Nel periodo in cui fuori e dentro le Camere si discute del disegno di legge sull’emarginazione sociale e il contrasto alla povertà che ridefinisce i confini dell’intervento dello Stato anche in materia di reversibilità (ex Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 386-390), risulta depositata la pronuncia 174 del 2016 della Corte costituzionale in cui dichiara l’incostituzionalità del disposto che dal 2011 ha limitato il quantum di pensione di reversibilità nei casi di matrimonio di ultrasettantenne con una persona più giovane di almeno 20 anni, penalizzando del 10% - a scaglione - ogni anno di matrimonio inferiore a 10, con la sola eccezione della presenza di figli, studenti o inabili. L’approvazione della norma antifraudolenta era stata spiegata con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, è risultata fortemente segnata dalla discussione pubblica sul ruolo delle cd. spose-badanti e ha caratterizzato il dibattito (poco scientifico) sul tema dell’uso strumentale dei diritti piuttosto che sul contenimento della spesa previdenziale. Nel commento si ricorda che oggi - dopo l’entrata in vigore della L. n. 76/2016 sulle unioni civili omosessuali - lo stesso trattamento di reversibilità è riconosciuto ai componenti dell’unione civile.

Matrimonio tardivo e reversibilità della pensione

Calafà, Laura
2016-01-01

Abstract

Nel periodo in cui fuori e dentro le Camere si discute del disegno di legge sull’emarginazione sociale e il contrasto alla povertà che ridefinisce i confini dell’intervento dello Stato anche in materia di reversibilità (ex Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 386-390), risulta depositata la pronuncia 174 del 2016 della Corte costituzionale in cui dichiara l’incostituzionalità del disposto che dal 2011 ha limitato il quantum di pensione di reversibilità nei casi di matrimonio di ultrasettantenne con una persona più giovane di almeno 20 anni, penalizzando del 10% - a scaglione - ogni anno di matrimonio inferiore a 10, con la sola eccezione della presenza di figli, studenti o inabili. L’approvazione della norma antifraudolenta era stata spiegata con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, è risultata fortemente segnata dalla discussione pubblica sul ruolo delle cd. spose-badanti e ha caratterizzato il dibattito (poco scientifico) sul tema dell’uso strumentale dei diritti piuttosto che sul contenimento della spesa previdenziale. Nel commento si ricorda che oggi - dopo l’entrata in vigore della L. n. 76/2016 sulle unioni civili omosessuali - lo stesso trattamento di reversibilità è riconosciuto ai componenti dell’unione civile.
2016
Reversibilità Diritto previdenziale Convivenza di fatto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/956688
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