Il contributo, prendendo spunto dalla sentenza Kamberaj della Corte di giustizia, analizza la valenza e l'efficacia dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale viene ad essere interpretato come norma in grado di imporre agli ordinamenti degli Stati membri dell'UE un'applicazione molto estesa del principio di parità di trattamento. In particolare, la Carta insieme alla Direttiva 2003/109CE, va interpretata nel senso di garantire l'assistenza sociale e la protezione sociale ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti.La direttiva 2003/109CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un Paese terzo, avente lo status di soggiornante di lungo periodo, un trattamento diverso rispetto a quello che viene riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio stesso, a condizione che detto sussidio costituisca ai sensi della stessa direttiva prestazione essenziale in riferimento all’assistenza sociale e alla protezione sociale.

L’assegnazione del sussidio all’alloggio per cittadini di Paesi terzi come prestazione essenziale nella sentenza Kamberaj.

BUTTURINI, Daniele
2013-01-01

Abstract

Il contributo, prendendo spunto dalla sentenza Kamberaj della Corte di giustizia, analizza la valenza e l'efficacia dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale viene ad essere interpretato come norma in grado di imporre agli ordinamenti degli Stati membri dell'UE un'applicazione molto estesa del principio di parità di trattamento. In particolare, la Carta insieme alla Direttiva 2003/109CE, va interpretata nel senso di garantire l'assistenza sociale e la protezione sociale ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti.La direttiva 2003/109CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un Paese terzo, avente lo status di soggiornante di lungo periodo, un trattamento diverso rispetto a quello che viene riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio stesso, a condizione che detto sussidio costituisca ai sensi della stessa direttiva prestazione essenziale in riferimento all’assistenza sociale e alla protezione sociale.
2013
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; parità di trattamento; divieto di discriminazione
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