L’amianto è un materiale conosciuto sin dall’antichità e largamente utilizzato in diversi tipi di industria grazie alle sue proprietà fisiche e merceologiche. Sin dai primi decenni di impiego di tale materiale, si è evidenziata una correlazione con patologie dell’apparato respiratorio, di natura fibrotica e tumorale, motivo per il quale, sotto la forte pressione dell’ambiente scientifico, l’utilizzo dell’asbesto è stato sempre più avversato sino ad essere bandito nei paesi occidentali, in Italia dal 1992. Valutata la pericolosità dell’esposizione lavorativa ad amianto, la Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) dettava le norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per cessazione dell’estrazione, importazione ed esportazione ed utilizzo dell’amianto, per la bonifica e la contaminazione, per la ricerca dei sostituti, per il controllo di inquinamento da amianto. Il dettato comprende anche degli interventi volti alla tutela dei lavoratori del settore che, prevedibilmente, sarebbero andati incontro a difficoltà di impiego, quali trattamenti straordinari di integrazione salariale e di pensionamento anticipato, mediante il riconoscimento di un periodo contribuitivo figurativo. Tale beneficio previdenziale si pone quale forma indennitaria rispetto ad una condizione di rischio che non ha esplicato ancora i propri effetti lesivi. Possono fruire di tali benefici i lavoratori che sono stati esposti alla concentrazione media di 100 fibre/litro per otto ore al giorno per 10 anni di attività lavorativa, come parametrato dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). La gestione del beneficio previdenziale ricade sull’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), mentre all’INAIL spetta la certificazione dell’avvenuta esposizione del lavoratore all’amianto, sulla base del parere tecnico della CONTARP, l’organo tecnico afferente all’Istituto. L’esposizione all’amianto viene valutata in relazione ai dati di Letteratura disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l’asbesto, eliminato pressoché totalmente. Nasce quindi l’esigenza di stabilire delle metodologie valutative dell’esposizione ad amianto dei lavoratori implicati nelle differenti lavorazioni. Si vuole proporre il percorso critico che è stato effettuato nella revisione di un certo numero di casi di lavoratori esposti per i quali non è stato in prima istanza riconosciuto dagli Istituti Previdenziali il diritto al godimento del beneficio previdenziale.

not available

Elementi conoscitivi nella definizione del rischio espositivo ad amianto in ambito previdenziale. Valutazione critica di un percorso analitico

DE SALVIA, Alessandra
2008-01-01

Abstract

not available
2008
amianto; rischio espositivo
L’amianto è un materiale conosciuto sin dall’antichità e largamente utilizzato in diversi tipi di industria grazie alle sue proprietà fisiche e merceologiche. Sin dai primi decenni di impiego di tale materiale, si è evidenziata una correlazione con patologie dell’apparato respiratorio, di natura fibrotica e tumorale, motivo per il quale, sotto la forte pressione dell’ambiente scientifico, l’utilizzo dell’asbesto è stato sempre più avversato sino ad essere bandito nei paesi occidentali, in Italia dal 1992. Valutata la pericolosità dell’esposizione lavorativa ad amianto, la Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) dettava le norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per cessazione dell’estrazione, importazione ed esportazione ed utilizzo dell’amianto, per la bonifica e la contaminazione, per la ricerca dei sostituti, per il controllo di inquinamento da amianto. Il dettato comprende anche degli interventi volti alla tutela dei lavoratori del settore che, prevedibilmente, sarebbero andati incontro a difficoltà di impiego, quali trattamenti straordinari di integrazione salariale e di pensionamento anticipato, mediante il riconoscimento di un periodo contribuitivo figurativo. Tale beneficio previdenziale si pone quale forma indennitaria rispetto ad una condizione di rischio che non ha esplicato ancora i propri effetti lesivi. Possono fruire di tali benefici i lavoratori che sono stati esposti alla concentrazione media di 100 fibre/litro per otto ore al giorno per 10 anni di attività lavorativa, come parametrato dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). La gestione del beneficio previdenziale ricade sull’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), mentre all’INAIL spetta la certificazione dell’avvenuta esposizione del lavoratore all’amianto, sulla base del parere tecnico della CONTARP, l’organo tecnico afferente all’Istituto. L’esposizione all’amianto viene valutata in relazione ai dati di Letteratura disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l’asbesto, eliminato pressoché totalmente. Nasce quindi l’esigenza di stabilire delle metodologie valutative dell’esposizione ad amianto dei lavoratori implicati nelle differenti lavorazioni. Si vuole proporre il percorso critico che è stato effettuato nella revisione di un certo numero di casi di lavoratori esposti per i quali non è stato in prima istanza riconosciuto dagli Istituti Previdenziali il diritto al godimento del beneficio previdenziale.
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