The correct behaviour of the judge in the trial is essential to the proper functioning of the exercise of jurisdiction and to the community members’ feeling of the guarantee of a ‘just’ justice. Artistic and literary representations of the judge’s faults and vices are therefore expressive of a distrust of the legal system that undermines the social and political cohesion of the civitas, all the more so if they come from professional jurists, who know the failures of that system from the inside. They include Alessandro D’Alessandro who, in the Dies geniales, denounces the misdeeds of the bad judge by dissociating himself from a malpractice that he indicates as generalised and not amendable. This bitter reflection can be read in Chap. V, 14, where the author reports the criticism of the Roman jurist Girolamo Porcari and in Chap. VI, 7, where he indicates disappointment in the face of this state of affairs as the reason for his abandonment of the legal profession.

Il comportamento corretto del giudice nel processo è essenziale per il buon funzionamento dell’esercizio della giurisdizione e per il sentimento dei membri della comunità della garanzia di una giustizia “giusta”. Le rappresentazioni artistiche e letterarie dei difetti e dei vizi del giudice sono pertanto espressive di una sfiducia nel sistema giuridico che mina alla base la coesione sociale e politica della civitas, a maggior ragione se provengono da giuristi di professione, che conoscono i guasti di quel sistema dall’interno. Tra essi figura Alessandro D’Alessandro che, nei Dies geniales, denuncia le malefatte del cattivo giudice dissociandosi da un malcostume che indica come generalizzato e non emendabile. Tale amara riflessione si legge nel cap. V, 14, dove l’autore riporta le critiche del giurista romano Girolamo Porcari e nel cap. VI, 7, dove indica nella delusione di fronte a tale stato di cose il motivo del suo abbandono della professione forense.

“De iniquo iudice”: sul cattivo esercizio della giustizia nei «Dies geniales» (V, 14 e VI, 7) di Alessandro d’Alessandro

Rossi, Giovanni
2022-01-01

Abstract

The correct behaviour of the judge in the trial is essential to the proper functioning of the exercise of jurisdiction and to the community members’ feeling of the guarantee of a ‘just’ justice. Artistic and literary representations of the judge’s faults and vices are therefore expressive of a distrust of the legal system that undermines the social and political cohesion of the civitas, all the more so if they come from professional jurists, who know the failures of that system from the inside. They include Alessandro D’Alessandro who, in the Dies geniales, denounces the misdeeds of the bad judge by dissociating himself from a malpractice that he indicates as generalised and not amendable. This bitter reflection can be read in Chap. V, 14, where the author reports the criticism of the Roman jurist Girolamo Porcari and in Chap. VI, 7, where he indicates disappointment in the face of this state of affairs as the reason for his abandonment of the legal profession.
2022
978-88-495-5154-9
Dies geniales, Alessandro d'Alessandro, bad judge, Girolamo Porcari
Dies geniales, Alessandro d'Alessandro, cattivo giudice, Girolamo Porcari
Il comportamento corretto del giudice nel processo è essenziale per il buon funzionamento dell’esercizio della giurisdizione e per il sentimento dei membri della comunità della garanzia di una giustizia “giusta”. Le rappresentazioni artistiche e letterarie dei difetti e dei vizi del giudice sono pertanto espressive di una sfiducia nel sistema giuridico che mina alla base la coesione sociale e politica della civitas, a maggior ragione se provengono da giuristi di professione, che conoscono i guasti di quel sistema dall’interno. Tra essi figura Alessandro D’Alessandro che, nei Dies geniales, denuncia le malefatte del cattivo giudice dissociandosi da un malcostume che indica come generalizzato e non emendabile. Tale amara riflessione si legge nel cap. V, 14, dove l’autore riporta le critiche del giurista romano Girolamo Porcari e nel cap. VI, 7, dove indica nella delusione di fronte a tale stato di cose il motivo del suo abbandono della professione forense.
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