Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 febbraio 2017, ha correttamente sospeso, ex art. 19 del regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), il giudizio di separazione pendente davanti ad esso, in attesa che i giudici inglesi, precedentemente aditi, statuiscano sulla loro competenza a trattare la domanda di divorzio. Tale decisione è coerente con l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia che richiede, ai fini dell’accertamento della litispendenza (internazionale), nei casi di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, la sola identità delle parti e non di oggetto e titolo (art. 19, par. 1), a differenza di quanto accade per la responsabilità genitoriale (art. 19, par. 2). Nella nozione di litispendenza internazionale, di cui al citato art. 19, rientrano anche le fattispecie connesse (c.d. falsa litispendenza). Ciò comporta che di fronte a procedimenti di separazione e divorzio (o annullamento del matrimonio) instaurati in Stati membri diversi, l’autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere il procedimento fino a quando non venga accertata la competenza giurisdizionale dell’autorità adita per prima (art. 19 del regolamento).

La litispendenza internazionale tra i giudizi di separazione e divorzio

BARUFFI, Maria Caterina
2017-01-01

Abstract

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 febbraio 2017, ha correttamente sospeso, ex art. 19 del regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), il giudizio di separazione pendente davanti ad esso, in attesa che i giudici inglesi, precedentemente aditi, statuiscano sulla loro competenza a trattare la domanda di divorzio. Tale decisione è coerente con l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia che richiede, ai fini dell’accertamento della litispendenza (internazionale), nei casi di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, la sola identità delle parti e non di oggetto e titolo (art. 19, par. 1), a differenza di quanto accade per la responsabilità genitoriale (art. 19, par. 2). Nella nozione di litispendenza internazionale, di cui al citato art. 19, rientrano anche le fattispecie connesse (c.d. falsa litispendenza). Ciò comporta che di fronte a procedimenti di separazione e divorzio (o annullamento del matrimonio) instaurati in Stati membri diversi, l’autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere il procedimento fino a quando non venga accertata la competenza giurisdizionale dell’autorità adita per prima (art. 19 del regolamento).
2017
Litispendenza internazionale, separazione, divorzio, Regolamento n. 2201/2003
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/959987
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