L’accesso ad Internet non può essere considerato un diritto garantito dalla CEDU. Tuttavia, nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione, l’uso del web può venire in rilievo come mezzo attraverso cui ottenere informazioni non altrimenti procacciabili, risultando in tale senso meritevole di protezione giuridica. Ciò è a maggior ragione sostenibile alla luce del fine perseguito dal cittadino: nel caso di specie, un detenuto chiedeva di potersi iscrivere ad un corso di laurea in giurisprudenza – per il quale l’uso del web si rivelava necessario – stimolando così il proprio percorso di riabilitazione e reintegrazione nella società

«Understood as a right»: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena (nota a C. EDU, Jankovskis v. Lituania, ric. 21575/08)

FERRARI, FABIO
2017-01-01

Abstract

L’accesso ad Internet non può essere considerato un diritto garantito dalla CEDU. Tuttavia, nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione, l’uso del web può venire in rilievo come mezzo attraverso cui ottenere informazioni non altrimenti procacciabili, risultando in tale senso meritevole di protezione giuridica. Ciò è a maggior ragione sostenibile alla luce del fine perseguito dal cittadino: nel caso di specie, un detenuto chiedeva di potersi iscrivere ad un corso di laurea in giurisprudenza – per il quale l’uso del web si rivelava necessario – stimolando così il proprio percorso di riabilitazione e reintegrazione nella società
2017
CEDU, diritto ad internet, carcere, riabilitazione, art. 10, diritto di manifestazione del pensiero
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/969009
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