Il tema della classificazione dei reati in ‘propri’ e ‘comuni’ entro l’esperienza giuridica romana non ha sino ad ora ricevuto attenzione specifica da parte della dottrina. Ciò è dovuto al fatto che, diversamente da altri principi criminalistici che trovano le loro radici in Roma antica, e sono stati poi elaborati nelle epoche successive, di una suddivisione che presenti le caratteristiche della dicotomia moderna tra reati comuni e reati propri non c’è traccia nelle fonti. L’unico spunto lo si trova nell’incipit del De re militari di Arrio Menandro, ove si distinguono i delicta militum in propria e communia (Arr. Men. 1 de re milit. D. 49.16.2 pr.). A questo frammento è dedicato il presente contributo, che mira a meglio evidenziare come il criterio posto da Arrio Menandro non rifletta una categorizzazione del tutto analoga a quella che orienta l’odierna parte generale del diritto penale, essendo piuttosto un criterio di specialità dettato in ragione delle peculiarità di un gruppo di soggetti ai quali, in generale, si applicavano determinate regole, non solo criminalistiche.
La bipartizione dei delicta militum in propria e communia nel ‘De re militari’ di Arrio Menandro
Maria Federica Merotto
2022-01-01
Abstract
Il tema della classificazione dei reati in ‘propri’ e ‘comuni’ entro l’esperienza giuridica romana non ha sino ad ora ricevuto attenzione specifica da parte della dottrina. Ciò è dovuto al fatto che, diversamente da altri principi criminalistici che trovano le loro radici in Roma antica, e sono stati poi elaborati nelle epoche successive, di una suddivisione che presenti le caratteristiche della dicotomia moderna tra reati comuni e reati propri non c’è traccia nelle fonti. L’unico spunto lo si trova nell’incipit del De re militari di Arrio Menandro, ove si distinguono i delicta militum in propria e communia (Arr. Men. 1 de re milit. D. 49.16.2 pr.). A questo frammento è dedicato il presente contributo, che mira a meglio evidenziare come il criterio posto da Arrio Menandro non rifletta una categorizzazione del tutto analoga a quella che orienta l’odierna parte generale del diritto penale, essendo piuttosto un criterio di specialità dettato in ragione delle peculiarità di un gruppo di soggetti ai quali, in generale, si applicavano determinate regole, non solo criminalistiche.File | Dimensione | Formato | |
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