Lo scopo della ricerca è stato quello di indagare, nell’ambito della disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive, in quali termini l’esecuzione tardiva della prestazione per iniziativa del soggetto inadempiente possa incidere sull’esercizio del rimedio risolutorio da parte del contraente fedele, nonché come vada, poi, inquadrata, una volta che se ne ammetta la configurabilità, una simile facoltà di rimediare all’inadempimento: ovvero, se come semplice possibilità, o piuttosto come un vero e proprio diritto, esercitabile anche nonostante la contraria volontà della controparte. Una simile indagine è parsa necessaria perché mentre sul piano sovranazionale vi è la tendenza ad attribuire al rimedio correttivo (c.d. right to cure) il rango di principio generale del diritto dei contratti, il nostro ordinamento non chiarisce in termini espliciti, se, ed eventualmente entro quali limiti, la parte inadempiente possa, dal canto suo, rimediare al proprio inadempimento, eseguendo od offrendo tardivamente la prestazione dovuta. La ricerca, dunque, dopo avere analizzato alcune disposizioni che paiono accordare alla parte debitrice, in situazioni particolari, un diritto di rimediare all’inadempimento (art. 1192, comma 1°, c.c.; art. 1512, comma 2°, c.c. e art. 130 c.cons.), si è occupata di stabilire se un siffatto diritto possa essere ricostruito in termini valevoli in via generale per il settore dei contratti sinallagmatici. A questo fine, si è dapprima individuato nel comma 3° dell’art. 1453 c.c. un possibile fondamento positivo del rimedio correttivo e, successivamente, si sono esposti gli argomenti di carattere sistematico – identificati anche mediante un’indagine comparatistica con il sistema tedesco – in forza dei quali si è ritenuto di potere affermare l’esistenza a favore della parte debitrice di un vero e proprio diritto di rimediare all’inadempimento, inquadrabile nell’ambito della categoria dei diritti potestativi e strumentale al soddisfacimento dell’interesse di quest’ultima alla conservazione dell’operazione negoziale e alla corretta esecuzione del contratto. In seguito, esaminati i diversi casi di c.d. inadempimento non rimediabile (l’impossibilità definitiva della prestazione imputabile al debitore, l’inadempimento delle obbligazioni negative e il mancato rispetto di un termine essenziale), ossia di inadempimento che non suscettibile di venire curato dal soggetto inadempiente, lo studio si è occupato di individuare quali sono i limiti all’esercizio del diritto di rimediare all’inadempimento rinvenibili nella teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, per poi soffermarsi, in conclusione, sulle modalità con cui il rimedio esaminato può essere attuato e sulle conseguenze che esso produce con riferimento alle pretese spettanti alla parte fedele.

The topic of the Ph.D. thesis concerns the debtor’s right to cure a non-conforming performance in bilateral contracts. More specifically, the work tries to pinpoint the balance between the interest of the debtor in curing the performance and the interest of the creditor in terminating the contractual relationship when the former fails to perform under the contract. Although this right has been regulated in many supranational sources (such as the Directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, the Wien Convention on international sale of goods, the PECL or the DCFR), under Italian civil code there is not an explicit rule which sets this legal institute. Therefore, after laying out the more significant articles which implicitly relate to this kind of right in our legal system (art. 1192, comma 1°, c.c.; art. 1512, comma 2° c.c. and art. 130 c.cons.), the research aims to verify whether it is possible to find a legal basis for a general debtor’s right to cure in the sector of bilateral contracts. For this purpose, the study looks at the regulation contained in Italian civil code, attempting to discover both a positive legal foundation as well as systematic arguments (also through a comparative approach with the German legal order) that might support the existence of this right. After examining the various cases in which the non-conforming performance seems to be unable to be cured, the research outlines the bounds and the modality within which the right to cure can be exercised.

Il diritto di rimediare all'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive. Contributo allo studio dei rapporti tra adempimento tardivo e rimedio risolutorio

Fin, Camilla
2015-01-01

Abstract

The topic of the Ph.D. thesis concerns the debtor’s right to cure a non-conforming performance in bilateral contracts. More specifically, the work tries to pinpoint the balance between the interest of the debtor in curing the performance and the interest of the creditor in terminating the contractual relationship when the former fails to perform under the contract. Although this right has been regulated in many supranational sources (such as the Directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, the Wien Convention on international sale of goods, the PECL or the DCFR), under Italian civil code there is not an explicit rule which sets this legal institute. Therefore, after laying out the more significant articles which implicitly relate to this kind of right in our legal system (art. 1192, comma 1°, c.c.; art. 1512, comma 2° c.c. and art. 130 c.cons.), the research aims to verify whether it is possible to find a legal basis for a general debtor’s right to cure in the sector of bilateral contracts. For this purpose, the study looks at the regulation contained in Italian civil code, attempting to discover both a positive legal foundation as well as systematic arguments (also through a comparative approach with the German legal order) that might support the existence of this right. After examining the various cases in which the non-conforming performance seems to be unable to be cured, the research outlines the bounds and the modality within which the right to cure can be exercised.
2015
Inadempimento delle obbligazioni; Risoluzione del contratto; adempimento tardivo; contratti sinallagmatici
Lo scopo della ricerca è stato quello di indagare, nell’ambito della disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive, in quali termini l’esecuzione tardiva della prestazione per iniziativa del soggetto inadempiente possa incidere sull’esercizio del rimedio risolutorio da parte del contraente fedele, nonché come vada, poi, inquadrata, una volta che se ne ammetta la configurabilità, una simile facoltà di rimediare all’inadempimento: ovvero, se come semplice possibilità, o piuttosto come un vero e proprio diritto, esercitabile anche nonostante la contraria volontà della controparte. Una simile indagine è parsa necessaria perché mentre sul piano sovranazionale vi è la tendenza ad attribuire al rimedio correttivo (c.d. right to cure) il rango di principio generale del diritto dei contratti, il nostro ordinamento non chiarisce in termini espliciti, se, ed eventualmente entro quali limiti, la parte inadempiente possa, dal canto suo, rimediare al proprio inadempimento, eseguendo od offrendo tardivamente la prestazione dovuta. La ricerca, dunque, dopo avere analizzato alcune disposizioni che paiono accordare alla parte debitrice, in situazioni particolari, un diritto di rimediare all’inadempimento (art. 1192, comma 1°, c.c.; art. 1512, comma 2°, c.c. e art. 130 c.cons.), si è occupata di stabilire se un siffatto diritto possa essere ricostruito in termini valevoli in via generale per il settore dei contratti sinallagmatici. A questo fine, si è dapprima individuato nel comma 3° dell’art. 1453 c.c. un possibile fondamento positivo del rimedio correttivo e, successivamente, si sono esposti gli argomenti di carattere sistematico – identificati anche mediante un’indagine comparatistica con il sistema tedesco – in forza dei quali si è ritenuto di potere affermare l’esistenza a favore della parte debitrice di un vero e proprio diritto di rimediare all’inadempimento, inquadrabile nell’ambito della categoria dei diritti potestativi e strumentale al soddisfacimento dell’interesse di quest’ultima alla conservazione dell’operazione negoziale e alla corretta esecuzione del contratto. In seguito, esaminati i diversi casi di c.d. inadempimento non rimediabile (l’impossibilità definitiva della prestazione imputabile al debitore, l’inadempimento delle obbligazioni negative e il mancato rispetto di un termine essenziale), ossia di inadempimento che non suscettibile di venire curato dal soggetto inadempiente, lo studio si è occupato di individuare quali sono i limiti all’esercizio del diritto di rimediare all’inadempimento rinvenibili nella teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, per poi soffermarsi, in conclusione, sulle modalità con cui il rimedio esaminato può essere attuato e sulle conseguenze che esso produce con riferimento alle pretese spettanti alla parte fedele.
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Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/907984
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