Il contributo ha ad oggetto un'ordinanza del Tribunale di Bergamo in materia di divieto di discriminazione in base alle convinzioni personali di cui al d.lgs. n. 216/2003, la quale fa propria l’impostazione delle pronunce rese dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma nel caso Fiat di Pomigliano d’Arco, le prime ad applicare tale divieto a tutela delle convinzioni del lavoratore in materia sindacale. A partire dalla decisione in commento, si riflette sulle ragioni alla base della scelta delle parti di invocare in giudizio la violazione del divieto di discriminare in base alla convinzioni personali e le conseguenze di tale scelta sotto il profilo giuridico.

Il modello Ryanair di fronte al divieto di discriminare in base alle convinzioni personali

Protopapa, Venera
2018-01-01

Abstract

Il contributo ha ad oggetto un'ordinanza del Tribunale di Bergamo in materia di divieto di discriminazione in base alle convinzioni personali di cui al d.lgs. n. 216/2003, la quale fa propria l’impostazione delle pronunce rese dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma nel caso Fiat di Pomigliano d’Arco, le prime ad applicare tale divieto a tutela delle convinzioni del lavoratore in materia sindacale. A partire dalla decisione in commento, si riflette sulle ragioni alla base della scelta delle parti di invocare in giudizio la violazione del divieto di discriminare in base alla convinzioni personali e le conseguenze di tale scelta sotto il profilo giuridico.
2018
Discriminazione
Convinzioni sindacali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/987840
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