L'a., dopo aver chiarito l'importanza di non sovrapporre concettualmente la situazione esistenziale — la libertà dallo stato di bisogno — con lo strumento tecnico che l’ordinamento predispone per la sua realizzazione, che è il «credito» agli alimenti, pone l'attenzione proprio su questo ultimo. Nello specifico, si rileva che, affinché possa sorgere un credito alimentare, è necessaria la sussistenza, oltre che di soggetti legati all’indigente da rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto, oppure destinatari di una donazione — presupposto soggettivo del diritto, oggetto di puntuale indagine in commento agli art. 433 e 437 cod. civ. — anche di ulteriori elementi, descritti dall’art. 438 cod. civ. Tale disposizione, pure se rubricata «misura degli alimenti», non si limita a dettare regole tese alla quantificazione dell’impegno, ma va a delineare gli elementi richiesti per il sorgere del diritto di credito, rivestendo così il ruolo di norma «fulcro» della disciplina. L'a. pone, dunque, l'indagine sullo stato di bisogno, sull'incapacità di provvedere al proprio mantenimento — i quali, a ben vedere, sono così legati tra di loro da rappresentare un presupposto unitario — e sulle (idonee) condizioni economiche dell’obbligato, senza la presenza congiunta dei quali l’obbligazione non può sorgere, salvo quanto espresso dal combinato disposto del 3° comma dell’art. 438 cod. civ. e dell’art. 437 cod. civ.
Art. 438 cod. civ.
Parini Giorgia Anna
2022-01-01
Abstract
L'a., dopo aver chiarito l'importanza di non sovrapporre concettualmente la situazione esistenziale — la libertà dallo stato di bisogno — con lo strumento tecnico che l’ordinamento predispone per la sua realizzazione, che è il «credito» agli alimenti, pone l'attenzione proprio su questo ultimo. Nello specifico, si rileva che, affinché possa sorgere un credito alimentare, è necessaria la sussistenza, oltre che di soggetti legati all’indigente da rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto, oppure destinatari di una donazione — presupposto soggettivo del diritto, oggetto di puntuale indagine in commento agli art. 433 e 437 cod. civ. — anche di ulteriori elementi, descritti dall’art. 438 cod. civ. Tale disposizione, pure se rubricata «misura degli alimenti», non si limita a dettare regole tese alla quantificazione dell’impegno, ma va a delineare gli elementi richiesti per il sorgere del diritto di credito, rivestendo così il ruolo di norma «fulcro» della disciplina. L'a. pone, dunque, l'indagine sullo stato di bisogno, sull'incapacità di provvedere al proprio mantenimento — i quali, a ben vedere, sono così legati tra di loro da rappresentare un presupposto unitario — e sulle (idonee) condizioni economiche dell’obbligato, senza la presenza congiunta dei quali l’obbligazione non può sorgere, salvo quanto espresso dal combinato disposto del 3° comma dell’art. 438 cod. civ. e dell’art. 437 cod. civ.File | Dimensione | Formato | |
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