Nota a Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2012, n. 11639, secondo cui, in tema di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento consumativo del reato. Il termine per la proposizione della querela prevista dalla norma decorre dal momento in cui il socio ha conoscenza certa, sulla base di elementi fondati e seri, del fatto reato nella sua dimensione oggettiva.

Impedito controllo societario, querela dalla conoscenza dell’evento

LORENZETTO, Elisa;
2012-01-01

Abstract

Nota a Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2012, n. 11639, secondo cui, in tema di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento consumativo del reato. Il termine per la proposizione della querela prevista dalla norma decorre dal momento in cui il socio ha conoscenza certa, sulla base di elementi fondati e seri, del fatto reato nella sua dimensione oggettiva.
2012
impedito controllo; querela; evento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/888987
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