Il volume riverifica la costituzione del pegno di crediti valutando il significato e la portata dell'art. 2800 cod. civ., fermo alla descrizione del momento costitutivo della prelazione. In questa prospettiva _ con il conforto anche dell'analisi della struttura della costituzione e dell'individuazione degli effetti diretti _ si individuano nella notificazione e nell'accettazione di data certa gli strumenti di conoscenza legale del pegno sui crediti, come di norma; si esclude dagli effetti diretti della garanzia il diritto di prelazione; e si specificano n una nuova ottica le situazioni soggettive del debitore e del creditore pignoratizi.
Il pegno sul credito. Costituzione e prelazione
RUSCELLO, Francesco
1984-01-01
Abstract
Il volume riverifica la costituzione del pegno di crediti valutando il significato e la portata dell'art. 2800 cod. civ., fermo alla descrizione del momento costitutivo della prelazione. In questa prospettiva _ con il conforto anche dell'analisi della struttura della costituzione e dell'individuazione degli effetti diretti _ si individuano nella notificazione e nell'accettazione di data certa gli strumenti di conoscenza legale del pegno sui crediti, come di norma; si esclude dagli effetti diretti della garanzia il diritto di prelazione; e si specificano n una nuova ottica le situazioni soggettive del debitore e del creditore pignoratizi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.