Il contributo, muovendo dalla configurazione – dovuta, in particolare, al pensiero di Mario Allara – dell’obbligazione con facoltà alternativa del creditore come situazione giuridica «parallela» rispetto a quella che si ha nell’obbligazione con facoltà alternativa del debitore, affronta il problema concernente l’individuazione della fattispecie “obbligazione con facoltà alternativa”. Ritenendo che tale problema costituisca una questione di carattere precipuamente terminologico, si reputa preferibile impiegare l’espressione “obbligazione con facoltà alternativa” nel modo il più possibile aderente al suo significato letterale, e così utilizzare la stessa per indicare tutte le fattispecie nelle quali al debitore è data la facoltà di liberarsi tramite l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta in via principale, oppure al creditore è attribuita la facoltà di pretendere una diversa prestazione. L’“obbligazione con facoltà alternativa” non costituirebbe, perciò, un’espressione diretta a denominare un’unica situazione, bensì rappresenterebbe una “categoria”, idonea a ricomprendere, per quanto concerne, in particolare, il lato passivo dell’obbligazione, sia il c.d. pactum de in solutum dando, sia il negozio con cui si attribuisca al debitore un potere di modificare in via unilaterale l’oggetto dell’obbligazione, indipendentemente dall’adempimento di quest’ultima.
Obbligazione con facoltà alternativa del debitore e obbligazione con facoltà alternativa del creditore
R. Omodei Salè;A. Zaccaria
2024-01-01
Abstract
Il contributo, muovendo dalla configurazione – dovuta, in particolare, al pensiero di Mario Allara – dell’obbligazione con facoltà alternativa del creditore come situazione giuridica «parallela» rispetto a quella che si ha nell’obbligazione con facoltà alternativa del debitore, affronta il problema concernente l’individuazione della fattispecie “obbligazione con facoltà alternativa”. Ritenendo che tale problema costituisca una questione di carattere precipuamente terminologico, si reputa preferibile impiegare l’espressione “obbligazione con facoltà alternativa” nel modo il più possibile aderente al suo significato letterale, e così utilizzare la stessa per indicare tutte le fattispecie nelle quali al debitore è data la facoltà di liberarsi tramite l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta in via principale, oppure al creditore è attribuita la facoltà di pretendere una diversa prestazione. L’“obbligazione con facoltà alternativa” non costituirebbe, perciò, un’espressione diretta a denominare un’unica situazione, bensì rappresenterebbe una “categoria”, idonea a ricomprendere, per quanto concerne, in particolare, il lato passivo dell’obbligazione, sia il c.d. pactum de in solutum dando, sia il negozio con cui si attribuisca al debitore un potere di modificare in via unilaterale l’oggetto dell’obbligazione, indipendentemente dall’adempimento di quest’ultima.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.