Utilizzando l’espressione «procreazione medicalmente assistita», la legge 19-2-2004, n. 40 è intervenuta a disciplinare il fenomeno, tradizionalmente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che si può sinteticamente definire come l’insieme di quelle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti, in tutto o in parte, da donatori estranei (fecondazione eterologa). La regolamentazione giuridica di queste fattispecie solleva invero due distinti e separati ordini di problemi: da un lato, si tratta di decidere se, e con quali limiti, siano o non lecite le diverse forme di fecondazione artificiale realizzabili dalla scienza medica nonché prevedere quali sanzioni penali e amministrative debbano essere applicate a chi non rispetti i limiti suddetti; dall’altro, è necessario stabilire come vadano disciplinati, dal punto di vista del diritto civile, i rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte nella realizzazione di ciascun diverso tipo di procreazione artificiale, e ciò a prescindere, appunto, dal fatto che questo sia o non considerato lecito dall’ordinamento. Questo scritto concentra l’attenzione sul secondo soltanto dei due ordini di problemi appena considerati, i quali hanno comunque entrambi trovato nell’intervento del legislatore del 2004 una soluzione solo parziale ed incompleta, analizzando, in particolare, i seguenti aspetti: la fecondazione omologa, con particolare riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi della medesima e alla disciplina del consenso informato; lo status del nato; la fecondazione eterologa; la fecondazione post mortem; la maternità surrogata; lo statuto giuridico dell’embrione e del concepito.

Procreazione medicalmente assistita

FACCIOLI, Mirko
2007-01-01

Abstract

Utilizzando l’espressione «procreazione medicalmente assistita», la legge 19-2-2004, n. 40 è intervenuta a disciplinare il fenomeno, tradizionalmente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che si può sinteticamente definire come l’insieme di quelle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti, in tutto o in parte, da donatori estranei (fecondazione eterologa). La regolamentazione giuridica di queste fattispecie solleva invero due distinti e separati ordini di problemi: da un lato, si tratta di decidere se, e con quali limiti, siano o non lecite le diverse forme di fecondazione artificiale realizzabili dalla scienza medica nonché prevedere quali sanzioni penali e amministrative debbano essere applicate a chi non rispetti i limiti suddetti; dall’altro, è necessario stabilire come vadano disciplinati, dal punto di vista del diritto civile, i rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte nella realizzazione di ciascun diverso tipo di procreazione artificiale, e ciò a prescindere, appunto, dal fatto che questo sia o non considerato lecito dall’ordinamento. Questo scritto concentra l’attenzione sul secondo soltanto dei due ordini di problemi appena considerati, i quali hanno comunque entrambi trovato nell’intervento del legislatore del 2004 una soluzione solo parziale ed incompleta, analizzando, in particolare, i seguenti aspetti: la fecondazione omologa, con particolare riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi della medesima e alla disciplina del consenso informato; lo status del nato; la fecondazione eterologa; la fecondazione post mortem; la maternità surrogata; lo statuto giuridico dell’embrione e del concepito.
2007
9788859801382
Diritto di famiglia; Filiazione; Fecondazione medicalmente assistita
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