L’approfondimento della funzione che il bilancio d’esercizio svolge e degli interessi tutelati dalla relativa disciplina è il primo argomento oggetto di trattazione, costituendo la necessaria premessa del tema oggetto di indagine. In particolare, si specifica in cosa consista l’informazione reperibile nel bilancio e in che misura ai suoi destinatari sia offerta una effettiva tutela, analizzando in chiave critica la massima, ricorrente in giurisprudenza, secondo la quale il documento contabile è volto a tutelare un interesse informativo di natura generale, e sottolineando le notevoli difficoltà operative che soggetti terzi rispetto alla società incontrano per far valere in concreto tale interesse. Si affrontano, quindi, le problematiche attinenti al procedimento di formazione del bilancio, con particolare attenzione al rilievo delle novità introdotte dalla riforma del 2003 in ambito di amministrazione e controllo, e, nello specifico, alla necessità di coordinare la normativa, dettata con riferimento ad una società in cui operano organi, con le opzioni organizzative ammesse nella s.r.l. Circa i vizi contenutistici del bilancio, si prendono in esame questioni di portata generale (come la “topica legale” dell’informazione e la necessaria rilevanza del vizio rispetto al bilancio nel suo complesso), in modo da offrire un quadro di riferimento che consenta di raggiungere conclusioni sistematicamente fondate in merito alle sanzioni per questi vizi. Alla luce degli interessi sottesi al bilancio, si opta per la nullità della delibera in caso di vizi di contenuto rilevanti. L'interesse all'azione di nullità della delibera di bilancio è ulteriore oggetto di analisi, datane la centralità nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Esclusa la riconducibilità di tale interesse alla mera qualità di socio, e alla luce della funzione del bilancio, si specifica la natura informativa dell’interesse ad agire in relazione al principio di rilevanza del vizio rispetto al bilancio nel suo insieme. Negata la necessità di dedurre pregiudizi di ordine patrimoniale, si ribadisce, pertanto, l'importanza di un effettivo rilievo della violazione contestata per la sussistenza dell'interesse ad agire. Si opta, inoltre, per un possibile rilievo dell'interesse anche in caso di annullamento, in antitesi all'orientamento dominante, che tende ad escluderlo in considerazione del carattere costitutivo dell'azione. Per quanto attiene alle problematiche di ordine processuale relative all’impugnazione del bilancio, si esaminano, tra le altre, il termine per l’impugnazione, la possibilità di sospendere la delibera, la compromettibilità in arbitri della controversia. La finalità di certezza e stabilità che la disciplina del termine entro cui impugnare il bilancio persegue consente di risolvere alcuni dubbi interpretativi finora emersi, escludendo, ad esempio, a tal proposito, il rilievo dell’eventuale vizio del bilancio approvato. La sospendibilità della delibera di approvazione del bilancio, talora negata in quanto la delibera non è suscettibile di esecuzione in senso tecnico, viene invece confermata alla luce di più affidabili considerazioni di ordine sistematico. La compromettibilità in arbitri della controversia viene esaminata con distinto riferimento alle impugnazioni basate su vizi procedimentali e a quelle basate su vizi di contenuto. In merito alle prime, può sostenersi una soluzione positiva, atteso il carattere disponibile degli interessi protetti. In merito alle seconde, pare invece preferibile una soluzione negativa, atteso che anche nell’ambito della disciplina introdotta dal d. lgs. 5/03 continua a sussistere il limite dato dalla disponibilità dei diritti oggetto di arbitrato, nonostante diversi tentativi ermeneutici diretti ad escluderlo.

L’impugnazione del bilancio d’esercizio

BUTTURINI, Paolo
2007-01-01

Abstract

L’approfondimento della funzione che il bilancio d’esercizio svolge e degli interessi tutelati dalla relativa disciplina è il primo argomento oggetto di trattazione, costituendo la necessaria premessa del tema oggetto di indagine. In particolare, si specifica in cosa consista l’informazione reperibile nel bilancio e in che misura ai suoi destinatari sia offerta una effettiva tutela, analizzando in chiave critica la massima, ricorrente in giurisprudenza, secondo la quale il documento contabile è volto a tutelare un interesse informativo di natura generale, e sottolineando le notevoli difficoltà operative che soggetti terzi rispetto alla società incontrano per far valere in concreto tale interesse. Si affrontano, quindi, le problematiche attinenti al procedimento di formazione del bilancio, con particolare attenzione al rilievo delle novità introdotte dalla riforma del 2003 in ambito di amministrazione e controllo, e, nello specifico, alla necessità di coordinare la normativa, dettata con riferimento ad una società in cui operano organi, con le opzioni organizzative ammesse nella s.r.l. Circa i vizi contenutistici del bilancio, si prendono in esame questioni di portata generale (come la “topica legale” dell’informazione e la necessaria rilevanza del vizio rispetto al bilancio nel suo complesso), in modo da offrire un quadro di riferimento che consenta di raggiungere conclusioni sistematicamente fondate in merito alle sanzioni per questi vizi. Alla luce degli interessi sottesi al bilancio, si opta per la nullità della delibera in caso di vizi di contenuto rilevanti. L'interesse all'azione di nullità della delibera di bilancio è ulteriore oggetto di analisi, datane la centralità nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Esclusa la riconducibilità di tale interesse alla mera qualità di socio, e alla luce della funzione del bilancio, si specifica la natura informativa dell’interesse ad agire in relazione al principio di rilevanza del vizio rispetto al bilancio nel suo insieme. Negata la necessità di dedurre pregiudizi di ordine patrimoniale, si ribadisce, pertanto, l'importanza di un effettivo rilievo della violazione contestata per la sussistenza dell'interesse ad agire. Si opta, inoltre, per un possibile rilievo dell'interesse anche in caso di annullamento, in antitesi all'orientamento dominante, che tende ad escluderlo in considerazione del carattere costitutivo dell'azione. Per quanto attiene alle problematiche di ordine processuale relative all’impugnazione del bilancio, si esaminano, tra le altre, il termine per l’impugnazione, la possibilità di sospendere la delibera, la compromettibilità in arbitri della controversia. La finalità di certezza e stabilità che la disciplina del termine entro cui impugnare il bilancio persegue consente di risolvere alcuni dubbi interpretativi finora emersi, escludendo, ad esempio, a tal proposito, il rilievo dell’eventuale vizio del bilancio approvato. La sospendibilità della delibera di approvazione del bilancio, talora negata in quanto la delibera non è suscettibile di esecuzione in senso tecnico, viene invece confermata alla luce di più affidabili considerazioni di ordine sistematico. La compromettibilità in arbitri della controversia viene esaminata con distinto riferimento alle impugnazioni basate su vizi procedimentali e a quelle basate su vizi di contenuto. In merito alle prime, può sostenersi una soluzione positiva, atteso il carattere disponibile degli interessi protetti. In merito alle seconde, pare invece preferibile una soluzione negativa, atteso che anche nell’ambito della disciplina introdotta dal d. lgs. 5/03 continua a sussistere il limite dato dalla disponibilità dei diritti oggetto di arbitrato, nonostante diversi tentativi ermeneutici diretti ad escluderlo.
2007
9788813278052
bilancio d'esercizio; interessi e finalità; procedimento di formazione; impugnazione della delibera di approvazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/333162
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