La sentenza in commento ha ad oggetto il principio di parità di trattamento contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico, espresso dall'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, il quale operando nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per valutare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, non vietando quindi ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative.

Parità di trattamento nel pubblico impiego e contrattazione collettiva

Desto, Giorgio
2013-01-01

Abstract

La sentenza in commento ha ad oggetto il principio di parità di trattamento contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico, espresso dall'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, il quale operando nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per valutare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, non vietando quindi ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative.
2013
pubblico impiego; principio di parità di trattamento contrattuale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/562549
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