La ricerca si propone di indagare il principio di proporzionalità in una sua settoriale applicazione, quale criterio di bilanciamento degli interessi dei soci nell’assunzione delle delibere assembleari nella società per azioni. Ci si confronta quindi con il tema delle possibili applicazioni del principio di proporzionalità nel contesto societario, rimasto sinora sottotraccia nelle riflessioni della dottrina giuscommercialistica. Un riferimento alla proporzionalità si rinviene in pressoché tutti i settori del diritto, secondo plurime accezioni. Riscontrata l’assenza di una trattazione organica e sistematica della proporzionalità in ambito privatistico, si vuole allora preliminarmente definire una tassonomia delle categorie logico-funzionali alle quali ricondurre le diverse affermazioni di un c.d. criterio proporzionale, così chiarendo la nozione con la quale la proporzionalità è impiegata in questo ambito e le relative implicazioni. In questa prospettiva, l’analisi muove dalla nozione della proporzionalità «in senso tecnico», di matrice europea, invalsa in ambito pubblicistico e, in particolare, nel diritto amministrativo. In tal senso, la proporzionalità configura un autonomo principio del diritto, che, nel sindacato trifasico elaborato dalla giurisprudenza europea sulla scorta di quella tedesca, assicura che le misure adottate nell’esercizio del pubblico potere siano idonee, necessarie e proporzionate in senso stretto. Muovendo invece al contesto privatistico, si riscontra la tendenza ad una multiforme svalutazione del principio, spesso ricondotto ad altre clausole generali, quali il dovere di buona fede e la ragionevolezza. I plurimi riferimenti normativi e giurisprudenziali consentono però di individuare tre nozioni di proporzionalità, intesa rispettivamente in senso “puramente quantitativo”, “sinallagmatico” e “in senso tecnico”. In quest’ultimo caso, si tratta perlopiù di applicazioni crittotipiche della proporzionalità, in cui, pur non essendo il principio espressamente richiamato, il tipo di valutazione condotta in particolare nella giurisprudenza, implicante una valutazione comparativa tra gli interessi coinvolti nella vicenda considerata, è ad esso riconducibile. In tal caso, la proporzionalità può essere assunta come criterio valutativo, concorrendo a definire il tipo di valutazione da condurre per operare il bilanciamento. Chiarita la possibilità di applicare un sindacato di proporzionalità in senso tecnico anche in ambito privatistico, l’indagine volge allo specifico contesto del diritto societario, ipotizzando un’applicazione specifica del principio di proporzionalità in riferimento all’assunzione delle deliberazioni assembleari e al sindacato giudiziale che le può interessare. Nella sua seconda parte, il lavoro si propone perciò di verificare se e in che modo il principio di proporzionalità possa operare nel bilanciamento degli interessi che trovano espressione nelle delibere assembleari di società per azioni. I principi che informano l’organo assembleare della S.p.A. inducono però ad escludere che la proporzionalità, in questa sua settoriale applicazione, possa fungere da criterio generale di condotta al quale le maggioranze debbano improntare il voto. Essa emerge piuttosto quale criterio di valutazione che si impone rispetto ad una delimitata categoria di delibere, ossia quelle decisioni sociali che, in quanto particolarmente “critiche”, pongono un problema di loro giustificazione, tra le quali spiccano, in particolare, le deliberazioni di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Essa fornisce lo strumento per operare la ponderazione degli interessi coinvolti affinché la deliberazione sia legittima, imponendosi sia ai soci nell’assunzione della deliberazione, che al giudice nella valutazione della legittimità della stessa.

Proporzionalità e bilanciamento degli interessi nelle deliberazioni assembleari di società per azioni

Francesca Bianconi
2024-01-01

Abstract

La ricerca si propone di indagare il principio di proporzionalità in una sua settoriale applicazione, quale criterio di bilanciamento degli interessi dei soci nell’assunzione delle delibere assembleari nella società per azioni. Ci si confronta quindi con il tema delle possibili applicazioni del principio di proporzionalità nel contesto societario, rimasto sinora sottotraccia nelle riflessioni della dottrina giuscommercialistica. Un riferimento alla proporzionalità si rinviene in pressoché tutti i settori del diritto, secondo plurime accezioni. Riscontrata l’assenza di una trattazione organica e sistematica della proporzionalità in ambito privatistico, si vuole allora preliminarmente definire una tassonomia delle categorie logico-funzionali alle quali ricondurre le diverse affermazioni di un c.d. criterio proporzionale, così chiarendo la nozione con la quale la proporzionalità è impiegata in questo ambito e le relative implicazioni. In questa prospettiva, l’analisi muove dalla nozione della proporzionalità «in senso tecnico», di matrice europea, invalsa in ambito pubblicistico e, in particolare, nel diritto amministrativo. In tal senso, la proporzionalità configura un autonomo principio del diritto, che, nel sindacato trifasico elaborato dalla giurisprudenza europea sulla scorta di quella tedesca, assicura che le misure adottate nell’esercizio del pubblico potere siano idonee, necessarie e proporzionate in senso stretto. Muovendo invece al contesto privatistico, si riscontra la tendenza ad una multiforme svalutazione del principio, spesso ricondotto ad altre clausole generali, quali il dovere di buona fede e la ragionevolezza. I plurimi riferimenti normativi e giurisprudenziali consentono però di individuare tre nozioni di proporzionalità, intesa rispettivamente in senso “puramente quantitativo”, “sinallagmatico” e “in senso tecnico”. In quest’ultimo caso, si tratta perlopiù di applicazioni crittotipiche della proporzionalità, in cui, pur non essendo il principio espressamente richiamato, il tipo di valutazione condotta in particolare nella giurisprudenza, implicante una valutazione comparativa tra gli interessi coinvolti nella vicenda considerata, è ad esso riconducibile. In tal caso, la proporzionalità può essere assunta come criterio valutativo, concorrendo a definire il tipo di valutazione da condurre per operare il bilanciamento. Chiarita la possibilità di applicare un sindacato di proporzionalità in senso tecnico anche in ambito privatistico, l’indagine volge allo specifico contesto del diritto societario, ipotizzando un’applicazione specifica del principio di proporzionalità in riferimento all’assunzione delle deliberazioni assembleari e al sindacato giudiziale che le può interessare. Nella sua seconda parte, il lavoro si propone perciò di verificare se e in che modo il principio di proporzionalità possa operare nel bilanciamento degli interessi che trovano espressione nelle delibere assembleari di società per azioni. I principi che informano l’organo assembleare della S.p.A. inducono però ad escludere che la proporzionalità, in questa sua settoriale applicazione, possa fungere da criterio generale di condotta al quale le maggioranze debbano improntare il voto. Essa emerge piuttosto quale criterio di valutazione che si impone rispetto ad una delimitata categoria di delibere, ossia quelle decisioni sociali che, in quanto particolarmente “critiche”, pongono un problema di loro giustificazione, tra le quali spiccano, in particolare, le deliberazioni di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Essa fornisce lo strumento per operare la ponderazione degli interessi coinvolti affinché la deliberazione sia legittima, imponendosi sia ai soci nell’assunzione della deliberazione, che al giudice nella valutazione della legittimità della stessa.
2024
società per azioni, assemblea, delibere assembleari, proporzionalità, principio di proporzionalità
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1132686
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