Il volume riverifica la costituzione del pegno di crediti valutando il significato e la portata dell'art. 2800 cod. civ., fermo alla descrizione del momento costitutivo della prelazione. In questa prospettiva _ con il conforto anche dell'analisi della struttura della costituzione e dell'individuazione degli effetti diretti _ si individuano nella notificazione e nell'accettazione di data certa gli strumenti di conoscenza legale del pegno sui crediti, come di norma; si esclude dagli effetti diretti della garanzia il diritto di prelazione; e si specificano n una nuova ottica le situazioni soggettive del debitore e del creditore pignoratizi.

Il pegno sul credito. Costituzione e prelazione

RUSCELLO, Francesco
1984-01-01

Abstract

Il volume riverifica la costituzione del pegno di crediti valutando il significato e la portata dell'art. 2800 cod. civ., fermo alla descrizione del momento costitutivo della prelazione. In questa prospettiva _ con il conforto anche dell'analisi della struttura della costituzione e dell'individuazione degli effetti diretti _ si individuano nella notificazione e nell'accettazione di data certa gli strumenti di conoscenza legale del pegno sui crediti, come di norma; si esclude dagli effetti diretti della garanzia il diritto di prelazione; e si specificano n una nuova ottica le situazioni soggettive del debitore e del creditore pignoratizi.
1984
Pegno; Crediti; Costituzione; Prelazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/304137
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