L’art. 2-terdecies del Codice della privacy, introdotto nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, riformula la disciplina relativa alla sorte dei dati personali dopo la morte del soggetto che ne è titolare, facendo uso della facoltà concessa dal Regolamento (UE) n. 679/ 2016, che non ha introdotto alcuna regolamentazione in tale ambito, ma al contempo ha concesso agli Stati membri la libertà di adottare previsioni di dettaglio. La citata disciplina, nella sua nuova formulazione, presenta degli elementi di novità, che parrebbero enfatizzare l’importanza dell’autonomia negoziale del de cuius nel complesso contesto della disposizione e gestione dei propri dati personali per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere. Ci si riferisce, in particolare, all’ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad esercitare i diritti riferiti ai dati personali di persone defunte di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, che viene arricchito con l’espresso riferimento alla figura del mandatario. Oltre a questo, pare cruciale anche l’introduzione della possibilità per il de cuius di vietare l’esercizio post mortem dei diritti connessi ai propri dati personali con una precisa ed espressa dichiarazione di volontà. A partire dal testo normativo, il contributo vuole, quindi, indagare attraverso quali modalità e mediante quali strumenti l’autonomia negoziale del titolare dei dati personali possa avere un ruolo nella regolamentazione post mortem del patrimonio digitale.
Die postmortale Behandlung des digitalen Nachlasses und die Vertragsautonomie des Erblassers
Bonetti, Silvia
2022-01-01
Abstract
L’art. 2-terdecies del Codice della privacy, introdotto nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, riformula la disciplina relativa alla sorte dei dati personali dopo la morte del soggetto che ne è titolare, facendo uso della facoltà concessa dal Regolamento (UE) n. 679/ 2016, che non ha introdotto alcuna regolamentazione in tale ambito, ma al contempo ha concesso agli Stati membri la libertà di adottare previsioni di dettaglio. La citata disciplina, nella sua nuova formulazione, presenta degli elementi di novità, che parrebbero enfatizzare l’importanza dell’autonomia negoziale del de cuius nel complesso contesto della disposizione e gestione dei propri dati personali per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere. Ci si riferisce, in particolare, all’ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad esercitare i diritti riferiti ai dati personali di persone defunte di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, che viene arricchito con l’espresso riferimento alla figura del mandatario. Oltre a questo, pare cruciale anche l’introduzione della possibilità per il de cuius di vietare l’esercizio post mortem dei diritti connessi ai propri dati personali con una precisa ed espressa dichiarazione di volontà. A partire dal testo normativo, il contributo vuole, quindi, indagare attraverso quali modalità e mediante quali strumenti l’autonomia negoziale del titolare dei dati personali possa avere un ruolo nella regolamentazione post mortem del patrimonio digitale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.