Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto.
Sulla cd. "manifesta insussistenza della giusta causa" nel licenziamento individuale dopo il Jobs Act
Mattei, Alberto
2017-01-01
Abstract
Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2017 - mattei ADL.pdf
non disponibili
Licenza:
Accesso ristretto
Dimensione
136.01 kB
Formato
Adobe PDF
|
136.01 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.