Nel sistema IVA la qualificazione delle cessioni di beni all’esportazione come operazioni esenti con diritto a detrazione assicura la neutralità dell’imposta sul piano degli scambi internazionali. Il potere degli Stati membri di stabilire ex art. 131 della Direttiva rifusa i requisiti della prova dei presupposti delle cessioni all’esportazione trova, dunque, un limite invalicabile nei principi generali dell’ordinamento e, segnatamente, in quello di proporzionalità. Un’interpretazione restrittiva delle disposizioni nazionali sui mezzi di prova, nel senso di ammettere esclusivamente prove certe e incontrovertibili della fuoriuscita della merce dal territorio doganale, entra in potenziale tensione non solo con il principio di neutralità dell’IVA ma anche e con quello di proporzionalità.
La prova nelle cessioni all’esportazione IVA
ortoleva maria grazia
2024-01-01
Abstract
Nel sistema IVA la qualificazione delle cessioni di beni all’esportazione come operazioni esenti con diritto a detrazione assicura la neutralità dell’imposta sul piano degli scambi internazionali. Il potere degli Stati membri di stabilire ex art. 131 della Direttiva rifusa i requisiti della prova dei presupposti delle cessioni all’esportazione trova, dunque, un limite invalicabile nei principi generali dell’ordinamento e, segnatamente, in quello di proporzionalità. Un’interpretazione restrittiva delle disposizioni nazionali sui mezzi di prova, nel senso di ammettere esclusivamente prove certe e incontrovertibili della fuoriuscita della merce dal territorio doganale, entra in potenziale tensione non solo con il principio di neutralità dell’IVA ma anche e con quello di proporzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.