Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto.

Sulla cd. "manifesta insussistenza della giusta causa" nel licenziamento individuale dopo il Jobs Act

Mattei, Alberto
2017-01-01

Abstract

Commento alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che la mancata costituzione del datore di lavoro ed il conseguente mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova non puo` che integrare gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa addotta; ne derivano le conseguenze di cui all’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, ossia l’ordine di reintegrazione del ricorrente e la condanna della societa` al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto.
2017
licenziamento individuale, giusta causa, manifesta insussistenza
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