Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29919/2017, hanno fatto un passo avanti e due indietro. Da un lato, riconoscono che il requisito della sottoscrizione degli atti processuali non è preor- dinato ad attuare la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, ma solo ad assicurare la paternità dell’atto, e che, pertanto, la mancanza della sottoscrizione dell’atto di appello da par- te di un difensore non priva il giudice e le altre parti della certezza sulla imputabilità dell’atto, se firmato “in proprio” dalla parte che lo compie. Dall’altro lato, però, le Sezioni Unite non rie- scono ad affrancarsi dall’idea che la difesa tecnica, nel processo tributario, sia imposta alle par- ti, non come un obbligo, anche per cogenti ragioni di pubblico interesse, ma come un “onere” nell’interesse esclusivo del contribuente, sicché, se costui, per errore o per scelta, dopo essere stato avvisato già una volta, si ostini a volersi autodifendere ... imputet sibi. L’inaccettabilità di questa soluzione consiste nel far rientrare dalla finestra una sanzione (la inammissibilità dell’atto non compiuto a mezzo di difensore) che si è fatta uscire dalla porta.

La difesa tecnica: da garanzia di equo processo a tagliola per il contribuente “avvisato”

marcello stella
2018-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29919/2017, hanno fatto un passo avanti e due indietro. Da un lato, riconoscono che il requisito della sottoscrizione degli atti processuali non è preor- dinato ad attuare la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, ma solo ad assicurare la paternità dell’atto, e che, pertanto, la mancanza della sottoscrizione dell’atto di appello da par- te di un difensore non priva il giudice e le altre parti della certezza sulla imputabilità dell’atto, se firmato “in proprio” dalla parte che lo compie. Dall’altro lato, però, le Sezioni Unite non rie- scono ad affrancarsi dall’idea che la difesa tecnica, nel processo tributario, sia imposta alle par- ti, non come un obbligo, anche per cogenti ragioni di pubblico interesse, ma come un “onere” nell’interesse esclusivo del contribuente, sicché, se costui, per errore o per scelta, dopo essere stato avvisato già una volta, si ostini a volersi autodifendere ... imputet sibi. L’inaccettabilità di questa soluzione consiste nel far rientrare dalla finestra una sanzione (la inammissibilità dell’atto non compiuto a mezzo di difensore) che si è fatta uscire dalla porta.
2018
rappresentanza tecnica, presupposti processuali, condizioni dell'azione, sanatoria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/987496
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