L’argomento oggetto di questa ricerca inerisce a due profili specifici relativi alla società benefit riguardanti un tema di grande attualità dopo la riforma del diritto societario del 2003, quale è il diritto di recesso. Si intende, infatti, offrire un contributo alla soluzione del problema, che nasce da una lacuna normativa, relativo alla configurabilità del recesso a favore del socio non assenziente rispetto all’acquisizione o alla perdita della qualifica benefit. Inoltre, si approfondiranno le possibili conseguenze della qualifica benefit sull’applicazione della disciplina societaria relativa alle ipotesi di recesso. Introdotti i caratteri essenziali della società benefit e i presupposti in virtù dei quali il diritto di recesso può essere esercitato, sotto entrambi i profili avendo riguardo agli aspetti rilevanti ai fini dell’indagine (capitolo 1), si affrontano le due menzionate problematiche a partire dall’analisi comparatistica relativa all’ordinamento di origine dell’istituto (capitolo 2), per passare poi al contesto italiano (capitoli 3 e 4), e trarre, infine, alcune conclusioni, anche in chiave prospettica (capitolo 5). Dall’analisi comparatistica, essenzialmente relativa alle discipline societarie statunitensi (capitolo 2), emerge un quadro variegato, non solo per la presenza di alcune espresse opzioni normative nel senso della configurabilità del diritto di recesso in caso di acquisto o perdita della qualifica benefit o nel senso opposto dell’esclusione di tale diritto, ma anche per l’intrinseca variabilità delle soluzioni derivanti dalle discipline applicabili nei singoli stati, che portano ad esiti diversi e spesso difficilmente prevedibili. Ulteriore articolazione va poi data al tema in virtù dell’opportunità di analizzare anche i modelli societari affini a quello della Benefit Corporation dati da Benefit Limited Liability Companies, Low Profit Limited Liability Companies, e, per quanto di ragione, Limited Liability Company ordinaria. In particolar modo nel contesto delle LLCs è, infatti, cruciale l’importanza delle scelte statutarie compiute dai soci in materia di recesso. Per quanto attiene alla configurabilità del diritto di recesso in caso di acquisto (o perdita) della qualifica di società benefit (capitolo 3), si osserva, con riguardo alle società di persone, che la questione avrà un rilievo tendenzialmente ridotto, presupponendo la possibilità di modificare il contratto sociale a maggioranza, e che, tuttavia, in tale ipotesi, sarà plausibile riconoscere il diritto in esame al socio non consenziente, come avviene in altri casi di modifiche assunte a maggioranza secondo la disciplina legale. Nel contesto, ben più rilevante, delle società di capitali, la fattispecie di recesso più considerata in dottrina è quella della modifica dell’oggetto sociale, da analizzare distinguendo la disciplina azionaria, ove la presenza di un cambiamento significativo dell’attività andrà vagliata di volta in volta, da quella della s.r.l., ove, invece, pur escludendo il rilievo ai fini del diritto di recesso di modifiche dell’oggetto meramente formali, si può ritenere probabile che l’acquisto o la perdita della qualifica benefit abbiano tale conseguenza. Viene poi discusso l’effettivo rilievo, in termini di esclusione del diritto di recesso, dell’invalsa adozione da parte della società di politiche gestorie sostanzialmente in linea con gli scopi di beneficio comune, cui faccia seguito l’acquisto della qualifica benefit. Si considera la possibile sussumibilità della modifica dello scopo derivante dall’acquisizione della qualifica benefit in una fattispecie di parziale trasformazione eterogenea, arrivando però ad escluderla vista la permanenza di una priorità nel perseguimento dello scopo lucrativo anche nel contesto della società benefit. Sulla scorta delle osservazioni emerse in merito alle modifiche dell’oggetto e dello scopo, si analizza, quindi, il caso della società che esercita attività di direzione e coordinamento e che diventa società benefit, e della conseguente possibile configurabilità del diritto di recesso a favore dei soci delle società controllate, ancora una volta da impostare avuto riguardo agli scopi di beneficio comune concretamente previsti. Si analizzano, infine, due fattispecie di recesso peculiari ai due principali tipi societari: quella prevista dall’art. 2437, comma 1, lett. g, c.c. per modifica dei diritti di voto e partecipazione, applicabile quando la s.p.a. diventa società benefit in ipotesi piuttosto circoscritte; e quella derivante da una rilevante modifica dei diritti particolari dei soci di s.r.l., da equiparare ai fini del recesso ad un’operazione avente effetto analogo, destinata a configurarsi quando l’acquisto o la perdita della qualifica impattino sulle prerogative specifiche dei soci. Per quanto attiene alle peculiarità nella configurabilità del diritto di recesso dalla società benefit durante la vita della società stessa (capitolo 4), i doveri gestori specifici derivanti dalla qualifica benefit comporteranno un potenziale ampliamento dei casi in cui il socio potrà esercitare tale diritto per giusta causa nelle società di persone. La qualifica benefit della società di capitali sembra rivestire un rilievo solo ipotetico in relazione alla configurabilità di un diritto di recesso ad nutum quando il termine di durata sia remoto, che è di per sé quanto meno discutibile, non potendosi condividere il rilievo di uno scrutinio di coerenza tra lunghezza del termine di durata e progetto imprenditoriale, che, sia pur solo in astratto, potrebbe prestarsi ad applicazione nel caso della società benefit. Si può configurare, viceversa, un rilievo della qualifica benefit rivestita da una s.r.l. in relazione al diritto di recesso per modifiche indirette dell’oggetto sociale o dei diritti particolari. Riepilogando quanto si è ritenuto di poter concludere nel corso della trattazione (capitolo 5), ci si è poi soffermati sul rilievo dell’analisi comparatistica. Pur non potendosene trarre argomenti risolutivi in merito alle singole questioni problematiche emerse nel contesto nostrano, l’analisi comparatistica consente, tuttavia, di confermare che la mancata regolamentazione del diritto di recesso in sede di acquisto o perdita della qualifica benefit rappresenta a tutti gli effetti una lacuna, e, al tempo stesso, di escludere che le valutazioni di politica legislativa alla base di alcuni interventi di riforma nel senso dell’eliminazione di tale diritto possano svolgere un ruolo ermeneutico rilevante, date le basi concettuali degli stessi. Infine, in chiave prospettica, si è accennato alla progressiva espansione, nel contesto dell’Unione Europea, degli obblighi di gestione imprenditoriale variamente legati alla sostenibilità, e alle interferenze (meritevoli di ulteriori e autonomi approfondimenti) che tale evoluzione normativa potrebbe avere, sia pur solo in parte, sul tema oggetto di indagine.

Società benefit e diritto di recesso

Paolo Butturini
2022-01-01

Abstract

L’argomento oggetto di questa ricerca inerisce a due profili specifici relativi alla società benefit riguardanti un tema di grande attualità dopo la riforma del diritto societario del 2003, quale è il diritto di recesso. Si intende, infatti, offrire un contributo alla soluzione del problema, che nasce da una lacuna normativa, relativo alla configurabilità del recesso a favore del socio non assenziente rispetto all’acquisizione o alla perdita della qualifica benefit. Inoltre, si approfondiranno le possibili conseguenze della qualifica benefit sull’applicazione della disciplina societaria relativa alle ipotesi di recesso. Introdotti i caratteri essenziali della società benefit e i presupposti in virtù dei quali il diritto di recesso può essere esercitato, sotto entrambi i profili avendo riguardo agli aspetti rilevanti ai fini dell’indagine (capitolo 1), si affrontano le due menzionate problematiche a partire dall’analisi comparatistica relativa all’ordinamento di origine dell’istituto (capitolo 2), per passare poi al contesto italiano (capitoli 3 e 4), e trarre, infine, alcune conclusioni, anche in chiave prospettica (capitolo 5). Dall’analisi comparatistica, essenzialmente relativa alle discipline societarie statunitensi (capitolo 2), emerge un quadro variegato, non solo per la presenza di alcune espresse opzioni normative nel senso della configurabilità del diritto di recesso in caso di acquisto o perdita della qualifica benefit o nel senso opposto dell’esclusione di tale diritto, ma anche per l’intrinseca variabilità delle soluzioni derivanti dalle discipline applicabili nei singoli stati, che portano ad esiti diversi e spesso difficilmente prevedibili. Ulteriore articolazione va poi data al tema in virtù dell’opportunità di analizzare anche i modelli societari affini a quello della Benefit Corporation dati da Benefit Limited Liability Companies, Low Profit Limited Liability Companies, e, per quanto di ragione, Limited Liability Company ordinaria. In particolar modo nel contesto delle LLCs è, infatti, cruciale l’importanza delle scelte statutarie compiute dai soci in materia di recesso. Per quanto attiene alla configurabilità del diritto di recesso in caso di acquisto (o perdita) della qualifica di società benefit (capitolo 3), si osserva, con riguardo alle società di persone, che la questione avrà un rilievo tendenzialmente ridotto, presupponendo la possibilità di modificare il contratto sociale a maggioranza, e che, tuttavia, in tale ipotesi, sarà plausibile riconoscere il diritto in esame al socio non consenziente, come avviene in altri casi di modifiche assunte a maggioranza secondo la disciplina legale. Nel contesto, ben più rilevante, delle società di capitali, la fattispecie di recesso più considerata in dottrina è quella della modifica dell’oggetto sociale, da analizzare distinguendo la disciplina azionaria, ove la presenza di un cambiamento significativo dell’attività andrà vagliata di volta in volta, da quella della s.r.l., ove, invece, pur escludendo il rilievo ai fini del diritto di recesso di modifiche dell’oggetto meramente formali, si può ritenere probabile che l’acquisto o la perdita della qualifica benefit abbiano tale conseguenza. Viene poi discusso l’effettivo rilievo, in termini di esclusione del diritto di recesso, dell’invalsa adozione da parte della società di politiche gestorie sostanzialmente in linea con gli scopi di beneficio comune, cui faccia seguito l’acquisto della qualifica benefit. Si considera la possibile sussumibilità della modifica dello scopo derivante dall’acquisizione della qualifica benefit in una fattispecie di parziale trasformazione eterogenea, arrivando però ad escluderla vista la permanenza di una priorità nel perseguimento dello scopo lucrativo anche nel contesto della società benefit. Sulla scorta delle osservazioni emerse in merito alle modifiche dell’oggetto e dello scopo, si analizza, quindi, il caso della società che esercita attività di direzione e coordinamento e che diventa società benefit, e della conseguente possibile configurabilità del diritto di recesso a favore dei soci delle società controllate, ancora una volta da impostare avuto riguardo agli scopi di beneficio comune concretamente previsti. Si analizzano, infine, due fattispecie di recesso peculiari ai due principali tipi societari: quella prevista dall’art. 2437, comma 1, lett. g, c.c. per modifica dei diritti di voto e partecipazione, applicabile quando la s.p.a. diventa società benefit in ipotesi piuttosto circoscritte; e quella derivante da una rilevante modifica dei diritti particolari dei soci di s.r.l., da equiparare ai fini del recesso ad un’operazione avente effetto analogo, destinata a configurarsi quando l’acquisto o la perdita della qualifica impattino sulle prerogative specifiche dei soci. Per quanto attiene alle peculiarità nella configurabilità del diritto di recesso dalla società benefit durante la vita della società stessa (capitolo 4), i doveri gestori specifici derivanti dalla qualifica benefit comporteranno un potenziale ampliamento dei casi in cui il socio potrà esercitare tale diritto per giusta causa nelle società di persone. La qualifica benefit della società di capitali sembra rivestire un rilievo solo ipotetico in relazione alla configurabilità di un diritto di recesso ad nutum quando il termine di durata sia remoto, che è di per sé quanto meno discutibile, non potendosi condividere il rilievo di uno scrutinio di coerenza tra lunghezza del termine di durata e progetto imprenditoriale, che, sia pur solo in astratto, potrebbe prestarsi ad applicazione nel caso della società benefit. Si può configurare, viceversa, un rilievo della qualifica benefit rivestita da una s.r.l. in relazione al diritto di recesso per modifiche indirette dell’oggetto sociale o dei diritti particolari. Riepilogando quanto si è ritenuto di poter concludere nel corso della trattazione (capitolo 5), ci si è poi soffermati sul rilievo dell’analisi comparatistica. Pur non potendosene trarre argomenti risolutivi in merito alle singole questioni problematiche emerse nel contesto nostrano, l’analisi comparatistica consente, tuttavia, di confermare che la mancata regolamentazione del diritto di recesso in sede di acquisto o perdita della qualifica benefit rappresenta a tutti gli effetti una lacuna, e, al tempo stesso, di escludere che le valutazioni di politica legislativa alla base di alcuni interventi di riforma nel senso dell’eliminazione di tale diritto possano svolgere un ruolo ermeneutico rilevante, date le basi concettuali degli stessi. Infine, in chiave prospettica, si è accennato alla progressiva espansione, nel contesto dell’Unione Europea, degli obblighi di gestione imprenditoriale variamente legati alla sostenibilità, e alle interferenze (meritevoli di ulteriori e autonomi approfondimenti) che tale evoluzione normativa potrebbe avere, sia pur solo in parte, sul tema oggetto di indagine.
2022
978-88-921-4618-1
società benefit, diritto di recesso, acquisto o perdita della qualifica
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