Il sintagma «risarcimento punitivo», ottenuto accostando la traduzione italiana di damages (prestazione pecuniaria cui l’autore dell’illecito è tenuto nei confronti del danneggiato) all’aggettivo «punitivo» come equivalente di punitive, sebbene non sia esente da osservazioni critiche da parte di attenta dottrina, è posto ad intitolazione del presente scritto con l’intento di evocare quella forma di tutela risarcitoria, di origine statunitense, specificamente volta a sanzionare la condotta del danneggiante. Si intende più precisamente ricostruire lo stato dell’arte in argomento, principalmente ma non solo del diritto italiano, tenendo conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più recenti ma senza trascurare alcune risalenti perplessità. A distanza di più di cinque anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16601 del 2017, resa in tema di recepimento in Italia di sentenze americane di condanna a punitive damages, quando il dibattito sulla questione può dirsi tutt’altro che sopito, appare opportuna l’analisi perlomeno di alcune delle previsioni normative italiane, in cui parte della dottrina e della giurisprudenza vede un segnale della curvatura in senso punitivo del sistema vigente della responsabilità civile. Questo, infatti, potrebbe legittimare l’apertura di un varco nel muro in precedenza eretto contro i punitive damages e spianare la strada per la conseguente introduzione nell’ordinamento italiano di quella forma di tutela risarcitoria volta specificamente a punire la condotta particolarmente riprovevole dell’autore dell’illecito ed il cui quantum appare caricato di una valenza ulteriore – punitiva, appunto – rispetto alla riparazione della perdita subita dal danneggiato. Che i rimedi sanzionatori di cui alle evocate previsioni normative siano da ricondurre senz’altro nell’alveo della responsabilità civile, anziché ad istituti diversi, è però controverso. Il presente scritto si propone, dunque, di apportare un contributo al dibattito, tentando di proporre una ricostruzione lineare e coerente sia pure nella consapevolezza della numerosità e della multiformità delle posizioni dottrinali già espresse in argomento.
Risarcimento punitivo e punitive damages: nuovi orientamenti e vecchie perplessità
tina Daniela Culeac
2023-01-01
Abstract
Il sintagma «risarcimento punitivo», ottenuto accostando la traduzione italiana di damages (prestazione pecuniaria cui l’autore dell’illecito è tenuto nei confronti del danneggiato) all’aggettivo «punitivo» come equivalente di punitive, sebbene non sia esente da osservazioni critiche da parte di attenta dottrina, è posto ad intitolazione del presente scritto con l’intento di evocare quella forma di tutela risarcitoria, di origine statunitense, specificamente volta a sanzionare la condotta del danneggiante. Si intende più precisamente ricostruire lo stato dell’arte in argomento, principalmente ma non solo del diritto italiano, tenendo conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più recenti ma senza trascurare alcune risalenti perplessità. A distanza di più di cinque anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16601 del 2017, resa in tema di recepimento in Italia di sentenze americane di condanna a punitive damages, quando il dibattito sulla questione può dirsi tutt’altro che sopito, appare opportuna l’analisi perlomeno di alcune delle previsioni normative italiane, in cui parte della dottrina e della giurisprudenza vede un segnale della curvatura in senso punitivo del sistema vigente della responsabilità civile. Questo, infatti, potrebbe legittimare l’apertura di un varco nel muro in precedenza eretto contro i punitive damages e spianare la strada per la conseguente introduzione nell’ordinamento italiano di quella forma di tutela risarcitoria volta specificamente a punire la condotta particolarmente riprovevole dell’autore dell’illecito ed il cui quantum appare caricato di una valenza ulteriore – punitiva, appunto – rispetto alla riparazione della perdita subita dal danneggiato. Che i rimedi sanzionatori di cui alle evocate previsioni normative siano da ricondurre senz’altro nell’alveo della responsabilità civile, anziché ad istituti diversi, è però controverso. Il presente scritto si propone, dunque, di apportare un contributo al dibattito, tentando di proporre una ricostruzione lineare e coerente sia pure nella consapevolezza della numerosità e della multiformità delle posizioni dottrinali già espresse in argomento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.