Nell’imporre il dovere di comportarsi secondo buona fede al contraente che ha, pendente condicione, la disponibilità di quanto spetterebbe alla controparte in caso di avveramento della condizione stessa, l’art. 1358 c.c. persegue chiaramente lo scopo di assicurare l’integrità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto condizionato. L’insegnamento tradizionale, peraltro, da sempre intravede nella norma de qua anche la fonte di quel divieto di impedire il verificarsi dell’evento condizionante la cui violazione determina l’operare della finzione di avveramento prevista nell’articolo immediatamente successivo; profilo, quest’ultimo, sul quale la dottrina ha – singolarmente, diremmo – concentrato quasi esclusivamente la propria attenzione, trascurando di approfondire, e, in alcuni casi, addirittura di sollevare, i problemi collegati alla tutela dell’oggetto del contratto condizionato durante la pendenza. Per esempio, non ci si è praticamente mai chiesti se il contraente sotto condizione debba, prima del verificarsi di quest’ultima, intraprendere ogni attività necessaria affinché il vincolo contrattuale possa essere esattamente e tempestivamente onorato, o se, invece, l’incertezza dell’impegno contenuto nel negozio condizionato possa giustificare un’attenuazione dell’ampiezza e dell’intensità dei doveri preparatori della prestazione d’ordinario gravanti sul debitore. Non è affatto chiaro, poi, per fare un altro esempio, se l’inadempimento di tali doveri possa condurre al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto e/o ad una domanda di esecuzione forzata in forma specifica; e si discute, altresì, in questo contesto, intorno alla necessità o non di attendere l’avveramento della condizione prima di esercitare ciascuno di detti rimedi. A questi e ad altri problemi loro collegati, si è cercato di dare una risposta per il tramite dell’indagine che questo volume vuole rappresentare, indagine che si è scelto di condurre muovendo dalla prospettiva secondo cui la norma dell’art. 1358 c.c. svolgerebbe solamente la funzione di disciplinare il comportamento dei contraenti in grado d’influire sulle prestazioni oggetto del contratto durante la pendenza della condizione.
Il dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale
FACCIOLI, Mirko
2006-01-01
Abstract
Nell’imporre il dovere di comportarsi secondo buona fede al contraente che ha, pendente condicione, la disponibilità di quanto spetterebbe alla controparte in caso di avveramento della condizione stessa, l’art. 1358 c.c. persegue chiaramente lo scopo di assicurare l’integrità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto condizionato. L’insegnamento tradizionale, peraltro, da sempre intravede nella norma de qua anche la fonte di quel divieto di impedire il verificarsi dell’evento condizionante la cui violazione determina l’operare della finzione di avveramento prevista nell’articolo immediatamente successivo; profilo, quest’ultimo, sul quale la dottrina ha – singolarmente, diremmo – concentrato quasi esclusivamente la propria attenzione, trascurando di approfondire, e, in alcuni casi, addirittura di sollevare, i problemi collegati alla tutela dell’oggetto del contratto condizionato durante la pendenza. Per esempio, non ci si è praticamente mai chiesti se il contraente sotto condizione debba, prima del verificarsi di quest’ultima, intraprendere ogni attività necessaria affinché il vincolo contrattuale possa essere esattamente e tempestivamente onorato, o se, invece, l’incertezza dell’impegno contenuto nel negozio condizionato possa giustificare un’attenuazione dell’ampiezza e dell’intensità dei doveri preparatori della prestazione d’ordinario gravanti sul debitore. Non è affatto chiaro, poi, per fare un altro esempio, se l’inadempimento di tali doveri possa condurre al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto e/o ad una domanda di esecuzione forzata in forma specifica; e si discute, altresì, in questo contesto, intorno alla necessità o non di attendere l’avveramento della condizione prima di esercitare ciascuno di detti rimedi. A questi e ad altri problemi loro collegati, si è cercato di dare una risposta per il tramite dell’indagine che questo volume vuole rappresentare, indagine che si è scelto di condurre muovendo dalla prospettiva secondo cui la norma dell’art. 1358 c.c. svolgerebbe solamente la funzione di disciplinare il comportamento dei contraenti in grado d’influire sulle prestazioni oggetto del contratto durante la pendenza della condizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.