Gli aspetti costituzionalmente rilevanti e le fonti del giornalismo. La definizione ‘legislativa’ di attività-professione giornalistica e di giornalista: il professionista ed il pubblicista. Le altre figure soggettive del giornalismo: i non giornalisti che esercitano attività giornalistica. Le figure ‘nuove’ del giornalismo: gli impaginatori e i telecinefotoperatori. La tesi del giornalismo ‘legislativo’ come giornalismo ‘letterario’ e la tesi dell’inespressività o dell’ininformatività dell’immagine: critica. L’inquadramento della professione giornalistica nell’Ordine dei giornalisti istituito con l. 3 febbraio 1963 n. 69. Le norme sull’accesso alla professione fra potere privato e logica corporativa: profili d’illegittimità costituzionale. L’attività giornalistica come esercizio della libertà di manifestazione e diffusione del pensiero: la libertà d’informazione. Il limite derivante dalla libertà di diffusione del pensiero dell’imprenditore. La concezione ‘negativa’ dell’‘indirizzo informativo’; il concetto dì ‘linea politica’ del giornale. Il limite derivante dal ‘rispetto della verità sostanziale dei fatti’. Il diritto all’informazione e la libertà di ricevere informazioni. L’obbligo di ‘aderenza ai fatti’ e il dovere di rettifica ‘interna’ nelle prescrizioni legislative e contrattuali. L’aderenza ai fatti e la procedura contrattuale diretta a garantire la completezza dell’informazione. L’immedesimazione del giornalista negli interessi del pluralismo ‘interno’ ed ‘esterno’. La facoltà del giornalista di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di «sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale». I limiti derivanti al giornalismo da esigenze di ordine politico: il limite dei segreti. Il segreto professionale dei giornalisti fra esigenze dell’informazione e interesse alla giustizia. La tutela dell’obiettività dell’informazione attraverso la garanzia del pluralismo informativo e la rivelazione delle fonti di finanziamento della stampa periodica: la c.d. ‘legge sull’editoria’. I limiti derivanti al giornalismo dalla garanzia dei diritti della personalità: il diritto all’onore, alla riservatezza e all’identità personale. Il dovere di rettifica ‘esterna’ e la responsabilità del giornalista: in particolare la responsabilità disciplinare.
Giornalismo e giornalisti nella società pluralista: profili costituzionali
PEDRAZZA GORLERO, Maurizio
1988-01-01
Abstract
Gli aspetti costituzionalmente rilevanti e le fonti del giornalismo. La definizione ‘legislativa’ di attività-professione giornalistica e di giornalista: il professionista ed il pubblicista. Le altre figure soggettive del giornalismo: i non giornalisti che esercitano attività giornalistica. Le figure ‘nuove’ del giornalismo: gli impaginatori e i telecinefotoperatori. La tesi del giornalismo ‘legislativo’ come giornalismo ‘letterario’ e la tesi dell’inespressività o dell’ininformatività dell’immagine: critica. L’inquadramento della professione giornalistica nell’Ordine dei giornalisti istituito con l. 3 febbraio 1963 n. 69. Le norme sull’accesso alla professione fra potere privato e logica corporativa: profili d’illegittimità costituzionale. L’attività giornalistica come esercizio della libertà di manifestazione e diffusione del pensiero: la libertà d’informazione. Il limite derivante dalla libertà di diffusione del pensiero dell’imprenditore. La concezione ‘negativa’ dell’‘indirizzo informativo’; il concetto dì ‘linea politica’ del giornale. Il limite derivante dal ‘rispetto della verità sostanziale dei fatti’. Il diritto all’informazione e la libertà di ricevere informazioni. L’obbligo di ‘aderenza ai fatti’ e il dovere di rettifica ‘interna’ nelle prescrizioni legislative e contrattuali. L’aderenza ai fatti e la procedura contrattuale diretta a garantire la completezza dell’informazione. L’immedesimazione del giornalista negli interessi del pluralismo ‘interno’ ed ‘esterno’. La facoltà del giornalista di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di «sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale». I limiti derivanti al giornalismo da esigenze di ordine politico: il limite dei segreti. Il segreto professionale dei giornalisti fra esigenze dell’informazione e interesse alla giustizia. La tutela dell’obiettività dell’informazione attraverso la garanzia del pluralismo informativo e la rivelazione delle fonti di finanziamento della stampa periodica: la c.d. ‘legge sull’editoria’. I limiti derivanti al giornalismo dalla garanzia dei diritti della personalità: il diritto all’onore, alla riservatezza e all’identità personale. Il dovere di rettifica ‘esterna’ e la responsabilità del giornalista: in particolare la responsabilità disciplinare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.