Con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 l’ordinamento italiano ha inteso realizzare il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, con lo scopo di rendere effettiva la presunzione di innocenza nella sua declinazione extraprocessuale, cioè quale diritto dell’imputato di non essere presentato in pubblico come colpevole sino a quando la sua responsabilità non sia stata legalmente provata (art. 4, direttiva (UE) 2016/343). L’intervento ha interessato, in particolare, il tema della comunicazione giudiziaria e specificamente i rapporti tra gli uffici di Procura e gli organi di informazione, dapprima regolati in via soltanto parziale nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del pubblico ministero (d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106) e oggetto delle Linee guida del CSM del 2018, senza tuttavia colmare le lacune, come dimostrano le successive circolari di molti uffici di Procura e gli orientamenti in seguito elaborati dalla stessa Procura generale della Corte di cassazione. Nel fiorire disorganico del soft law, reso fecondo dal terreno instabile del nuovo hard law, il dedalo delle prassi si infittisce e mette a repentaglio l’uniforme attuazione della presunzione di innocenza.

Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria nel labirinto del soft-law

Lorenzetto Elisa
2022-01-01

Abstract

Con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 l’ordinamento italiano ha inteso realizzare il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, con lo scopo di rendere effettiva la presunzione di innocenza nella sua declinazione extraprocessuale, cioè quale diritto dell’imputato di non essere presentato in pubblico come colpevole sino a quando la sua responsabilità non sia stata legalmente provata (art. 4, direttiva (UE) 2016/343). L’intervento ha interessato, in particolare, il tema della comunicazione giudiziaria e specificamente i rapporti tra gli uffici di Procura e gli organi di informazione, dapprima regolati in via soltanto parziale nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del pubblico ministero (d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106) e oggetto delle Linee guida del CSM del 2018, senza tuttavia colmare le lacune, come dimostrano le successive circolari di molti uffici di Procura e gli orientamenti in seguito elaborati dalla stessa Procura generale della Corte di cassazione. Nel fiorire disorganico del soft law, reso fecondo dal terreno instabile del nuovo hard law, il dedalo delle prassi si infittisce e mette a repentaglio l’uniforme attuazione della presunzione di innocenza.
2022
9788849550313
"presunzione di innocenza", "comunicazione giudiziaria", "soft law"
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1111388
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