Il saggio prende le mosse dalle difficoltà di pervenire ad una definizione condivisa del concetto di “cultura” e dall’indeterminatezza semantica di tale termine anche nell’art. 9, primo comma, della Costituzione («la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»). Approfondisce quindi la genesi ed il contenuto di questa norma, cercando di estrarre il concetto di cultura ivi previsto alla luce dei contributi della dottrina e della giurisprudenza. Il contributo ritiene che il “lavoro culturale” non possa configurare una categoria giuridica e che sia pertanto più opportuno fare riferimento al “lavoro nei luoghi della cultura”. Al fine di esplorare i contenuti del termine “cultura” maggiormente rilevanti in chiave giuslavoristica, il saggio individua poi alcune connessioni tra la promozione dello «sviluppo della cultura» (art. 9, primo comma, Cost.) e alcuni principi della Carta costituzionale, che riguardano il lavoro. Sostiene che il lavoro nei luoghi della cultura concorre al progresso spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.) e contribuisce a realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). Ritiene che anche tale lavoro debba beneficiare della tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35 Cost.), con particolare riferimento all’ambito previdenziale, e che esso contribuisca all’aumento dell’occupazione nelle industrie culturali e creative (artt. 4, comma 1, e 41, comma 1, Cost.).
Il lavoro nei luoghi della cultura alla luce dei principi costituzionali
Andrea Pilati
2023-01-01
Abstract
Il saggio prende le mosse dalle difficoltà di pervenire ad una definizione condivisa del concetto di “cultura” e dall’indeterminatezza semantica di tale termine anche nell’art. 9, primo comma, della Costituzione («la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»). Approfondisce quindi la genesi ed il contenuto di questa norma, cercando di estrarre il concetto di cultura ivi previsto alla luce dei contributi della dottrina e della giurisprudenza. Il contributo ritiene che il “lavoro culturale” non possa configurare una categoria giuridica e che sia pertanto più opportuno fare riferimento al “lavoro nei luoghi della cultura”. Al fine di esplorare i contenuti del termine “cultura” maggiormente rilevanti in chiave giuslavoristica, il saggio individua poi alcune connessioni tra la promozione dello «sviluppo della cultura» (art. 9, primo comma, Cost.) e alcuni principi della Carta costituzionale, che riguardano il lavoro. Sostiene che il lavoro nei luoghi della cultura concorre al progresso spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.) e contribuisce a realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). Ritiene che anche tale lavoro debba beneficiare della tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35 Cost.), con particolare riferimento all’ambito previdenziale, e che esso contribuisca all’aumento dell’occupazione nelle industrie culturali e creative (artt. 4, comma 1, e 41, comma 1, Cost.).File | Dimensione | Formato | |
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