Le Sezioni Unite - chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale in merito al luogo dell’adempi- mento delle obbligazioni pecuniarie - si pronunciano sulla portata applicativa dell’art. 1182, comma 3, c.c., soffermandosi sul grado di “liquidità” della somma dovuta richiesto ai fini di considerare “portabile” il debito. Il presente contributo, dopo aver ripercorso il ragionamento della Corte, si propone di individuare un coordinamento sistematico tra le statuizioni dei Supremi Giudici e la tradizionale classificazione che vede contrapposti debiti di valuta e debiti di valore.

Obbligazioni pecuniarie: l’intervento delle Sezioni Unite sul luogo dell’adempimento

D'ONOFRIO, MARTINA
2017-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite - chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale in merito al luogo dell’adempi- mento delle obbligazioni pecuniarie - si pronunciano sulla portata applicativa dell’art. 1182, comma 3, c.c., soffermandosi sul grado di “liquidità” della somma dovuta richiesto ai fini di considerare “portabile” il debito. Il presente contributo, dopo aver ripercorso il ragionamento della Corte, si propone di individuare un coordinamento sistematico tra le statuizioni dei Supremi Giudici e la tradizionale classificazione che vede contrapposti debiti di valuta e debiti di valore.
2017
obbligazioni, pecuniarie, liquidità, luogo, adempimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/958749
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