giurisdizione chiaramente esula dall’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Vienna, essa è pienamente giustificata se si considera che alcune norme di diritto internazionale processuale europeo impongono ai giudici nazionali, chiamati ad accertare la sussistenza della loro competenza internazionale in base a determinati criteri di collegamento, proprio l’impiego delle disposizioni convenzionali. Nel quarto e ultimo capitolo, infine, la prospettiva muta e consente di apprezzare la valenza della Convenzione di Vienna quale modello di riferimento nel processo di edificazione del diritto privato europeo positivo e “metapositivo”.

not available

Convenzione di Vienna e diritto europeo

RAGNO, Francesca
2008-01-01

Abstract

not available
2008
convenzione di vienna; diritto europeo
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, conclusa a Vienna l’11 aprile 1980, rappresenta indubbiamente uno dei maggiori successi conseguiti in sede di uniformazione del diritto. Nel presente lavoro si vuole dare conto della talora problematica coesistenza tra la suddetta Convenzione, quale corpus di regole uniformi mirante a disciplinare in modo omogeneo il diritto della vendita internazionale di beni mobili su scala globale, e determinati settori del diritto europeo. Il primo capitolo dell’indagine de qua è incentrato sul rapporto tra la Convenzione di Vienna, in quanto diritto uniforme a carattere universale, e l’unificazione regionale del diritto privato in atto in Europa. La valenza globale della normativa convenzionale e il riscontro che ha riscosso su scala mondiale sembrerebbero escludere, negli ambiti disciplinati dalla stessa, che al diritto regionale “europeo” possa essere attribuito un qualche spazio. In realtà, la Convenzione non solo ha un ambito di applicazione geograficamente limitato, ma essa è altresì caratterizzata da un ben circoscritto ambito di operatività sul piano sostanziale; sembrerebbe illogico, pertanto, negare la legittimità di interventi di armonizzazione condotti su base regionale che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione o che riguardano aspetti della vendita non regolamentati nel testo convenzionale. Quanto detto non deve però indurre a ritenere che, nell’ambito territoriale e materiale di rilevanza della Convenzione, le norme comunitarie di diritto privato suscettibili di incidere sulla disciplina dei contratti di vendita internazionale di beni mobili siano inevitabilmente destinate a soccombere dinanzi alla precettività delle disposizioni della normativa convenzionale. La tesi che si svilupperà in questa sede evidenzia come gli Stati europei che hanno ratificato la Convenzione di Vienna possano evitare tale effetto attraverso la dichiarazione di una specifica riserva. Nel secondo capitolo viene, invece, analizzato il rapporto tra la normativa sostanziale contenuta nella Convenzione di Vienna e le norme europee uniformi di conflitto rilevanti per i contratti di compravendita internazionale di beni mobili. La ricerca compiuta si sforza di evidenziare come, a dispetto di alcune opinioni contrarie, l’operatività della disciplina uniforme non permetta di escludere la rilevanza delle norme di diritto internazionale privato. Ciò si evince non solo dal fatto che è la stessa Convenzione a postulare, a determinati fini, il riferimento alle norme di conflitto del foro, ma anche dal carattere non esaustivo della normativa convenzionale, dalla sua natura dispositiva e dalla sua ridotta vincolatività per gli Stati contraenti che si siano avvalsi di specifiche riserve. La terza parte è dedicata all’interazione tra la Convenzione di Vienna e la normativa regionale che ha unificato la materia della giurisdizione nello spazio giudiziario europeo. Se questo tipo di indagine può apparire, prima facie, bizzara dal momento che il profilo della giurisdizione chiaramente esula dall’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Vienna, essa è pienamente giustificata se si considera che alcune norme di diritto internazionale processuale europeo impongono ai giudici nazionali, chiamati ad accertare la sussistenza della loro competenza internazionale in base a determinati criteri di collegamento, proprio l’impiego delle disposizioni convenzionali. Nel quarto e ultimo capitolo, infine, la prospettiva muta e consente di apprezzare la valenza della Convenzione di Vienna quale modello di riferimento nel processo di edificazione del diritto privato europeo positivo e “metapositivo”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/337745
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